LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1981, n. 17
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.23/1980 recante:
"Provvedimenti per l'incentivazione turistica ricettiva".
(Pubb. in Boll.Uff. 22 settembre 1981, n.47)
Art. 1
(Finalità della legge, soggetti ed opere ammesse alle
agevolazioni)
1. Al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo turistico della Calabria, la Regione
può concedere - per il triennio 1980-82 - agli enti pubblici territoriali ,ai privati,
alle associazioni formalmente costituite, agli imprenditori, ed a chiunque eserciti
attività di interesse turistico le provvidenze di cui alla presente legge per la
realizzazione di:
a) opere di costruzione, completamento, ampliamento, ammodernamento di alberghi (escluse
quelle di categoria "lusso" e di prima categoria),pensioni, locande, villaggi
turistici a tipologia alberghiera, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie -
(Per gli enti di cui alla legge 23 marzo 1958, n. 326) rifugi montani, esercizi della
ristorazione;
b) opere sportive e comunque complementari agli impianti ricettivi e para ricettivi.
2. Gli enti pubblici e territoriali, possono realizzarvi, altresì, senza vincolo di
complementarità agli impianti ricettivi e para ricettivi, piccole zone a verde attrezzato
per gioco bimbi;
c) opere di arredamento e rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a)
del presente articolo.
3. Le opere di costruzione, ampliamento e completamento di cui al comma a) e b) del
presente articolo debbono comunque sorgere nelle aree previste con tale destinazione negli
strumenti urbanistici adottati dai Comuni e trasmessi agli organi competenti per
l'approvazione.
Art. 2
(Provvidenze - contributi in conto capitale)
1. Le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate:
a) per gli enti pubblici e territoriali - contributo in conto capitale nella misura del
cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle iniziative
di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 1 della presente legge il cui costo non superi
la spesa di lire 500 milioni;
b) per i soggetti diversi dagli enti pubblici e territoriali - contributo costante in
conto interessi - nella misura annua del 12% di durata non superiore a venti anni sulla
spesa riconosciuta ammissibile, per le opere di cui alle lettere a) e b), dell'art. 1
della presente legge; tale contributo è elevato al 15% per le iniziative che ricadono in
aree con altitudine superiore ai 400 metri.
2. Possono accedere a tale contributo le iniziative il cui importo dichiarato non superi:
1 - per iniziative di cui all'art.1 lettera a) - L.800 milioni (comprese opere
complementari, sportive e ricreative);
2 - per iniziative di cui all'art.1 lettera b) - L.250 (duecentocinquanta) milioni.
c) contributo in conto capitale - in unica soluzione - nella misura massima del quaranta
per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di arredamento e rinnovo
dell'arredamento di cui alla lettera c) del precedente art. 1.
3. Possono accedere a tale contributo iniziative il cui importo massimo dichiarato è di
L. 150 milioni.
4. La spesa riconosciuta ammissibile, ai fini della determinazione delle annualità
costanti, non può superare il 70% della valutazione data all'iniziativa della Giunta
regionale.
5. L'ammontare del contributo finale, risultante dall'accumulo delle annualità concesse,
non può, comunque, superare la valutazione data all'iniziativa della Giunta regionale.
Art. 3
(Modalità per la richiesta di provvidenze)
1. Le domande per la concessione dei contributi indirizzate alla Regione Calabria
(Assessorato al turismo ed industria alberghiera), debbono essere presentate, entro il 31
marzo di ciascun anno, al Sindaco del Comune competente per territorio, corredate da:
a) progetto dell'opera;
b) relazione tecnica illustrativa;
c) preventivo dettagliato di spesa;
d) piano economico finanziario;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso del requisito di
priorità previsto dal successivo articolo 4 della presente legge (ove ne ricorrono gli
estremi).
2. Per richieste di ampliamento di iniziative turistico- ricettive la documentazione di
cui sopra deve essere integrata dalla statistica delle presenze dell'ultimo triennio
rilasciata dallo E. P.T. competente.
