LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1983, n. 23.
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 16 maggio 1981.
Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti.
(Pubb. in Boll.Uff. 20 luglio 1983, n. 51)


Art. 1

1. Al fine di contenere sperequazioni tariffarie nelle zone conurbate, servite da imprese municipalizzate di trasporto e da imprese private esercenti autolinee d'interesse regionale e con caratteristiche suburbane, in deroga alla legge regionale 16 maggio 1981, n. 7 è previsto sulle linee d'interesse regionale e per tratte non superiori a Km 4 dal confine del Comune servito dalla azienda pubblica l'adeguamento alla tariffa minima di cui alla succitata legge per i soli biglietti a tariffa ordinaria.

2. In tal caso la differenza tra la tariffa dovuta da viaggiatori, in base alla succitata legge e quella minima di cui al precedente comma verrà corrisposta all'impresa concessionaria d'interesse regionale dalla Regione Calabria, con rimborsi bimestrali mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei prospetti mensili compilati e sottoscritti dalle imprese interessate nei quali devono essere indicati i dati giornalieri dei viaggiatori trasportati risultanti dagli atti aziendali.

3. Le imprese interessate dovranno avanzare istanza per essere autorizzate dalla Giunta regionale all'applicazione di quanto previsto nei precedenti commi.

4. Detta agevolazione tariffaria non è cumulabile con quella prevista dalla normativa vigente in materia di abbonamenti preferenziali.


Art. 2

1. Nel rispetto delle norme contenute nell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulle linee d'interesse regionale che collegano due centri con corse su percorsi diversi si applica un unico prezzo risultante dalla media aritmetica tra i singoli prezzi praticati sui relativi percorsi, con l'arrotondamento previsto dalla normativa vigente.


Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in L. 300 milioni, si provvederà con i fondi stanziati sul capitolo 2222103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.


Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.