LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1981, n. 18
Organizzazione dei servizi delle Unità Sanitarie Locali.
(Pubb. in Boll.Uff. 10 dicembre 1981, n.59)
TITOLO I
Organizzazione dell' U .S .L.
Art. 1
(Scopo della legge)
1. La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle UU.SS.LL. e dei loro servizi secondo i principi e gli indirizzi fissati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nella legge regionale 2 giugno 1980, n. 18.
Art. 2
(Criteri organizzativi delle UU.SS.LL.)
1. Le UU.SS.LL. organizzano i propri servizi secondo le indicazioni dettate della presente legge, dal piano sanitario regionale e comunque, nel rispetto dei seguenti criteri:
- razionalizzazione del sistema erogativo delle prestazioni socio- sanitarie, attraverso la flessibilità dell'organizzazione e dei criteri d'impiego delle risorse umane e finanziarie, finalizzate al perseguimento del massimo di efficienza e di economicità della gestione;
- integrazione dei servizi dell'USL ottenuta attraverso l'adozione di moduli di lavoro improntati alla collegialità, alla professionalità, alla interdisciplinarietà ed alla partecipazione responsabile nell'organizzazione e nella erogazione delle prestazioni;
- rivalutazione del ruolo del personale convenzionato, indispensabile per assicurare le prestazioni di medicina di base che va valorizzato per garantire efficienza all'attività esercitata e per la realizzazione delle finalità cui l'attività è coordinata;
- adozione dell'organizzazione dipartimentale dei servizi;
- mobilità del personale come previsto dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 nel rispetto della professionalità anche al fine di garantire, ove necessario, l'assistenza nel domicilio dei bisognosi;
- libero accesso di tutte le unità operative al sistema informativo;
- utilizzo di tutte le strutture da parte di tutti i servizi dell'USL.
2. Le UU.SS.LL. attuano i criteri organizzativi di cui al precedente comma sentite le OO.SS. interessate.
3. Ai fini dell'espletamento delle proprie attività, le UU.SS.LL. organizzano i lavori dell'assemblea mediante l'istituzione di un ufficio di presidenza e di commissioni permanenti. La composizione dell'Ufficio di presidenza, il numero delle commissioni e la loro composizione sono fissati dall'Assemblea generale di ciascuna USL mediante apposito regolamento.
4. Il regolamento secondo le direttive della Regione e nel rispetto della normativa vigente fisserà anche le modalità per la concessione dei compensi al Presidente dell'Assemblea ed ai membri delle Commissioni già previsti dall'articolo 20 della legge regionale n. 18 del 2 giugno 1980.
5. Il Comitato di gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, può darsi un regolamento di funzionamento, che deve essere approvato dall'Assemblea dell' U. S.L.
Art. 3
(Livelli di organizzazione territoriale della U.S.L.)
1. L'organizzazione territoriale dei servizi si articola secondo tre aree:
- Distrettuale, che coincide con il distretto di base, individuato dall'Assemblea Generale dell' U. S. L., ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 2 giugno 1980,n.18;
- Zonale, che coincide con l'intero ambito dell'U. S. L.;
- Interzonale, che coincide con gli ambiti territoriali di due o più Unità Sanitarie Locali, per l'organizzazione di servizi multi zonali (art.18 della legge 22 dicembre 1978, n. 833 ed art. 22 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18).
2. L'U.S.L. si articola, organizzativamente come complesso unificato dei servizi e presidi che nell'ambito territoriale assolvono ai compiti assegnati dal Servizio Sanitario Nazionale.
3. Il servizio è il complesso di attività omogenee, aggregate in autonomia tecnica e funzionale.
4. Il presidio è struttura dell' U. S. L. per l'assolvimento, in ambito territoriale di specifiche funzioni.
5. Il piano sanitario regionale e le UU. SS.LL., ciascuno per le proprie competenze, identificano la strutturazione e la localizzazione dei presidi.
