LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1981, n. 22
Modifiche delle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 6 e 10 settembre 1978, n. 17.
(Pubb. in Boll.Uff. 31 dicembre 1981, n.65)Art. 1
1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, come modificato dal I comma dell'articolo 1 della legge regionale 10 settembre 1978, n. 17, è sostituito dai seguenti:
2. "Il consigliere regionale in missione ha inoltre diritto ad una indennità di trasferta giornaliera di importo uguale a quella spettante al personale statale indicato al punto 1) della tabella "A" allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.
3. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ridetermina l'ammontare dell'indennità di trasferta, nella stessa misura che risulta dal decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 1,VI comma della citata legge n. 417 del 1978.
4. Al consigliere in missione è data facoltà di chiedere, dietro, presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese di vitto nonché di alloggio, in esercizi non di lusso. In questi casi la misura dell'indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio e di due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto e di alloggio".
Art. 2
1. L'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 10 settembre 1978, n. 17, dal 1 gennaio 1981 spetta anche al consigliere regionale che disponga di una autovettura di servizio, mentre non ha diritto al rimborso delle spese di trasporto.
Art. 3
1. Al maggiore onere derivante dalla presente legge, valutabile in lire 5 milioni per l'anno 1981, si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 10011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1981.
Art. 4
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.