3. Nel caso di richiesta di contributo per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento che
costituisce comunque pratica a sestante, le domande devono essere corredate da:
a) elenco della qualità e quantità degli arredi;
b) preventivo di spesa con i prezzi unitari e complessivi di ciascuna voce;
c) planimetria dei locali con l'ubicazione degli arredi.
4. Gli enti pubblici e territoriali sono obbligati a presentare i documenti di cui sopra
ad eccezione di quelli di cui alle lettere d) ed e), se trattasi di opere a totale carico
della Regione.
5. I sindaci trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'assessorato regionale al
turismo, le domande, unitamente alla prescritta documentazione - corredata dal parere
della Giunta comunale - espresso con deliberazione in relazione alla validità
dell'iniziativa sotto l'aspetto turistico e la rispondenza della stessa allo strumento
urbanistico comunale almeno adottato dal Comune ed inviato agli organi competenti per
l'approvazione, con l'indicazione dell'altitudine della area edificatoria interessata.
6. Per le pratiche di arredamento o rinnovo dell'arredamento è sufficiente il solo parere
del Sindaco competente.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo - incaricato della
istruttoria delle pratiche - propone al Consiglio regionale per l'approvazione il piano di
riparto entro il 30 settembre.
8. Alla concessione dei contributi posso no essere ammesse, altresì, per il triennio
1980-1982 le iniziative di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 1 della presente legge,
in corso di esecuzione o ultimate, purché le opere siano state eseguite dopo il 31 marzo
1977 e non abbiano usufruito di altri finanziamenti pubblici.
Art. 4
(Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze)
1. I contributi sono concessi nel rispetto del seguente ordine di preferenza:
a) Enti pubblici territoriali;
b) cooperative e consorzi di piccoli operatori turistici a associazioni, comprese quelle
che operano in seno alle organizzazioni sindacali, senza fine di lucro che svolgono
attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile;
c) piccole e medie aziende a prevalente condizioni familiare.
Art. 5
(Concessione dei contributi)
1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della
Giunta regionale, che stabilisce: la spesa riconosciuta ammissibile la percentuale del
contributo, le modalità di erogazione, il termine di ultimazione delle opere di ogni
altro documento necessario a legittimare il diritto al contributo.
2. Nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato parzialmente le opere ammesse a
contributo - entro i termini stabiliti dal decreto di concessione garantendo comunque la
funzionalità delle strutture turistico- ricettive - il contributo stesso può essere
concesso ridotto proporzionalmente alle opere eseguite.
3. L'adeguamento del contributo avverrà su richiesta documentata della ditta
beneficiaria, previo accertamento da parte del competente Assessorato al turismo, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su autorizzazione della Giunta stessa.
4. Il termine di ultimazione delle opere ammesse a contributo è stabilito in tre anni.
Art. 6
( Non cumulabilità dei benefici)
1. Le provvidenze di cui all'articolo 2 della presente legge non sono cumulabili, per le
medesime opere e forniture, con altri benefici previsti da leggi dello Stato, o da altre
leggi regionali.
Art. 7
(Erogazione dei contributi)
1. A favore degli enti pubblici e territoriali i contributi a fondo perduto di cui
all'art. 2 lettera a) della presente legge con esclusione degli arredi sono corrisposti a
richiesta dei soggetti beneficiari in due soluzioni:
- L'ottanta per cento anticipato ad appalto avvenuto ed approvato e a lavori iniziati, il
restante venti per cento, ad opere ultimate e collaudate con esito favorevole.
3. La domanda di richiesta della anticipazione, diretta alla Regione Calabria -
Assessorato al turismo - deve essere corredata dal certificato di inizio lavori firmato
dal Sindaco.
4. I contributi di cui all'art. 2 lettera a) non potranno, in nessun caso, essere
utilizzati dagli enti per spese di opere diverse da quelle originariamente approvate ed
indicate nel decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. A favore dei soggetti diversi dagli enti pubblici e territoriali i contributi in conto
capitale di cui all'art. 2, lettera a) e b) della presente legge sono erogati in rate
annuali costanti posticipate ad opere ultimate e collaudate con esito favorevole, ed
esercizio funzionante, previo accertamento degli adempimenti fissati da decreto di
concessione.