6. Il servizio si articola, a seconda del tipo di prestazione e di attività, in uffici ed unità operative.
7. I servizi sono tra loro collegati funzionalmente.
8. I servizi amministrativi si articolano in uffici, che sono unità amministrative a competenza specifica.
9. I servizi sanitari si articolano in unità operative, che espletano specifiche attività professionali.
10. Nell'ambito del presidio le unità operative si possono aggregare, funzionalmente ed operativamente, indipartimenti.
Art. 4
(Prestazioni socio-sanitarie di base e partecipazione)
1. La Unità Sanitaria Locale organizza l'erogazione integrata delle prestazioni sanitarie e sociali di base per aree distrettuali.
2. Ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, l'Assemblea Generale dell'U.S.L. definisce e precisa, in apposito regolamento, le modalità per l'esercizio, a livello di Distretto, del controllo democratico sulla attuazione dei singoli servizi la loro funzionalità e la loro rispondenza alle finalità del Servizio Sanitario Nazionale prevedendo la nomina di appositi Comitati di partecipazione, rappresentativi degli utenti, degli operatori sanitari, delle istanze politiche, sociali, sindacali e culturali esistenti nelle varie realtà locali.
3. Alla determinazione dell'area funzionale dei servizi multizonali provvede la legge regionale di approvazione del piano sanitario regionale.
Art. 5
(I servizi dell'U.S.L.)
1. L'Unità Sanitaria Locale svolge le proprie funzioni comprendenti le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale del 2 giugno 1980, n. 18, mediante i seguenti servizi amministrativi, sanitari e sociali, dotati di autonomia tecnico-funzionale:
1) Igiene pubblica, tutela dell'ambiente prevenzione delle malattie, sicurezza de gli ambienti di lavoro, medicina legale, medicina scolastica, dello sport e tempo libero;
2) Medicina di base, medicina specialistica, assistenza ospedaliera, igiene mentale ed assistenza psichiatrica;
3) Servizio farmaceutico;
4) Servizio veterinario;
5) Servizio di riabilitazione, tutela della salute degli anziani e degli handicappati, tossicodipendenti, reinserimento sociale;
6) Assistenza alla procreazione libera e responsabile, tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva, assistenza alla famiglia;
7) Servizio sociale;
8) Servizio affari generali, affari legali, gestione del personale, formazione ed aggiornamento del personale, informazione ed elaborazione dati;
9) Programmazione finanziaria, bilancio e ragioneria;
10) Economato e Provveditorato, Servizi tecnici e gestione del patrimonio.
2. È fatto divieto alle UU.SS.LL. di modificare o istituire un numero di servizi maggiore di quelli previsti nei commi precedenti.
3. Ad ogni servizio dovrà essere preposto un dirigente appartenente alle posizioni funzionali apicali, ai sensi della legge n. 833 del 22 dicembre 1978 e del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
4. Il personale del servizio di cui al punto 5) del comma precedente può essere scelto tra operatori laureati in discipline sociali, sempre nel rispetto del D.P.R. 761.
5. La Direzione dei servizi sanitari è affidata a personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Art. 6
(Il servizio sociale)
1. Fino all'approvazione della legge di riforma dell'assistenza pubblica, le funzioni relative ai servizi sociali sono esercitate dai Comuni nonché dalle Unità Sanitarie Locali mediante l'istituzione di un servizio sociale finalizzato al coordinamento ed alla integrazione delle prestazioni sociali con quelle sanitarie.
2. Le Unità Sanitarie Locali esercitano le funzioni di cui al precedente comma con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 della legge regionale 2 giugno 1980, n.18 e con le modalità che saranno stabilite con successiva legge regionale.
3. Il servizio sociale sarà attivato a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle relative competenze.
Art. 7
(Articolazione del Distretto socio- sanitario di base)
1. Per l'espletamento delle attività di cui al IV comma dell'articolo 23 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, la struttura del Distretto di base comprende:
a) Operatori sanitari e sociali, dipendenti o convenzionati, che privilegiano, nell'attività, le modalità del lavoro di gruppo, il rapporto alle prestazioni ed alle professionalità richieste, in base alle indicazioni dei programmi dell'U.S.L. con riferimento alla realtà geomorfologica, antropologica e socio economica di ciascun Distretto;
b) Uno o più operatori amministrativi, addetti allo svolgimento delle attività amministrative ed esecutive.
