LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1983, n. 18.
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche d'interesse regionale e sulla accelerazione
delle relative procedure. Delega agli Enti locali in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli
eccezionali.
(Pubb. in Boll.Uff. 8 giugno 1983, n. 42)
TITOLO I
NORME PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Art. 1
(Formazione del catasto delle opere pubbliche)
1. In relazione alle esigenze di pianificazione del settore, la Giunta regionale è
autorizzata ad assumere le opportune iniziative per la raccolta dei dati relativi alle
opere pubbliche ed alle infrastrutture civili del territorio regionale, da accorpare in
apposito catasto suscettibile di periodico aggiornamento.
2. I vari soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'amministrazione regionale
tutti i dati richiesti per la formazione e l'aggiornamento del catasto, la cui
consultazione da parte di qualsiasi ente ed ufficio pubblico è gratuita.
Art. 2
(Importo dei progetti delegati agli Enti locali)
1. Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 modificato con
legge regionale 2 giugno 1980, n. 29 è così sostituito:
2. "Le deliberazioni dei Comuni, dei loro consorzi e delle Comunità montane,
concernenti l'approvazione dei progetti d'importo complessivo non superiore a L 700
milioni e le deliberazioni delle Province concernenti l'approvazione dei progetti
d'importo complessivo non superiore a L. 1.000 milioni, relativi ad opere pubbliche di
loro competenza, anche se fruenti di finanziamento, contributo o concorso finanziario
della Regione, sono definitive, salvo il controllo ai sensi dell'art. 130 della
Costituzione della Repubblica"
3. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è così
sostituito:
4. "Tutti i progetti e le relative perizie di variante o suppletive concernenti opere
pubbliche eseguite da enti diversi da quelli indicati all'art. 8, nonché i progetti e le
perizie concernenti lavori od opere pubbliche eseguite a cura diretta degli organi tecnici
della Regione, se d'importo non superiore a L. 1.000 milioni, sono approvati con
determinazione dell'ing. dirigente del competente ufficio regionale del Genio
Civile".
5. Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è così
sostituito:
6. "Tutti i progetti e le perizie concernenti opere d'interesse regionale d'importo
superiore a quelli indicati nei precedenti artt. 8 e 9 sono approvati dal Presidente della
Giunta regionale, ovvero dall'assessore delegato al ramo, previo parere del Comitato
regionale tecnico amministrativo".
Art. 3
(Compiti delle C.R.T.A.)
1. Il Comitato istituito con l'art. 12 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31,
oltre ad esercitare le attribuzioni previste dalla medesima legge n. 31 si pronuncia:
a) sui problemi di carattere generale interessanti la disciplina e l'esecuzione delle
opere pubbliche;
b) sulle vertenze sorte con le imprese esecutrici di opere d'interesse regionale, anche se
realizzate attraverso concessioni o delega ad Enti locali o ad altri soggetti, quando ciò
che si chiede all'amministrazione di promettere, pagare o abbandonare sia di valore
indeterminato o determinabile superiore a L 20 milioni;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti d'importo superiore a L. 300
milioni concernenti le opere di cui alla precedente lett. b), nonché sulle determinazioni
relative a nuovi prezzi che comportino un aumento di oltre 1/5 dell'importo di contratto,
salvo che tale aumento non sia contenuto entro i 50 milioni;
d) sulle richieste di classificazione e declassificazione di strade, porti, o pere
idrauliche di competenza regionale;
e) sulle richieste di concessione definitiva all'ENEL per la costruzione e l'esercizio di
elettrodotti di competenza regionale, ai sensi delle norme in materia d'impianti
elettrici;
f) sugli elaborati prescelti dalle commissioni giudicatrici di appalti concorso relativi
ai lavori d'interesse regionale, anche se eseguiti da enti delegati, ove sia prevista una
spesa superiore a L. 300 milioni;
g) sui progetti e le perizie anche suppletive e di variante d'importo superiore a L. 300
milioni concernenti ponti manufatti di attraversamento in c.a. impianti di depurazione,
impianti di smaltimento rifiuti ed altri impianti tecnologici;
h) su ogni questione attinente le opere e i lavori pubblici, che il Presidente del
consesso ritiene di sottoporre allo stesso, nonché negli altri casi previsti nella
presente legge o in altre leggi dello Stato o della Regione.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto da pubblicare sul B.U.R.
provvede alla classificazione e declassificazione delle strade provinciali e comunali
sulla scorta del parere espresso ai sensi della lett. d) del precedente comma.