6. A favore dei soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali i contributi in conto
interessi di cui all'articolo 2 della presente legge sono corrisposti direttamente dalla
Regione agli istituti bancari sui mutui concessi.
Art. 8
(Collaudazione delle opere)
1. Per i Comuni, Province e Comunità montane ed altri enti pubblici, il collaudo delle
opere di cui all'art. 1 della presente legge sarà effettuato a cura degli enti medesimi.
2. Gli stessi per la liquidazione della rata di saldo dovranno avanzare istanza
all'Assessorato al turismo corredata dal certificato di collaudo con esito favorevole.
3. Per i soggetti diversi di cui al I comma del presente articolo, il collaudo delle opere
di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà effettuato con spese a carico dei
soggetti beneficiari; la Giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo
provvederà alla nomina del collaudatore.
Art. 9
(Vincolo di destinazione)
1. Gli immobili ad impianti oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono
vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione per un periodo non
superiore a venti anni a partire dalla data del decreto stesso Per le opere di cui alla
lettera b) del l'art. 1 della presente legge il vincolo va esteso all'intero complesso
(strutture e spazi liberi).
2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario
presso l'ufficio dei registri immobiliari.
3. Le disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo non si applicano nel
caso di contributi per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento.
4. Allorchè beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge siano enti pubblici,
che operano senza scopo di lucro a fini sociali, è sufficiente ai fini del vincolo di
destinazione l'obbligo espresso in tal senso dall'ente medesimo con proprio atto
deliberativo.
5. Quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della
destinazione, la Giunta regionale dichiara la decadenza del contributo e autorizza la
cancellazione del vincolo, previo recupero delle somme erogate in uno alle spese ed agli
interessi, avvalendosi delle leggi vigenti in materia.
Art. 10
1. La concessione del contributo può essere revocata:
a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o al
programma indicato nel relativo decreto, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2;
b) quando prima che siano trascorsi venti anni dalla data di concessione del contributo,
venga mutata la destinazione del bene o vengono ad esso apportate modifiche di struttura,
senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
2. A tal fine la Giunta regionale può disporre ogni accertamento.
3. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
autorizzazione della Giunta stessa e l'Amministrazione regionale provvede al recupero
delle somme erogate, in uno alle spese ed agli interessi, avvalendosi delle leggi vigenti
in materia.
Art. 11
(Norme transitorie)
1. Alla concessione dei contributi possono essere ammesse, altresì, per il triennio
1980-82:
2. opere anche se iniziate o portate a termine pervenute alla Regione da parte della Cassa
per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Art. 12
(Norme finanziarie)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata sul
cap.6124204 la spesa complessiva di lire 18 miliardi (diciotto miliardi) da utilizzare nel
triennio 1980-82.
2. La spesa di cui al primo comma è così ripartita:
a) lire 4,5 miliardi - per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della
lettera a) e b) a favore dei soggetti diversi dagli enti pubblici e territoriali;
b) lire 7,5 miliardi - per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 lettera a),
b) e c) a favore degli enti pubblici;
c) lire 6 miliardi - per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 lettera c) a
favore dei soggetti diversi dagli enti pubblici e territoriali.
3. All'onere di lire 18 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si fa
fronte con lo stanziamento previsto con la legge regionale 4 giugno 1980, n. 23 - di lire
18 miliardi.
4. I fondi non utilizzati in qualsiasi esercizio annuale nel triennio 1980-82 passano
automaticamente, per la loro utilizzazione, nell'esercizio annuale successivo.
5. I fondi non utilizzati nel triennio 1980-82 saranno utilizzati nel successivo triennio
1983-85.
6. Per gli oneri da portare a carico degli esercizi successivi si provvederà con i fondi
che saranno assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n.
281, definendone la compatibilità finanziaria con la legge di approvazione del bilancio
della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.