LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1983, n. 18.
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche d'interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure. Delega agli Enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali.
(Pubb. in Boll.Uff. 8 giugno 1983, n. 42)


TITOLO I
NORME PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1
(Formazione del catasto delle opere pubbliche)

1. In relazione alle esigenze di pianificazione del settore, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le opportune iniziative per la raccolta dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture civili del territorio regionale, da accorpare in apposito catasto suscettibile di periodico aggiornamento.

2. I vari soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'amministrazione regionale tutti i dati richiesti per la formazione e l'aggiornamento del catasto, la cui consultazione da parte di qualsiasi ente ed ufficio pubblico è gratuita.


Art. 2
(Importo dei progetti delegati agli Enti locali)

1. Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 modificato con legge regionale 2 giugno 1980, n. 29 è così sostituito:

2. "Le deliberazioni dei Comuni, dei loro consorzi e delle Comunità montane, concernenti l'approvazione dei progetti d'importo complessivo non superiore a L 700 milioni e le deliberazioni delle Province concernenti l'approvazione dei progetti d'importo complessivo non superiore a L. 1.000 milioni, relativi ad opere pubbliche di loro competenza, anche se fruenti di finanziamento, contributo o concorso finanziario della Regione, sono definitive, salvo il controllo ai sensi dell'art. 130 della Costituzione della Repubblica"

3. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è così sostituito:

4. "Tutti i progetti e le relative perizie di variante o suppletive concernenti opere pubbliche eseguite da enti diversi da quelli indicati all'art. 8, nonché i progetti e le perizie concernenti lavori od opere pubbliche eseguite a cura diretta degli organi tecnici della Regione, se d'importo non superiore a L. 1.000 milioni, sono approvati con determinazione dell'ing. dirigente del competente ufficio regionale del Genio Civile".

5. Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è così sostituito:

6. "Tutti i progetti e le perizie concernenti opere d'interesse regionale d'importo superiore a quelli indicati nei precedenti artt. 8 e 9 sono approvati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'assessore delegato al ramo, previo parere del Comitato regionale tecnico amministrativo".


Art. 3
(Compiti delle C.R.T.A.)

1. Il Comitato istituito con l'art. 12 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, oltre ad esercitare le attribuzioni previste dalla medesima legge n. 31 si pronuncia:
a) sui problemi di carattere generale interessanti la disciplina e l'esecuzione delle opere pubbliche;
b) sulle vertenze sorte con le imprese esecutrici di opere d'interesse regionale, anche se realizzate attraverso concessioni o delega ad Enti locali o ad altri soggetti, quando ciò che si chiede all'amministrazione di promettere, pagare o abbandonare sia di valore indeterminato o determinabile superiore a L 20 milioni;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti d'importo superiore a L. 300 milioni concernenti le opere di cui alla precedente lett. b), nonché sulle determinazioni relative a nuovi prezzi che comportino un aumento di oltre 1/5 dell'importo di contratto, salvo che tale aumento non sia contenuto entro i 50 milioni;
d) sulle richieste di classificazione e declassificazione di strade, porti, o pere idrauliche di competenza regionale;
e) sulle richieste di concessione definitiva all'ENEL per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti di competenza regionale, ai sensi delle norme in materia d'impianti elettrici;
f) sugli elaborati prescelti dalle commissioni giudicatrici di appalti concorso relativi ai lavori d'interesse regionale, anche se eseguiti da enti delegati, ove sia prevista una spesa superiore a L. 300 milioni;
g) sui progetti e le perizie anche suppletive e di variante d'importo superiore a L. 300 milioni concernenti ponti manufatti di attraversamento in c.a. impianti di depurazione, impianti di smaltimento rifiuti ed altri impianti tecnologici;
h) su ogni questione attinente le opere e i lavori pubblici, che il Presidente del consesso ritiene di sottoporre allo stesso, nonché negli altri casi previsti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o della Regione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto da pubblicare sul B.U.R. provvede alla classificazione e declassificazione delle strade provinciali e comunali sulla scorta del parere espresso ai sensi della lett. d) del precedente comma.