2. Al Distretto è preposto un responsabile sanitario con rapporto di lavoro preferibilmente a tempo pieno che assicura il collegamento organizzativo tra operatori e con i servizi dell'U.S.L., e provvede agli accertamenti sanitari ed alle certificazioni.
3. Il responsabile del Distretto fa capo sotto il profilo organizzativo, ai servizi dell' U. S. L.
4. Le prestazioni specialistiche sono erogate da operatori dipendenti o convenzionati, sia a domicilio che in ambulatorio.
5. I presidi specialistici ambulatoriali servono di norma più Distretti, in rapporto alle esigenze del territorio. Essi assolvono una funzione di filtro al ricovero ospedaliero e di protezione nei confronti dei dimessi.
6. I presidi ospedalieri, la cui attività deve essere integrata con quella extra ospedaliera, servono, per le funzioni di base, la popolazione dell'intero ambito territoriale dell' U. S.L.
7. La localizzazione e l'articolazione funzionale di ogni nuovo presidio ospedaliero è stabilita dal piano sanitario regionale.
Art. 8
(Il Dipartimento)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, circa l'articolazione dipartimentale dell'ordinamento degli ospedali, l'Assemblea generale dell' U. S.L., su proposta del Comitato di gestione, nel rispetto delle previsioni e di eventuali norme organizzative contenute nei piani regionali sanitari e sociali, delibera l'integrazione di due o più servizi in dipartimento, inteso come collegamento funzionale attuato allo scopo di fornire prestazioni complesse, interdipendenti e complementari.
Art. 9
(Servizi multinazionali)
1. I servizi e presidi multinazionali di cui alla legge 23 dicembre 1978,n.833 sono individuati secondo le modalità previste dall'articolo 22 della legge regionale 22 giugno 1980, n. 18.
2. La direzione dei servizi multinazionali viene affidata ad un responsabile, scelto per pubblico concorso tra gli operatori del più alto livello funzionale nel ruolo sanitario. Detto responsabile risponde al responsabile del corrispondente servizio dell' U. S.L. il cui ambito territoriale il servizio o il presidio è ubicato.
3. Uno specifico conto di gestione per ogni presidio o servizio è allegato al conto di gestione dell' U. S.L. a cui fanno capo, ai sensi del citato articolo 22 legge regionale n. 18/1980, comma II.
Art. 10
(Convenzioni con strutture private)
1. Il piano sanitario regionale, in conformità con quanto stabilito dal piano sanitario nazionale, fissa gli standards e i criteri tecnico- organizzativi per assicurare uniformità alle prestazioni sanitarie erogate nel territorio regionale dalle strutture delle UU.SS.LL. e da quelle dipendenti da istituzioni private convenzionate.
2. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, le istituzioni private non convenzionate che erogano assistenza sanitaria possono ottenere il convenzionamento con le UU.SS.LL. su parere favorevole espresso con delibera del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere del Consiglio regionale di sanità di cui al successivo articolo 15 e del Comitato di gestione dell'USL nel cui territorio chiedono di operare.
4. Il convenzionamento è subordinato all'accertamento di idoneità per le case di cura private, dei requisiti di cui al D.M. 5 agosto 1977 e per le altre strutture dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, accertamenti da effettuarsi da parte della Regione.
5. L'U.S.L. può deliberare il convenzionamento con le strutture private munite di idoneità solo se i servizi gestiti direttamente non assicurino alla popolazione dell'ambito le prestazioni quali quantitative fissate dai piani.
6. Per le istituzioni e strutture private già convenzionate restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 5 agosto 1957.
