LEGGE REGIONALE 24 marzo 1982, n. 7
Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locali.
(Pubb. in Boll.Uff. 29 marzo 1982, n.19)Art. 1
(Finalità)1. La presente legge stabilisce le norme e le procedure che devono essere osservate per l'applicazione sul territorio regionale degli interventi contributivi in favore di enti, aziende ed imprese esercenti trasporti pubblici locali previsti dall'art. 9 della legge 10 aprile 1981 Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali
- istituzione del Fondo nazionale per il ripiano di disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.
Art. 2
1. Si intendono per trasporti pubblici locali i servizi adibiti normalmente a trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari frequenze e tariffe prestabilite e offerta differenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.
Art. 3
1. Gli interventi finanziari di cui al precedente art. trovano applicazione BGA nei confronti di tutte le aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locale su provvedimenti della Giunta regionale e degli Enti Locali interessati secondo le rispettive competenze.
2. Sono escluse dagli interventi finanziari di cui al comma precedente gli autoservizi di gran turismo, i servizi effettuati con spese a totale carico del committente ed i servizi di trasporto occasionali.
Art. 4
1. A decorrere dal 1 gennaio 1982, in concomitanza con l'attivazione del Fondo Nazionale dei trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. La legge regionale 15 settembre 1978, n. 20 trova applicazione limitatamente all'erogazione dei contributi chilometrici afferenti all'esercizio 1981.
Art. 5
1. La Giunta regionale determina annualmente, sentita la Commissione consiliare competente, per ciascuna azienda o impresa i contributi di cui al precedente art. 3, sulla base delle percorrenze autorizzate o programmate nell'anno cui i contributi si riferiscono, calcolando:
a) il costo economico standardizzato dei servizi con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenendo conto:
1) dei tipi e delle caratteristiche dei servizi autorizzati o programmati;
2) delle percorrenze relative;
3) della qualità del servizio offerto;
4) delle condizioni ambientali in cui esso viene offerto;
5) della dimensione e dell'organizzazione aziendale;b) i ricavi presunti del traffico ed altri proventi, tenendo conto:
1) delle tariffe stabilite dalla Regione;
2) del prevedibile numero di viaggiatori da trasportare;
3) del prevedibile coefficiente di utilizzazione dei veicoli.2. I ricavi del traffico debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei Trasporti , ai sensi del primo comma let. d) dell'art. 6 della legge10 aprile 1981, n. 151;
c) il contributo da erogare per coprire la differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b).
3. I modi e le categorie di trasporto di cui al primo comma let. a) del presente articolo comprendono:
Modi di trasporto
- automobilistici;
- a impianti fissi;Categorie di trasporto
- servizi di linea per viaggiatori;
- servizi tranviari;
- servizi filoviari;
- servizi ferroviari.4. Le tariffe minime da applicare ai pubblici servizi di trasporto locale sono stabilite dalla Giunta regionale d'intesa con gli Enti Locali interessati. Fino a diversa intesa le tariffe già fissate alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerate tariffe minime.
5. Fermo restando il criterio che le tariffe minime stabilite ai sensi del precedente comma hanno lo scopo di perseguire l'unificazione del sistema tariffario sul territorio regionale, è tuttavia facoltà dell'ente concedente determinare, nell'esercizio dei singoli servizi, o di complessi di servizi, tariffe più elevate di quelle minime da stabilire come sopra qualora ciò sia richiesto da situazioni economico gestionali particolarmente gravose, nonché quando ciò sia richiesto dalla necessità di salvaguardare attraverso la tariffa, eventuali situazioni di concorrenzialità nei confronti dei servizi ad impianti fissi.
6. Ai fini degli interventi finanziari di cui al precedente art. 3, i provvedimenti adottati dagli Enti Locali nella loro competenza che riguardano l'istituzione di nuovi servizi, nel caso in cui comportano maggiori oneri per la Regione, o l'ampliamento dei servizi esistenti, possono trovare attuazione soltanto dopo l'approvazione della Giunta regionale al cui esame, pertanto, i provvedimenti stessi debbono essere assoggettati per il tramite dell'assessorato regionale ai trasporti.
Art. 6
1. Per la determinazione dei costi standardizzati e dei prodotti del traffico la Regione si avvale della consulenza di apposito comitato tecnico presieduto dall'assessore regionale ai trasporti o da un suo delegato e composto da:
- tre funzionari dell'assessorato regionale ai trasporti;
- i direttori di esercizio delle aziende produttrici dei servizi con più di 25 dipendenti;- un rappresentante della Sezione regionale dell' U.P.I.;
- un rappresentante della Sezione regionale dell'A.N.C.I.;
- un rappresentante della Sezione regionale del C.R.I.P.E.L.;
- un rappresentante della Sezione regionale della F.E.N.I.T.;
- un rappresentante della Sezione regionale dell'A.N.A.C.;
- un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.2. L'importo dei contributi che annualmente la Regione iscrive nei propri bilanci non può risultare inferiore alla quota riveniente alla Regione dalla ripartizione del Fondo nazionale di cui all'art. 9 della legge Quadro n.151/1981.