3. Per i progetti favorevolmente esaminati dal consesso, la preliminare relazione istruttoria favorevole dell'ufficio del Genio Civile è assorbente del nulla osta in materia di edilizia asismica.

4. La lettera o) del II comma dell'art.12 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è così sostituita:
o) dal dirigente responsabile del servizio geologico regionale.


Art. 4
(Affidamento lavori e disciplina gare in aumento)

1. All'affidamento delle opere pubbliche di competenza regionale, eseguite dalla Regione o dagli enti delegati si provvede, normalmente mediante licitazione privata salvo non ricorrano i particolari presupposti per far luogo al procedi mento dell'appalto - concorso o alla trattativa privata.

2. Per l'esecuzione dei lavori in economia da eseguire direttamente dalla Regione a mezzo di cottimo fiduciario, il dirigente regionale del Genio Civile può essere autorizzato all'appalto mediante gara ufficiosa.

3. Le disposizioni dell'art. 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 non si applicano per le opere disciplinate dalla presente legge regionale.

4. Nei casi previsti dal I comma dello art. 18 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 gli enti delegati alla esecuzione di opere pubbliche d'interesse regionale, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'esperimento della gara andata deserta, possono chiedere di essere autorizzate a ripetere la licitazione con accettazione di offerte anche in aumento.

5. Il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'assessore delegato al ramo, può subordinare la conferma dell'esito della licitazione con offerta in aumento ed il finanziamento della maggiore spesa occorrente all'accettazione da parte dell'impresa dichiarata provvisoriamente aggiudicataria, di un congruo ribasso sui prezzi dell'offerta.

6. In ogni caso l'aggiudicazione può aver luogo solo in favore dell'impresa che abbia fatto l'offerta più favorevole per l'amministrazione.

7. L'importo della maggiore spesa derivante dall'aggiudicazione in aumento può essere ritenuto congruo solo se contenuto nei limiti percentuali del tasso d'inflazione, secondo i dati dell'ISTAT del periodo intercorrente tra la data dell'adozione del provvedimento approvativo del progetto e la data di offerta in aumento, riferito alle categorie di lavori che interessano l'opera.


Art. 5
(Divieto di subappalto)

1. Agli appaltatori delle opere e dei lavori pubblici soggetti alla disciplina della presente legge, è fatto divieto di concedere anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, la esecuzione delle opere stesse, senza la preventiva autorizzazione dell'organo competente a concedere l'appalto.

2. I subappalti per fornitura di materiali; elementi prefabbricati, impianti idrici e sanitari ed altri impianti speciali ed i cottimi per l'esecuzione dei movimenti di terra, possibili in base alle leggi vigenti, devono, tuttavia essere autorizzati preventivamente dall'organo competente che ha concesso l'appalto.

3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti soggettivi d'idoneità tecnica prevista dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

4. In caso d'inosservanza al divieto di cui al primo comma del presente art., si applicano le pene previste dall'art. 21 comma primo della legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.


Art. 6
(Affidamento di opere in gestione diretta)

1. All'affidamento delle opere pubbliche eseguite dalla Regione per mezzo degli uffici regionali del Genio Civile provvede, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, quale delegato del Presidente della Giunta regionale, l'ingegnere dirigente dell'ufficio che in caso di assenza od impedimento, può sub delegare altro funzionario dell'ufficio con la qualifica di dirigente.


Art. 7
(Appalto concorso)

1. Il ricorso dell'appalto - concorso è ammesso nei casi particolari previsti dalle vigenti normative statali.

2. Per i lavori d'interesse regionale eseguiti dagli enti delegati, il ricorso a tale speciale procedura è subordinato al nulla - osta del Presidente della Giunta regionale, ovvero dell'assessore delegato al ramo, il quale, contestualmente, fissa i criteri per la composizione della speciale commissione giudicatrice.