7. In attesa dell'emanazione dei piani nazionali e regionali per le specialità esistenti nella struttura ospedaliera, viene assunta come indice di riferimento, al di sopra del quale non è consentito il convenzionamento con cliniche private, la dotazione di sei posti letto per ogni mille abitanti.
8. Le UU.SS.LL. esercitano la vigilanza tecnico- amministrativa sull'andamento delle degenze, sui requisiti di funzionalità e sulla permanenza della idoneità su tutte le strutture private convenzionate operanti nel proprio territorio.
TITOLO II
Ufficio di Direzione dell' U. S.L.
Art. 11
(Ufficio di direzione dell' U. S.L.)
1. Presso ogni U. S.L. è costituito un Ufficio di direzione di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è composto da tutti i responsabili dei servizi delle UU.SS.LL. previsti dalla presente legge, sempre che i responsabili ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza, il cui coordinamento è assicurato da due coordinatori, uno per la parte amministrativa ed uno per la parte sanitaria, scelti dal comitato di gestione a norma dell'articolo 8 del D.P.R. n.761/1979.
2. L'Ufficio di direzione è collegialmente preposto alla organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento dei servizi dell' U. S.L. ed alla direzione del personale e ne risponde al Comitato di gestione ed al suo Presidente.
3. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali, che non sia membro dell'ufficio di direzione, è chiamato a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di direzione quando sono in discussione questioni riguardanti il presidio o l'Ufficio a cui è preposto.
4. L'Ufficio di direzione svolge funzioni consultive nei confronti degli organi dell' UU.SS.LL. ed, in particolare, formula proposte ed esprime pareri sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulla spesa di funzionamento dei servizi stessi, assicura l'integrazione funzionale dei servizi.
5. I componenti dell'Ufficio di direzione sono responsabili in solido con gli amministratori nei casi di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ultimo comma.
6. L'Assemblea generale dell' U. S.L. disciplina con apposito regolamento il funzionamento dell'Ufficio di direzione
7. L'Ufficio di direzione è convocato dal Comitato di gestione, dal suo Presidente e dai coordinatori.
Art. 12
(I coordinatori dell'Ufficio di direzione)
1. Il Comitato di gestione dell' U. S.L. conferisce a due componenti dell'Ufficio di direzione gli incarichi di coordinatore, rispettivamente per la parte amministrativa e per la parte sanitaria.
2. L'incarico di coordinatore sanitario e di coordinatore amministrativo è conferito nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979,n.761, a due componenti dell'Ufficio di direzione, che appartengono, rispettivamente, al ruolo sanitario dei laureati in medicina ed al ruolo amministrativo dei laureati in discipline economico- giuridiche.
3. I due coordinatori rispondono al Presidente ed al Comitato di gestione del funzionamento dell'Ufficio di direzione e del puntuale adempimento da parte dei singoli responsabili dei servizi dei presidi e degli uffici centrali e periferici cui sono preposti, delle decisioni e delle direttive impartite dagli organi delle UU.SS.LL.
4. I due coordinatori assistono alle riunioni del Comitato di gestione per assicurare l'apporto tecnico- amministrativo all'organo deliberante.
5. Il coordinatore amministrativo svolge la funzione di Segretario del Comitato di gestione e dell'Assemblea generale, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93.
6. Quando sono in discussione provvedimenti concernenti la gestione di presidi multinazionali, possono essere invitati a partecipare per assicurare la stessa funzione dei due coordinatori dell'U. S .L., anche i coordinatori delle altre UU.SS.LL. interessate.
7. L'incarico di coordinatore è conferito per un periodo di tre anni ed è rinnovabile alla scadenza.
8. L'incarico di coordinatore può essere revocato in qualsiasi momento per gravi e motivate ragioni.
9. In caso di assistenza o di impedimento temporaneo i coordinatori sono sostituiti da altri componenti l'Ufficio di direzione, scelti di volta in volta tra i responsabili dei servizi forniti di maggiori titoli.