3. Per i progetti favorevolmente esaminati dal consesso, la preliminare relazione
istruttoria favorevole dell'ufficio del Genio Civile è assorbente del nulla osta in
materia di edilizia asismica.
4. La lettera o) del II comma dell'art.12 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è
così sostituita:
o) dal dirigente responsabile del servizio geologico regionale.
Art. 4
(Affidamento lavori e disciplina gare in aumento)
1. All'affidamento delle opere pubbliche di competenza regionale, eseguite dalla Regione o
dagli enti delegati si provvede, normalmente mediante licitazione privata salvo non
ricorrano i particolari presupposti per far luogo al procedi mento dell'appalto - concorso
o alla trattativa privata.
2. Per l'esecuzione dei lavori in economia da eseguire direttamente dalla Regione a mezzo
di cottimo fiduciario, il dirigente regionale del Genio Civile può essere autorizzato
all'appalto mediante gara ufficiosa.
3. Le disposizioni dell'art. 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 non si applicano per
le opere disciplinate dalla presente legge regionale.
4. Nei casi previsti dal I comma dello art. 18 della legge regionale 10 novembre 1975, n.
31 gli enti delegati alla esecuzione di opere pubbliche d'interesse regionale, entro e non
oltre 30 giorni dalla data dell'esperimento della gara andata deserta, possono chiedere di
essere autorizzate a ripetere la licitazione con accettazione di offerte anche in aumento.
5. Il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'assessore delegato al ramo, può
subordinare la conferma dell'esito della licitazione con offerta in aumento ed il
finanziamento della maggiore spesa occorrente all'accettazione da parte dell'impresa
dichiarata provvisoriamente aggiudicataria, di un congruo ribasso sui prezzi dell'offerta.
6. In ogni caso l'aggiudicazione può aver luogo solo in favore dell'impresa che abbia
fatto l'offerta più favorevole per l'amministrazione.
7. L'importo della maggiore spesa derivante dall'aggiudicazione in aumento può essere
ritenuto congruo solo se contenuto nei limiti percentuali del tasso d'inflazione, secondo
i dati dell'ISTAT del periodo intercorrente tra la data dell'adozione del provvedimento
approvativo del progetto e la data di offerta in aumento, riferito alle categorie di
lavori che interessano l'opera.
Art. 5
(Divieto di subappalto)
1. Agli appaltatori delle opere e dei lavori pubblici soggetti alla disciplina della
presente legge, è fatto divieto di concedere anche di fatto, in subappalto o a cottimo,
in tutto o in parte, la esecuzione delle opere stesse, senza la preventiva autorizzazione
dell'organo competente a concedere l'appalto.
2. I subappalti per fornitura di materiali; elementi prefabbricati, impianti idrici e
sanitari ed altri impianti speciali ed i cottimi per l'esecuzione dei movimenti di terra,
possibili in base alle leggi vigenti, devono, tuttavia essere autorizzati preventivamente
dall'organo competente che ha concesso l'appalto.
3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso, da parte del
subappaltatore, dei requisiti soggettivi d'idoneità tecnica prevista dall'art. 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
4. In caso d'inosservanza al divieto di cui al primo comma del presente art., si applicano
le pene previste dall'art. 21 comma primo della legge 13 settembre 1982, n. 646 come
modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ferma restando la facoltà
dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.
Art. 6
(Affidamento di opere in gestione diretta)
1. All'affidamento delle opere pubbliche eseguite dalla Regione per mezzo degli uffici
regionali del Genio Civile provvede, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale,
quale delegato del Presidente della Giunta regionale, l'ingegnere dirigente dell'ufficio
che in caso di assenza od impedimento, può sub delegare altro funzionario dell'ufficio
con la qualifica di dirigente.
Art. 7
(Appalto concorso)
1. Il ricorso dell'appalto - concorso è ammesso nei casi particolari previsti dalle
vigenti normative statali.
2. Per i lavori d'interesse regionale eseguiti dagli enti delegati, il ricorso a tale
speciale procedura è subordinato al nulla - osta del Presidente della Giunta regionale,
ovvero dell'assessore delegato al ramo, il quale, contestualmente, fissa i criteri per la
composizione della speciale commissione giudicatrice.