Art. 8
(Norme procedurali per l'appalto - concorso)

1. Per i lavori eseguiti direttamente dall'Amministrazione della Regione, da affidarsi mediante appalto - concorso, la Giunta regionale approva il bando di concorso e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La medesima Giunta nomina la commissione giudicatrice dell'appalto concorso , alla quale possono essere chiamati a partecipare anche docenti universitari delle discipline relative alla materia dell'appalto, con preferenza dei docenti dell'Università della Calabria e dell'Istituto Universitario Statale di Architettura di Reggio Calabria.

3. Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato al ramo, provvedono all'emanazione degli atti occorrenti per l'espletamento dell'appalto - concorso.

4. Le determinazioni finali circa l'aggiudicazione all'impresa vincitrice vengono adottate dalla Giunta regionale.


Art. 9
(Particolari casi di appalto - concorso)

1. Qualora si debbano affidare, mediante appalto - concorso, lavori ed opere scorporate eseguite dalla Regione per mezzo di propri uffici del Genio Civile e per gli stessi sia prevista una spesa non superiore a L. 300 milioni, l'ingegnere dirigente dell'ufficio provvede, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, al bando ed all'espletamento dell'appalto concorso, nonché all'eventuale affidamento dei lavori all'impresa vincitrice, sulla base del parere vincolante reso da apposita commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato al ramo.


Art. 10
(Esecuzione in economia diretta ed autorizzazione sugli
interventi di somma urgenza)


1. Nel caso di lavori di limitato importo, la cui realizzazione non richieda particolare organizzazione, gli enti delegati possono chiedere al Presidente della Giunta regionale, ovvero all'assessore delegato al ramo, il nulla osta per l'esecuzione in economia diretta con obbligo di rendiconto delle spese sostenute.

2. All'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, è aggiunto il seguente comma:

3. "Ove ricorrano gli estremi previsti dall'art. 70 del Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 gli interventi di somma urgenza sono di sposti, su richiesta dell'ingegnere dirigente del competente ufficio del Genio Civile con autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, ovvero dell'assessore delegato per i lavori pubblici, resa anche mediante comunicazione telegrafica o fonografica".


Art. 11
(Sospensioni e proroghe dei lavori - revisione prezzi)

1. Tutti gli enti delegati che eseguono lavori finanziati o programmati dalla Regione, o, comunque d'interesse regionale, possono concedere all'impresa esecutrice sospensioni e proroghe, sempre che ricorrano i presupposti degli artt. 30 e 31 del DPR 16.07.1962, n.1063, per un periodo complessivo non eccedente 1/4 del tempo contrattuale ed, in ogni caso , non superiore a 180 gg., dandone immediata comunicazione al competente ufficio del l'Amministrazione regionale centrale ed all'ufficio regionale del Genio Civile.

2. Qualora si renda assolutamente necessario concedere un'ulteriore sospensione o proroga, la direzione dei lavori dovrà chiedere il preventivo nulla osta del competente ufficio regionale del Genio Civile il quale dovrà compiere ogni accertamento circa l'effettiva necessità della richiesta e la congruità del tempo della proposta sospensione o proroga, riferendo al Presidente della Giunta regionale, ovvero all'assessore delegato al ramo, dell'eventuale concessione del nulla osta e dei motivi che lo hanno giustificato.

3. Se l'ufficio del Genio Civile ritiene che il nulla osta non possa essere concesso, inoltrerà la proposta della direzione dei lavori, corredata di propria relazione istruttoria, per il parere del Comitato regionale tecnico amministrativo e le definitive determinazioni del Presidente della Giunta regionale, ovvero dell'assessore delegato al ramo.

4. La Regione non può ammettere a finanziamento spese per revisione prezzi maturate in dipendenza di sospensioni o proroghe concesse in violazione a quanto stabilito nel presente articolo.


Art. 12
(Pagamenti in conto)

1. Gli enti delegati, destinatari di finanziamenti regionali per lavori ed opere pubbliche, qualora non siano state chieste anticipazioni di cui al I comma dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, modificata con legge regionale 28 febbraio 1977, n. 9, possono autorizzare sotto la propria responsabilità, l'Amministrazione regionale a disporre pagamenti in conto per lavori già effettuati e documentati nei modi previsti dalle norme vigenti direttamente in favore dell'impresa esecutrice.