Art. 13
(I responsabili dei servizi)
1. A ciascun servizio è preposto un responsabile nominato nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 761/1979
2. Il responsabile del servizio risponde al competente coordinatore ed al Comitato di gestione del conseguimento degli obiettivi del servizio cui è preposto e della corretta attuazione delle direttive ricevute dagli organi
dell' U. S.L. e dall'Ufficio di direzione.
3. Il responsabile di servizio:
- formula proposte relative al settore di attività di sua competenza;
- dispone l'utilizzo più razionale del personale e delle risorse strumentali assegnate al servizio, nel rispetto dei criteri di coordinamento generale con gli altri servizi, presidi ed uffici del l' U. S.L. e nel rispetto dell'articolo 29 del D.P.R. 761 del 20 dicembre 1979;
- vigila sull'attuazione dei programmi e promuove tutte le iniziative opportune per la loro realizzazione;
- è responsabile degli adempimenti del servizio e dell'erogazione delle prestazioni;
- vigila sui doveri d'ufficio del personale assegnato al servizio;
- assicura la collaborazione delle unità operative del proprio servizio con quelle degli altri servizi.
Art. 14
(Conferenze d'organizzazione)
1. Gli operatori dei servizi si riuniscono con periodicità almeno annuale in conferenze d'organizzazione e produzione nel corso delle quali vengono discussi problemi del servizio: aspetti organizzativi, piani di lavoro, miglioramento delle prestazioni, il collegamento con altri servizi, le possibilità di ridurre i costi delle prestazioni, l'apporto di ogni operatore alla realizzazione degli obiettivi del servizio. Copia del verbale delle riunioni è trasmesso al Comitato di gestione ed allo Ufficio di direzione dell' U .S.L.
2. Le conferenze d'organizzazione sono indette dal Presidente dell'Assemblea generale d'intesa con il Presidente del Comitato di gestione o convocate su richiesta di un terzo degli operatori dei servizi.
3. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle conferenze di organizzazione sono stabilite nel regolamento approvato dall'Assemblea generale.
TITOLO III
Organo Consultivo
Art. 15
(Consiglio regionale di sanità)
1. Nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento e per l'attuazione delle forme di collaborazione tecnica e di supporto agli organi delle UU.SS.LL. di cui all'articolo 26 della legge numero 18/1980, la Regione può acquisire il parere del Consiglio regionale di sanità.
3. Il Consiglio regionale di sanità ha sede presso l'assessorato alla sanità ed è convocato e presieduto dall'assessore regionale alla sanità.
4. Il Consiglio regionale di sanità ha compiti di consulenza nei confronti del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'assessorato alla sanità e delle UU.SS.LL. esprime parere sugli atti di programmazione regionale in materia socio- sanitaria.
5. Il Consiglio regionale di sanità è composto di 14 esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a cinque. Dura in carica per tutto il periodo della legislatura.
6. Nel Consiglio regionale di sanità dovrà essere garantita la presenza almeno di un esperto nelle seguenti discipline:
- scienze giuridico- amministrative, igiene dell'ambiente e malattie infettive, scienze socio- assistenziali, farmacologia, medicina del lavoro, medicina di base, igiene mentale e psichiatrica, tossicodipendenze, medicina legale, medicina nucleare, scienze veterinarie, economia statistica sanitaria, ingegneria sanitaria, organizzazione ospedaliera.
7. Quando sono in trattazione argomenti di interesse generale e programmatico il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio regionale di sanità rappresentanze delle UU.SS.LL., delle forze politiche, sociali e sindacali nonché delle organizzazioni femminili maggiormente rappresentative a livello regionale.
8. Ai componenti del Consiglio regionale di sanità è corrisposto, oltre al rimborso spese, un gettone di presenza pari a quello previsto per i componenti del CO.RE.CO.
9. La Segreteria tecnica del Consiglio è assicurata da un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità, distaccato con atto formale.
10. Le UU.SS.LL. possono avvalersi del Consiglio regionale di sanità per tutte le loro esigenze di consulenza tecnica, avanzandone richiesta all'assessore regionale alla sanità che provvede a convocare, se del caso, anche d'urgenza, il Consiglio.