Art. 8
(Norme procedurali per l'appalto - concorso)
1. Per i lavori eseguiti direttamente dall'Amministrazione della Regione, da affidarsi
mediante appalto - concorso, la Giunta regionale approva il bando di concorso e ne
autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La medesima Giunta nomina la commissione giudicatrice dell'appalto concorso , alla
quale possono essere chiamati a partecipare anche docenti universitari delle discipline
relative alla materia dell'appalto, con preferenza dei docenti dell'Università della
Calabria e dell'Istituto Universitario Statale di Architettura di Reggio Calabria.
3. Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato al ramo, provvedono
all'emanazione degli atti occorrenti per l'espletamento dell'appalto - concorso.
4. Le determinazioni finali circa l'aggiudicazione all'impresa vincitrice vengono adottate
dalla Giunta regionale.
Art. 9
(Particolari casi di appalto - concorso)
1. Qualora si debbano affidare, mediante appalto - concorso, lavori ed opere scorporate
eseguite dalla Regione per mezzo di propri uffici del Genio Civile e per gli stessi sia
prevista una spesa non superiore a L. 300 milioni, l'ingegnere dirigente dell'ufficio
provvede, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, al bando ed all'espletamento
dell'appalto concorso, nonché all'eventuale affidamento dei lavori all'impresa
vincitrice, sulla base del parere vincolante reso da apposita commissione nominata dal
Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato al ramo.
Art. 10
(Esecuzione in economia diretta ed autorizzazione sugli
interventi di somma urgenza)
1. Nel caso di lavori di limitato importo, la cui realizzazione non richieda particolare
organizzazione, gli enti delegati possono chiedere al Presidente della Giunta regionale,
ovvero all'assessore delegato al ramo, il nulla osta per l'esecuzione in economia diretta
con obbligo di rendiconto delle spese sostenute.
2. All'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, è aggiunto il seguente
comma:
3. "Ove ricorrano gli estremi previsti dall'art. 70 del Regolamento approvato con
R.D. 25 maggio 1895, n. 350 gli interventi di somma urgenza sono di sposti, su richiesta
dell'ingegnere dirigente del competente ufficio del Genio Civile con autorizzazione del
Presidente della Giunta regionale, ovvero dell'assessore delegato per i lavori pubblici,
resa anche mediante comunicazione telegrafica o fonografica".
Art. 11
(Sospensioni e proroghe dei lavori - revisione prezzi)
1. Tutti gli enti delegati che eseguono lavori finanziati o programmati dalla Regione, o,
comunque d'interesse regionale, possono concedere all'impresa esecutrice sospensioni e
proroghe, sempre che ricorrano i presupposti degli artt. 30 e 31 del DPR 16.07.1962,
n.1063, per un periodo complessivo non eccedente 1/4 del tempo contrattuale ed, in ogni
caso , non superiore a 180 gg., dandone immediata comunicazione al competente ufficio del
l'Amministrazione regionale centrale ed all'ufficio regionale del Genio Civile.
2. Qualora si renda assolutamente necessario concedere un'ulteriore sospensione o proroga,
la direzione dei lavori dovrà chiedere il preventivo nulla osta del competente ufficio
regionale del Genio Civile il quale dovrà compiere ogni accertamento circa l'effettiva
necessità della richiesta e la congruità del tempo della proposta sospensione o proroga,
riferendo al Presidente della Giunta regionale, ovvero all'assessore delegato al ramo,
dell'eventuale concessione del nulla osta e dei motivi che lo hanno giustificato.
3. Se l'ufficio del Genio Civile ritiene che il nulla osta non possa essere concesso,
inoltrerà la proposta della direzione dei lavori, corredata di propria relazione
istruttoria, per il parere del Comitato regionale tecnico amministrativo e le definitive
determinazioni del Presidente della Giunta regionale, ovvero dell'assessore delegato al
ramo.
4. La Regione non può ammettere a finanziamento spese per revisione prezzi maturate in
dipendenza di sospensioni o proroghe concesse in violazione a quanto stabilito nel
presente articolo.
Art. 12
(Pagamenti in conto)
1. Gli enti delegati, destinatari di finanziamenti regionali per lavori ed opere
pubbliche, qualora non siano state chieste anticipazioni di cui al I comma dell'art. 19
della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, modificata con legge regionale 28 febbraio
1977, n. 9, possono autorizzare sotto la propria responsabilità, l'Amministrazione
regionale a disporre pagamenti in conto per lavori già effettuati e documentati nei modi
previsti dalle norme vigenti direttamente in favore dell'impresa esecutrice.
