LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1981, n.8
Benefici a favore delle cooperative agricole formate da
giovani o a partecipazione di giovani.
(Pubb. in Boll.Uff. 30 maggio 1981, n.25)

Art. 1

1.____Allo scopo di favorire l'occupazione giovanile nel settore agricolo, la Regione Calabria, ad integrazione della legge 1 giugno 1977, n.285, concede contributi e garantisce il sostegno tecnico alle cooperative formate da giovani o a prevalente presenza di giovani, secondo le norme della presente legge.

Art. 2

1.____Sono ammesse ai benefici previsti dal la presente legge le cooperative formate da giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4 della legge 1 giugno 1977, n.285 o che associano giovani in numero non inferiore al 40% e non superiore al 70% dei soci complessivi.

Art. 3

1.____Gli interventi della presente legge vengono concessi alle cooperative di cui al precedente articolo che operino:
a) per la messa a coltura di terre incolte o abbandonate, maltenute o insufficientemente coltivate secondo la definizione di cui all'art.2 della legge n. 440 del 4 agosto 1978;
b) per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca;
c) per la gestione dei servizi tecnici per l'agricoltura;
d) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura.

Art. 4

1.____Le cooperative di cui all'articolo 2 presentano alla Regione, insieme con l'atto costitutivo, lo Statuto e l'elenco dei soci vistato dal Tribunale, un progetto di sviluppo dell'area da mettere a coltura e/o dell'attività zootecnica e/o dell'attività di trasformazione e/o di servizio che si intende esercitare.

2.____Tale progetto deve indicare gli obiettivi dell'attività che si intende svolgere, i cicli produttivi programmatori, gli investimenti necessari, la produzione prevista e i ricavi preventivati, il numero dei soci che saranno impegnati e che non deve in ogni caso essere eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto, nonché i tempi massimi di attuazione e le scadenze delle varie fasi.

3.____Deve altresì indicare - ove necessario - i terreni che si intendono utilizzare con la specificazione del titolo di godimento di ciascuno di essi e la documentata possibilità di acquisizione da parte della cooperativa.

4.____Per le cooperative che intendono utilizzare terreni acquisiti dall'ESAC o dalle Comunità montane o di proprietà dei Comuni in base a leggi nazionali e regionali, il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione di disponibilità delle terre, rilasciato dagli enti interessati secondo le modalità del successivo articolo 12.

5.____Il progetto di sviluppo dovrà essere redatto secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, tenendo conto dei criteri adottati dal Comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 26, lettera c) della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 5

1.____La Regione, ai fini dell'approvazione dei progetti di cui al precedente articolo, si avvale della commissione di cui alla delibera del Consiglio regionale del 30 luglio 1977, n.362, integrata da tre rappresentanti della consultare regionale per i problemi della gioventù.

2.____L'istruttoria dei progetti avviene secondo le procedure e le modalità previste nelle leggi cui fanno capo i finanziamenti dei progetti medesimi e in ogni caso quello indicato nella delibera richiamata al primo comma del presente articolo.

3.____Il parere della Commissione consultiva deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto. Sulla base di tale parere la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di cui al precedente articolo esamina i singoli progetti in via tecnica e finanziaria e si pronuncia con provvedimento.

Art. 6

1.____Alle cooperative di cui al precedente articolo 2 per le iniziative previste alle lettere a) e b) dell'articolo 3, per ogni ettaro di terra messa a coltura secondo le indicazioni dei piani di trasformazione, in aggiunta ai finanziamenti assentiti per tali piani su leggi nazionali e regionali, sono concessi i seguenti contributi per la durata di tre anni:
- per le cooperative operanti in zone agrarie di pianura lire 50 mila per Ha;
- per le cooperative operanti in zone agrarie di collina, lire 80 mila ad Ha;
- per le cooperative operanti in zone di montagna lire 100 mila per Ha.

2.____Tali contributi possono essere sospesi con provvedimento motivato dal Presidente della Giunta regionale quando non sono rispettati i tempi di coltivazione e i contenuti del piano.

Art. 7

1.____Le diverse categorie di opere e gli interventi previsti dai progetti di cui al precedente articolo 4 sono finanziabili con i fondi delle seguenti leggi regionali:
- 17 settembre 1974, n.16 e successive modificazioni;
- 3 giugno 1975, n.23;
- 3 giugno 1975, n.25;
- 3 giugno 1975, n.26;
- 20 giugno 1977, n.21.

2.____Le provvidenze previste dalle citate leggi sono concesse nella misura massima consentita ed entro i limiti del 100 per cento della spesa di progetto ammessa, sono cumulabili il contributo in conto capitale e quello in conto interesse sui mutui a tasso agevolato.

3.____Per l'esame, l'approvazione ed il finanziamento dei progetti di sviluppo di cui al precedente articolo 4 non si applicano le procedure indicate nelle leggi regionali richiamate al primo comma del presente articolo ma, se più favorevoli, quelle fissate dalla presente legge.