11. Entro novanta giorni dalla sua costituzione il Consiglio regionale di sanità predisporrà uno schema di regolamento per il suo funzionamento anche per sezioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
12. Il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 febbraio 1975,n.8 è soppresso.
13. I consigli provinciali di sanità di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961,n.257 cessano la loro attività a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le loro competenze sono esercitate dal Comitato di gestione dell' U. S.L. responsabile o dalla Giunta regionale - assessorato alla sanità, secondo le rispettive attribuzioni come risultanti dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Art. 16
(Rapporti tra Sindaco e Unità Sanitarie Locali)
1. Il Sindaco, per l'esercizio delle attribuzioni relative alla sua funzione di autorità sanitaria locale, si avvale direttamente dei servizi e dei presidi
dell' U.S.L., informandone gli organi del l' U.S.L.
TITOLO IV
Deleghe - Formazione degli operatori sanitari
Art. 17
(Deleghe alle Unità Sanitarie Locali)
1. Le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 833/1978, sono sub delegate ai Comuni che le esercitano tramite le Unità Sanitarie Locali.
2. Nell'esercizio delle funzioni sub delegate le UU.SS.LL. dovranno attenersi alle direttive impartite dalla Regione.
3. Le UU.SS.LL. trasmetteranno bimestralmente alla Regione - Assessorato alla Sanità - l'elenco degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo.
4. In caso di inadempienze da parte degli organi delle UU.SS.LL. nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine perentorio per l'adempimento, nomina un Commissario per il compimento degli atti.
Art. 18
(Deleghe alle Unità Sanitarie Locali per il personale)
1. La selezione del personale per le assunzioni a chiamata diretta di speciali categorie addette a mansioni elementari ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle Unità Sanitarie Locali che procederanno nel rispetto dei criteri fissati nel l'accordo nazionale unico.
2. Ai fini di cui al precedente comma, il Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale promuove, nei modi e nelle forme di legge, e previa autorizzazione da darsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, la selezione pubblica in relazione al conferimento dei posti relativi alle qualifiche riconducibili ai profili professionali di operatore ed agente tecnico del ruolo tecnico ed al profilo professionale di commesso del ruolo amministrativo di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761.
3. Il Presidente del Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale trasmette alla Regione, contestualmente all'assunzione in servizio del personale, gli atti ed i dati necessari all'iscrizione del personale medesimo nel ruolo nominativo regionale
Art. 19
(Formazione degli operatori sanitari)
1. Ai sensi degli artt. 27 e 32 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni relative alla formazione degli operatori sanitari, esclusa la formazione universitaria e post - universitaria, sono attribuite ai Comuni associati, che l'esercitino mediante le Unità Sanitarie Locali.
2. Ferme restando le competenze dello Stato, che a norma dell'art. 6 lett. Q della legge 833/1978 fissa i requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari, le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi, i requisiti necessari per l'ammissione alle scuole e quelli per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, le UU.SS.LL. provvedono alla formazione professionale degli operatori sanitari ed alla riqualificazione ed aggiornamento secondo i criteri di programmazione e di organizzazione stabiliti dalla Regione.
3. Le scuole esistenti presso gli enti ospedalieri cessano la loro attività ed il loro patrimonio è attribuito ai Comuni perché sia destinato alle Unita Sanitarie Locali, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo
4. Il P.S.R. individua le UU.SS.LL. nel cui ambito territoriale sono ubicate le scuole di formazione e di qualificazione professionale.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 20
(Norme transitorie)
1. In attesa della legge regionale di riorganizzazione degli uffici della Giunta regionale, gli uffici di cui all'articolo 32 della legge regionale 2 giugno 1980, n.18 svolgono i propri compiti nel rispetto delle norme di cui all'articolo 5 - ultimo comma - del D.P.R. 14 gennaio 1972, n.4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e della stessa legge n. 18/1980.