Art. 13
(Nuovi limiti d'importo delle opere esenti da collaudo)
1. Entro il limite d'importo di L. 500 milioni calcolato al netto, il certificato di
collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
direttore dei lavori.
2. L'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1981, n. 16 è abrogato.
Art. 14
(Capitolato generale d'appalto per le OO.PP.)
1. Per quanto non espressamente derogato dalle leggi regionali vigenti e salvo quanto
previsto dal successivo art. 15 per le opere ed i lavori pubblici di competenza regionale
e degli altri Enti locali, si applica il capitolato generale di appalto per le opere di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n.
1063 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'istanza di arbitrato, da proporre nei modi e nei termini previsti dal richiamato
decreto presidenziale, deve essere notificata al Presidente della Giunta regionale.
Art. 15
(Collegio arbitrale)
1. Per le opere ed i lavori pubblici di competenza regionale e degli altri Enti locali, il
collegio arbitrale è così composto:
a) un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere amministrativo
regionale, che lo presiede, nominato dal Presidente del Tribunale Amministrativo della
Calabria;
b) un magistrato giudicante con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello,
nominato dal primo Presidente della Corte di Appello della Calabria;
c) un funzionario tecnico ed un funzionario amministrativo della Regione, con qualifica di
dirigente, nominati dal Presidente della Giunta regionale.
d) un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato
dall'appaltatore.
2. Gli arbitri nominati ai sensi del precedente comma, lett. a), b) e c), continuano nelle
loro funzioni anche se cessino dall'ufficio che occupano al momento della nomina o ne
assumano uno diverso.
3. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, nel corso del giudizio arbitrale,
qualcuno degli arbitri, si procede alla sostituzione con le norme del precedente primo
comma. In aggiunta ai casi d'incompatibilità previsti dal codice di procedura ci vile,
non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere
su di esso ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le
controversie né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle
controversie stesse.
4. Il segretario del collegio arbitrale è scelto dal collegio stesso tra i funzionari
della carriera direttiva amministrativa della Regione.
Art. 16
(Aggiunta dell'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1980,n.1)
1. Dopo la lett. f) del comma unico dell'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1980, n.
1, è aggiunta la seguente lettera:
g) provvedere all'approvazione dei con tratti relativi alla cessione in proprietà degli
alloggi di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 225.
Art. 17
(Norme generali in materia di OO.PP.)
1. In materia di progettazione, affidamento, conduzione, direzione, contabilità, collaudi
e revisione prezzi relativi alle opere di competenza regionale e degli Enti locali,
valgono le norme statali e regionali vigenti in quanto non in contrasto con la presente
legge.
3. A tutte le opere di competenza regionale e degli Enti locali si applicano in ogni caso
le disposizioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 13 settembre 1982, n.
646 come modificati ed integrati dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e dagli artt. 2, 3 e
4 della legge 23 dicembre 1982, n. 936
Art. 18
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino a quando la legge regionale per l'organizzazione amministrativa della Regione non
avrà diversamente disposto e salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, le
funzioni non delegate con la presente legge, vengono esercitate dal Presidente della
Giunta regionale che si avvale degli uffici del Genio Civile.
2. È fatta salva la competenza dei Geni Civili in materia di norme sismiche secondo
quanto stabiliscono le leggi statali.
TITOLO II
DELEGHE AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ E DI OCCUPAZIONE
PROVVISORIA E DI URGENZA
Art. 19
(Delega ai Comuni, ai Consorzi di Comuni ed alle Comunità
montane)
1. L'esercizio delle funzioni amministrative del Presidente della Giunta regionale in
materia di espropriazione, per pubblica utilità, relativamente alle opere ed ai lavori la
cui esecuzione è di spettanza dei Comuni, è delegato ai Sindaci degli stessi.
2. L'esercizio delle funzioni amministrative del Presidente della Giunta regionale in
materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza,
compresi gli atti preparatori, è delegato ai Presidenti dei Consorzi di Comuni ed ai
Presidenti delle Comunità montane, per le opere ed i lavori la cui esecuzione è di
spettanza dei rispettivi enti.
Art. 20
(Delega alla Province)
1. L'esercizio delle funzioni amministrative, del Presidente della Giunta regionale in
materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza,
compresi gli atti preparatori, relativamente alle opere ed ai lavori di interesse
regionale diversi da quelli indicati al precedente art. 19, è delegato ai Presidenti
delle Amministrazioni provinciali nel cui territorio sono situati i beni da espropriare o
da occupare.