Art. 13
(Nuovi limiti d'importo delle opere esenti da collaudo)

1. Entro il limite d'importo di L. 500 milioni calcolato al netto, il certificato di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

2. L'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1981, n. 16 è abrogato.


Art. 14
(Capitolato generale d'appalto per le OO.PP.)

1. Per quanto non espressamente derogato dalle leggi regionali vigenti e salvo quanto previsto dal successivo art. 15 per le opere ed i lavori pubblici di competenza regionale e degli altri Enti locali, si applica il capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'istanza di arbitrato, da proporre nei modi e nei termini previsti dal richiamato decreto presidenziale, deve essere notificata al Presidente della Giunta regionale.


Art. 15
(Collegio arbitrale)

1. Per le opere ed i lavori pubblici di competenza regionale e degli altri Enti locali, il collegio arbitrale è così composto:
a) un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere amministrativo regionale, che lo presiede, nominato dal Presidente del Tribunale Amministrativo della Calabria;
b) un magistrato giudicante con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello, nominato dal primo Presidente della Corte di Appello della Calabria;
c) un funzionario tecnico ed un funzionario amministrativo della Regione, con qualifica di dirigente, nominati dal Presidente della Giunta regionale.
d) un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall'appaltatore.

2. Gli arbitri nominati ai sensi del precedente comma, lett. a), b) e c), continuano nelle loro funzioni anche se cessino dall'ufficio che occupano al momento della nomina o ne assumano uno diverso.

3. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, nel corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede alla sostituzione con le norme del precedente primo comma. In aggiunta ai casi d'incompatibilità previsti dal codice di procedura ci vile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

4. Il segretario del collegio arbitrale è scelto dal collegio stesso tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa della Regione.


Art. 16
(Aggiunta dell'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1980,n.1)


1. Dopo la lett. f) del comma unico dell'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1980, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:
g) provvedere all'approvazione dei con tratti relativi alla cessione in proprietà degli alloggi di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 225.


Art. 17
(Norme generali in materia di OO.PP.)

1. In materia di progettazione, affidamento, conduzione, direzione, contabilità, collaudi e revisione prezzi relativi alle opere di competenza regionale e degli Enti locali, valgono le norme statali e regionali vigenti in quanto non in contrasto con la presente legge.

3. A tutte le opere di competenza regionale e degli Enti locali si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificati ed integrati dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1982, n. 936


Art. 18
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino a quando la legge regionale per l'organizzazione amministrativa della Regione non avrà diversamente disposto e salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, le funzioni non delegate con la presente legge, vengono esercitate dal Presidente della Giunta regionale che si avvale degli uffici del Genio Civile.

2. È fatta salva la competenza dei Geni Civili in materia di norme sismiche secondo quanto stabiliscono le leggi statali.


TITOLO II
DELEGHE AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ E DI
OCCUPAZIONE PROVVISORIA E DI URGENZA


Art. 19
(Delega ai Comuni, ai Consorzi di Comuni ed alle Comunità
montane
)

1. L'esercizio delle funzioni amministrative del Presidente della Giunta regionale in materia di espropriazione, per pubblica utilità, relativamente alle opere ed ai lavori la cui esecuzione è di spettanza dei Comuni, è delegato ai Sindaci degli stessi.

2. L'esercizio delle funzioni amministrative del Presidente della Giunta regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresi gli atti preparatori, è delegato ai Presidenti dei Consorzi di Comuni ed ai Presidenti delle Comunità montane, per le opere ed i lavori la cui esecuzione è di spettanza dei rispettivi enti.


Art. 20
(Delega alla Province)

1. L'esercizio delle funzioni amministrative, del Presidente della Giunta regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresi gli atti preparatori, relativamente alle opere ed ai lavori di interesse regionale diversi da quelli indicati al precedente art. 19, è delegato ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali nel cui territorio sono situati i beni da espropriare o da occupare.