3. Fanno carico al bilancio regionale gli eventuali maggiori oneri finanziari che la Regione ritenesse di dover assumere in aumento della quota riveniente dal riparto nazionale.
4. È facoltà della Giunta procedere a revisione dei costi standardizzati e dei contributi di esercizio qualora, nel corso dell'esercizio considerato, si verifichino variazioni nel costo dei carburanti, o anche nel costo del lavoro derivante da contratti collettivi nazionali. Nel caso che la Giunta ritenesse di esercitare la suddetta facoltà, le eventuali maggiori spese occorrenti faranno carico al bilancio regionale in aggiunta alla quota riveniente dal Fondo nazionale.
Art. 7
1. La Giunta regionale, con riferimento all'entità dei costi e dei ricavi, e tenuto conto dei contributi per gli investimenti operati per l'attuazione dei programmi aziendali, determina altresì annualmente, l'incremento del rapporto ricavi- costi che deve essere assicurato a livello regionale, attraverso le tariffe, nonché attraverso i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale, nonché attraverso l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico.
2. Per la determinazione del suddetto incremento la Giunta regionale si avvale della consulenza del comitato tecnico di cui al primo comma del precedente art.6.
Art. 8
1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 3, le aziende e le imprese ed esercizi di trasporto interessati debbono avanzare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite del competente assessorato regionale ai trasporti, entro e non oltre il termine del31 ottobre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.
2. Per l'anno 1982, in via transitoria, le richieste possono essere inoltrate entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. Le richieste debbono essere corredate da una copia dello stato di previsione relativo all'esercizio di riferimento, da un prospetto analitico delle percorrenze autorizzate, e da ogni altra documentazione che sarà espressamente richiesta dal competente assessorato ai trasporti.
4. L'erogazione dei contributi viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale a trimestralità anticipata da corrispondere nei mesi di Gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.
5. Nelle more della determinazione dei contributi di cui al precedente art. 5 si possono erogare acconti prendendo a riferimento la misura dei contributi determinati per l'anno precedente.
6. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento le aziende, imprese ed esercizi di trasporto debbono inviare al competente assessorato regionale ai trasporti un prospetto analitico delle percorrenze effettive che tenga conto delle variazioni intervenute per effetto di provvedimenti dell'autorità concedente adottati nel corso dell'anno e regolarmente eseguiti.
Art. 9
1. La Regione, con la collaborazione degli Enti Locali interessati e dei loro consorzi, compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. A tal fine le aziende e le imprese di trasporto sono tenute ad inviare alla Regione, nonché agli Enti Locali interessati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento copia dei rispettivi bilanci, con allegati una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati determinati dalla Regione per il medesimo esercizio.
3. Tanto gli stati di previsione, che i bilanci consuntivi debbono essere redatti secondo lo schema di bilancio definito dal Ministero del tesoro ai sensi del 4 comma dell'art. 25 della legge 5 agosto1978, n. 468.
4. Per le aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica, il consuntivo è rappresentato dal bilancio redatto ed approvato ai sensi degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile.
5. Gli Enti Locali interessati e i consorzi di bacino debbono comunicare alla Regione, con propria deliberazione, entro il 30 settembre successivo le proprie osservazioni sui costi effettivi dei servizi rilevati nel proprio bacino
Art. 10
1. Esclusione del contributo sono escluse dal contributo, le aziende che non abbiano assicurato la normale regolarità del servizio, che abbiano esposto, nelle loro domande o nella documentazione allegata, dati non rispondenti a verità o che abbiano in qualsiasi modo posto limitazioni al rilascio di abbonamenti a studenti o a lavoratori dipendenti, che non abbiano osservato le tariffe in vigore e i programmi di esercizio approvati dalla Regione o abbiano interrotto il servizio e che non abbiano rispettato gli accordi od i contratti collettivi di lavoro.
Art. 11
1. Sospensione del pagamento dei contributi Il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge può essere in tutto o in parte sospeso:
a) quando per cause non derivanti da forze maggiori, debitamente accertate, sia in tutto o in parte sospeso l'esercizio;
b) quando i competenti organi del Ministero dei trasporti segnalino che è compromessa la sicurezza dell'esercizio;
c) quando l'esercizio abbia dato luogo a ripetute gravi irregolarità, debitamente accertate.Art. 12
1. Con la legge di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1982 sarà istituito il capitolo di spesa per gli interventi finanziari di cui all'art. 3