Art. 21
(Riserva di competenza del Presidente della Giunta regionale)
1. Nelle deleghe di cui ai precedenti articoli 19 e 20 non sono comprese le
espropriazioni, le occupazioni provvisorie e di urgenza e gli atti preparatori occorrenti
per la realizzazione di opere e di lavori eseguiti a cura degli uffici tecnici della
Regione o, comunque, affidati direttamente dall'Amministrazione regionale.
2. Resta di competenza del Presidente della Giunta regionale la definizione dei
procedimenti di espropriazione e di occupazione pendenti presso la Regione all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
(Intervento sostitutivo del Presidente della Giunta regionale)
1. I Presidenti delle Amministrazioni provinciali emaneranno i provvedimenti ad essi
delegati col precedente art. 20 entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.
2. In caso di inosservanza di tale termine, fatto constatare dall'interessato con apposita
istanza diretta al Presidente della Giunta regionale, i provvedimenti di cui sopra,
saranno adottati con decreto del Presidente medesimo.
Art. 23
(Direttive e vigilanza sulle deleghe)
1. La Giunta regionale potrà diramare agli enti delegati direttive vincolanti
sulle modalità di esercizio dell'attività delegata e disporre periodica vigilanza intesa
ad accertare l'esatta osservanza delle disposizioni di legge e delle eventuali direttive
impartite nonché il buon andamento del servizio.
Art. 24
(Assistenza tecnica agli enti delegati)
1. L'Amministrazione regionale attraverso i propri uffici di settore, fornirà la
collaborazione necessaria per il migliore espletamento delle funzioni delegate.
2. Per il primo impianto e l'organizzazione del servizio delegato, personale della Regione
potrà essere comandato a prestare servizio presso gli enti delegati per un periodo
massimo di un anno.
Art. 25
(Rimborso spese per l'esercizio della delega)
1. Le spese sostenute dagli Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate saranno
rimborsate semestralmente - entro il 30 giugno ed il 31 dicembre dalla Giunta regionale,
con prelevamento da apposito cap. da istituirsi nello stato di previsione della spesa
della Regione, a decorrere dall'esercizio 1984 con la legge finanziaria di approvazione
del bilancio.
Art. 26
(Disposizioni abrogative e transitorie)
1. Il II comma dell'art. 26 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è così
sostituito:
2. "I relativi atti ove non delegati ad altri enti possono essere adottati
dall'assessore regionale delegato per il ramo.
3. L'art. 27 della legge 10 novembre 1975 n. 31 è soppresso.
4. Le norme del presente titolo entreranno in vigore dal 181 giorno successivo alla data
di pubblicazione della presente legge regionale.
TITOLO III
DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DI
VEICOLI ECCEZIONALI
Art. 27
(Delega delle funzioni regionali)
1. Le funzioni amministrative della Regione indicate nell'art. 1 della legge 10 febbraio
1982, n. 38, sono delegate all'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge
integralmente la circolazione del trasporto o del veicolo eccezionale.
2. Qualora detta circolazione interessi il territorio di più province, il rilascio
dell'autorizzazione è di competenza della provincia nel cui territorio si inizia la
circolazione del trasporto o del veicolo eccezionale.
Art. 28
(Esercizio delle funzioni delegate)
1. Per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Province, limitatamente al
territorio della Regione Calabria, dovrà essere presentata domanda in carta legale, per
ciascun veicolo, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 del decreto
interministeriale 3 aprile 1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 16 aprile
1982.
2. Le Province rilasceranno l'autorizzazione di propria competenza dandone comunicazione
agli enti proprietari della rimanente rete viaria statale e militare ed ai concessionari
delle auto strade, qualora interessati, con l'osservanza delle prescrizioni e modalità di
cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto interministeriale 3 aprile 1982 ed artt.
1 e 2 del decreto interministeriale 8 aprile 1982, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
104 del 16 aprile 1982.
Art. 29
(Competenze della Giunta regionale Esercizio dei poteri sostitutivi)
1. La Giunta regionale esercita, nella materia di cui al presente titolo III, le funzioni
d'indirizzo e di coordinamento e provvede ad impartire direttive per l'espletamento delle
funzioni amministrative delegate.
2. Qualora l'ente delegato non adempia all'assolvimento delle funzioni attribuite, la
Giunta regionale si sostituisce ad esso, delegando ad un proprio componente l'adozione dei
provvedimenti.