Art. 21
(Riserva di competenza del Presidente della Giunta regionale)

1. Nelle deleghe di cui ai precedenti articoli 19 e 20 non sono comprese le espropriazioni, le occupazioni provvisorie e di urgenza e gli atti preparatori occorrenti per la realizzazione di opere e di lavori eseguiti a cura degli uffici tecnici della Regione o, comunque, affidati direttamente dall'Amministrazione regionale.

2. Resta di competenza del Presidente della Giunta regionale la definizione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione pendenti presso la Regione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.


Art. 22
(Intervento sostitutivo del Presidente della Giunta regionale)

1. I Presidenti delle Amministrazioni provinciali emaneranno i provvedimenti ad essi delegati col precedente art. 20 entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.

2. In caso di inosservanza di tale termine, fatto constatare dall'interessato con apposita istanza diretta al Presidente della Giunta regionale, i provvedimenti di cui sopra, saranno adottati con decreto del Presidente medesimo.


Art. 23
(Direttive e vigilanza sulle deleghe)

1. La Giunta regionale potrà diramare agli enti delegati direttive vincolanti sulle modalità di esercizio dell'attività delegata e disporre periodica vigilanza intesa ad accertare l'esatta osservanza delle disposizioni di legge e delle eventuali direttive impartite nonché il buon andamento del servizio.


Art. 24
(Assistenza tecnica agli enti delegati)

1. L'Amministrazione regionale attraverso i propri uffici di settore, fornirà la collaborazione necessaria per il migliore espletamento delle funzioni delegate.

2. Per il primo impianto e l'organizzazione del servizio delegato, personale della Regione potrà essere comandato a prestare servizio presso gli enti delegati per un periodo massimo di un anno.


Art. 25
(Rimborso spese per l'esercizio della delega)

1. Le spese sostenute dagli Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate saranno rimborsate semestralmente - entro il 30 giugno ed il 31 dicembre dalla Giunta regionale, con prelevamento da apposito cap. da istituirsi nello stato di previsione della spesa della Regione, a decorrere dall'esercizio 1984 con la legge finanziaria di approvazione del bilancio.


Art. 26
(Disposizioni abrogative e transitorie)

1. Il II comma dell'art. 26 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è così sostituito:

2. "I relativi atti ove non delegati ad altri enti possono essere adottati dall'assessore regionale delegato per il ramo.

3. L'art. 27 della legge 10 novembre 1975 n. 31 è soppresso.

4. Le norme del presente titolo entreranno in vigore dal 181 giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge regionale.


TITOLO III
DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLI ECCEZIONALI


Art. 27
(Delega delle funzioni regionali)

1. Le funzioni amministrative della Regione indicate nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, sono delegate all'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge integralmente la circolazione del trasporto o del veicolo eccezionale.

2. Qualora detta circolazione interessi il territorio di più province, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza della provincia nel cui territorio si inizia la circolazione del trasporto o del veicolo eccezionale.


Art. 28
(Esercizio delle funzioni delegate)

1. Per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Province, limitatamente al territorio della Regione Calabria, dovrà essere presentata domanda in carta legale, per ciascun veicolo, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 del decreto interministeriale 3 aprile 1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 16 aprile 1982.

2. Le Province rilasceranno l'autorizzazione di propria competenza dandone comunicazione agli enti proprietari della rimanente rete viaria statale e militare ed ai concessionari delle auto strade, qualora interessati, con l'osservanza delle prescrizioni e modalità di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto interministeriale 3 aprile 1982 ed artt. 1 e 2 del decreto interministeriale 8 aprile 1982, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 16 aprile 1982.


Art. 29
(Competenze della Giunta regionale Esercizio dei poteri sostitutivi
)

1. La Giunta regionale esercita, nella materia di cui al presente titolo III, le funzioni d'indirizzo e di coordinamento e provvede ad impartire direttive per l'espletamento delle funzioni amministrative delegate.

2. Qualora l'ente delegato non adempia all'assolvimento delle funzioni attribuite, la Giunta regionale si sostituisce ad esso, delegando ad un proprio componente l'adozione dei provvedimenti.