4.____I progetti possono altresì essere finanziati con i fondi di cui allo articolo 19 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche nonché quelli di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153.

5.____In tale ultimo caso, per l'esame e l' approvazione dei progetti si fa riferimento alle procedure previste dalle leggi cui fanno capo i finanziamenti.

Art. 8

1.____Alle cooperative di cui al precedente art. 2 per le iniziative indicate alle lett. c) e d) dell'art. 3, sono concessi, per la durata di 3 anni e nella misura massima, i contributi previsti all'art. 5 della legge regionale 3.6.1975,n.23 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 9

1.____A tutte le cooperative di cui al precedente art. 2 per la durata di 3 anni è concesso il contributo previsto dall'art. 6 I comma della legge 3.6.1975, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni, maggiorandolo del 50 per cento.

Art. 10

1.____Alle cooperative che hanno le finalità previste alle lettere c) e d) dello articolo 3 della presente legge e che si prefiggono di:
1) gestire gli impianti di trasformazione dell'ente di sviluppo con particolare riguardo agli impianti per la trasformazione dei prodotti tipici del Mediterraneo;
2) intraprendere iniziative di orticoltura integrata nelle aree irrigue particolarmente vocate;
3) intraprendere attività produttive nel campo dell'acquacoltura e della conservazione dei prodotti ittici;
4) gestire il servizio di lotta antiparassitaria, avvalendosi di tutti i provvedimenti che la Regione ha assunto e assumerà a tale fine.

2.____Sono concessi rispettivamente:
a) per le finalità di cui al punto 1): un contributo di lire 100 mila al mese per tre anni per ogni tecnico agricolo assunto, e per un massimo di due tecnici, di cui uno per lo svolgimento di mansioni direttive a livello tecnico e amministrativo; prestiti quinquennali a tasso agevolato per il capitale di esercizio, garantiti da fidejussione;
b) per gli scopi di cui al punto 2):con tributo in conto capitale del 50 per cento della spesa ammessa e mutuo quindicinale per il restante 50 per cento, a tasso agevolato; un contributo di lire 100 mila al mese e per tre anni per ogni tecnico agricolo assunto, e per un massimo di due tecnici, di cui uno per lo svolgimento di mansioni direttive a livello tecnico amministrativo, nonché prestiti quinquennali a tasso agevolato per il capitale di esercizio garantito da fidejussione;
5) per gli scopi di cui al punto 3: con tributo in conto capitale del 70 per cento per l'acquisto dell'attrezzatura che dovesse essere necessaria in aggiunta a quella prevista da altro titolo.

3.____Tutte le attività previste nei commi precedenti devono essere esposte in programmi pluriennali di attività, da sottoporre all'approvazione con le medesime modalità di cui al precedente articolo 9.

4.____I contributi previsti dal presente articolo possono essere sospesi con provvedimento motivato dal Presidente della Giunta regionale quando si riscontrano inadempienze del programma di attività presentato dalle cooperative.

Art. 11

1.____Alle cooperative che perseguono le finalità di cui al punto 1) del precedente articolo 10 gli impianti vengono assegnati anche in deroga all'articolo 7 della legge regionale n. 28 del 14 dicembre 1978 ed in via preferenziale.

2.____Le richieste delle cooperative, accompagnate dal piano di utilizzazione degli impianti, devono essere esaminate da parte dell'ESAC entro trenta giorni dalla data di presentazione.

3.____La gestione è affidata per un periodo non inferiore a nove anni ed è rinnovabile.

Art. 12

1.____Le cooperative interessate a svolgere le attività di cui all'articolo 3 lettere c) e d) devono presentare alla Regione una domanda corredata dallo atto costitutivo, dallo Statuto e dallo elenco dei soci vistato dal Tribunale.

2.____La domanda dovrà, inoltre, essere corredata dalla indicazione di tutte le attività previste nel quinquennio e da un piano dettagliato per i primi due anni.

Art. 13

1.____Presso ciascuno dei tre Ispettorati provinciali dell'agricoltura è istituito un apposito ufficio per l'assistenza alle cooperative di cui all'articolo 2 della presente legge.

2.____La struttura ed il contingente assegnato al suddetto servizio sono definite con delibera della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tenuto conto dei compiti e delle funzioni attribuite.

3.____L'ufficio tra l'altro deve:
- fornire alle cooperative l'assistenza tecnica necessaria per l'impostazione dei progetti di utilizzazione dei terreni;
- assistere le cooperative nella formulazione delle richieste per l'ottenimento dei benefici delle leggi statali e regionali, di crediti e fidejussione;
- assistere le cooperative ai fini dell'acquisizione di terreni incolti appartenenti a enti o privati;
- eseguire, anche a richiesta, sopralluoghi e rilevazioni necessarie per la migliore impostazione dei progetti;
- fornire, se richiesta, assistenza nella fase di impostazione dell'organizzazione tecnica, amministrativa, e contabile delle cooperative.