Art. 21
(Situazione interna degli ospedali)
1. Fino a quando non si sia diversamente stabilito con apposita legge regionale, nulla è modificato per quanto riguarda l'organizzazione interna ed il funziona mento dei servizi sanitari ospedalieri.
2. Le funzione amministrative sono esercitate dai corrispondenti servizi delle UU.SS.LL.
3. Il Direttore sanitario espleta all'interno dell'ospedale funzioni igienico -organizzative secondo le direttive dell' U. S.L. ed è responsabile del presidio ospedaliero, rispondendone al responsabile del relativo servizio sanitario dell'U.S.L.
Art. 22
(Assegnazione alle Unità Sanitarie Locali del personale di
ruolo)
1. Fino all'approvazione delle piante organiche delle UU.SS.LL., su richiesta del dipendente e con il conforme parere dell'U.S.L. di provenienza e di destinazione, espresso attraverso i comitati di gestione, l'assessore regionale alla sanità può disporre l'assegnazione temporanea di personale dipendente per inderogabili esigenze di servizio delle UU.SS.LL. di destinazione.
2. L'assegnazione temporanea non da diritto ad alcuna indennità economica aggiuntiva rispetto al trattamento economico in godimento presso la U.S.L. di provenienza del dipendente.
3. L'assegnazione provvisoria non costituisce inoltre titolo di precedenza e di preferenza all'atto dell'inquadramento nel ruolo unico regionale rispetto al personale già in servizio presso l' U.S.L. richiedente ed avente titolo all'inquadramento in applicazione dei principi e delle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 23
(Assegnazione temporanea all' U .S. L. del personale non di ruolo)
1. L'U.S.L. subentra nel rapporto di impiego in corso con personale non di ruolo che alla data di entrata in funzione delle UU.SS.LL. svolge la sua attività in un presidio, servizio o ufficio sanitario trasferito alla U. S. L., sempre che tale personale non abbia titolo alla iscrizione nei ruoli regionali ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. La successione nel rapporto non implica l'automatica immissione in ruolo e non conferisce titolo alla iscrizione nel ruolo regionale.
Art. 24
(Assegnazione temporanea di funzioni di dirigente
coordinatore amministrativo e sanitario e di responsabile del servizio)
1. In sede di prima attuazione della presente legge fino all'inquadramento del personale nelle piante organiche delle UU.SS.LL., le funzioni di responsabile dei servizi e, conseguentemente, di dirigente coordinatore sanitario ed amministrativo, ai sensi degli articolo 64 66 e 78 del D.P.R. 761/1979, sono attribuite dai comitati di gestione al personale di ruolo provvisoriamente assegnato alla U.S.L., appartenente al più elevato livello funzionale, sulla base delle tabelle di equiparazione di cui all' allegato 2 del citato D.P.R. n.761/1979 e tenuto conto della qualifica funzionale, delle funzioni esercitate e dei titoli posseduti.
2. La definitiva attribuzione delle funzioni è operata dai comitati di gestione in sede di inquadramento nelle piante organiche, prescindendo dalle attribuzioni provvisorie di incarico operate ai sensi del precedente primo comma che comunque, non costituiscono titolo preferenziale.
Art. 25
(Concorsi)
1. In attesa di apposita normativa regionale che disciplini, secondo le disposizioni di cui all'art.12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, le procedure concorsuali tutti gli atti relativi all'espletamento dei concorsi vengono adottati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale o per delega dell'assessore regionale alla sanità.
Art. 26
(Coordinamento dei servizi sanitari e sociali con quelli dello sviluppo)
1. Il coordinamento dei servizi sanitari e sociali con quelli relativi a funzioni del settore dello sviluppo, delegate dalla Regione ai Comuni associati a norma della legge regionale n. 18/ 1980, sarà regolato dalle stessi leggi di delega delle funzioni in parola, oppure dalle leggi regionali di approvazione dei piani di sviluppo.
2. Le disposizioni contenute in dette leggi, circa le modalità di gestione ed il coordinamento degli interventi nei vari settori, sancito dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non potranno, comunque, essere in contrasto con le norme della presente legge.