Art. 14

1.____Per facilitare il raggiungimento da parte delle cooperative di giovani delle finalità di cui all'articolo 3 lett. a) la Regione entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede d'intesa con i Comuni e le Comunità montane, al censimento di tutte le terre incolte o abbandonate secondo le definizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 440 del 4 agosto 1978.

2.____Il censimento deve essere registrato su schede apposite contenenti tra l'altro i seguenti elementi:
- superficie del terreno;
- qualità e classe di appartenenza del terreno censito;
- attuale tipo di conduzione;
- consistenza colturale;
- strutture e infrastrutture del fondo.

Art. 15

1.____Le risultanze del censimento di cui al precedente articolo 14 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2.____Entro trenta giorni dalla data di tale pubblicazione, la Regione notifica ai proprietari e agli aventi diritto l'avvenuta classificazione delle terre censite.

3.____I proprietari e gli aventi diritto, entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della notifica, possono dichiarare il proprio impegno a rimettere a coltura i terreni censiti come incolti o abbandonati. Nella dichiarazione deve essere indicato il tipo di coltura che si intende praticare.

4.____La dichiarazione deve essere eseguita entro trenta giorni dalla notifica, per raccomandata con ricevuta di ritorno, al la Regione, dell'avvenuto inizio delle operazioni di rimessa a coltura dei terreni.

Art. 16

1.____Nel caso di terreni di proprietà o in godimento di emigrati il termine fissato per il ricorso è esteso a 120 giorni.

2.____Entro tale termine l'emigrato, che decida il proprio rientro o abbia intenzione di riprendere la coltivazione del fondo, comunicherà la sua decisione al Comune o ai Comuni interessati e alla commissione di cui al precedente articolo che è tenuta a sospendere ogni provvedimento e, quindi, ad accertare che l'interessato abbia effettivamente ripreso la conduzione del fondo, nei due anni successivi alla data della sua dichiarazione.

Art. 17

1.____Le cooperative di cui alla presente legge che intendono ottenere l'assegnazione di terre incolte appartenenti a privati incluse negli elenchi comunali, devono osservare le procedure di cui alla legge 4 agosto 1978 ,n. 440.

2.____Le richieste di dette cooperative corredate dei piani di sviluppo sono istruite con precedenza assoluta e comunque entro e non oltre 60 giorni.

3.____Il decreto di concessione è emesso dal Presidente della Giunta regionale entro i 30 giorni successivi.

4.____Con lo stesso decreto viene approvato il progetto di utilizzazione delle terre da parte delle cooperative e disposta l'assegnazione dei contributi richiesti, se questi gravano su leggi regionali che non prevedono la programmazione degli interventi, o l'inclusione con precedenza nei programmi di settore

Art. 18

1.____Per il conseguimento delle finalità della presente legge e per assicurare un adeguato sostegno alle cooperative di cui al precedente articolo 1, è istituito un "Fondo speciale per la acquisizione in affitto o in proprietà di terre incolte" da parte dell'ESAC e delle Comunità montane.

2.____L'ESAC e le Comunità montane cedono alle cooperative per la realizzazione di progetti tecnicamente ed economicamente validi, oltre che le terre acquisite con i fondi di cui al precedente comma, anche quelle incolte e disponibili od acquisite per esproprio, acquisto o con rapporto di fitto in base a leggi statali.

Art. 19

1.____Per ottenere l'assegnazione dei terreni da parte dell'ESAC e delle Comunità montane, le cooperative devono presentare ai suddetti enti domanda con allegato il progetto.

2.____L'ESAC e le Comunità montane, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda istruiscono la pratica completandola d'ufficio, con la documentazione necessaria e la trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 5.

3.____Le Comunità montane esprimono anche il parere sul progetto previsto dalla delibera del Consiglio regionale del 30 luglio 1977, n.362.

4.____L'ESAC è tenuta - a richiesta delle cooperative interessate - a predisporre il progetto di cui all'articolo 4 della presente legge entro un mese dalla istanza relativa e a presentare tutta l'assistenza tecnica e giuridica necessaria ad ottenere l'acquisizione di terreni incolti e per la realizzazione dei progetti.

Art. 20
1.____L'acquisto dei terreni effettuato dal l' ESAC e dalle Comunità montane con i fondi della presente legge avrà luogo solo quando vi sia la richiesta di assegnazione in proprietà da parte della cooperativa di giovani e dovrà essere disposto con le procedure e le modalità della legge 26 maggio 1965, n. 590.

2.____La vendita da parte dell'ESAC e delle Comunità montane alla cooperativa è disposta, dopo l'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale, anche con la rateizzazione del prezzo fino a 30 anni secondo le norme della citata legge n. 590.

3.____In caso di richiesta di affitto da parte delle cooperative, l' ESAC e le Comunità montane stipulano il contratto di affitto con la ditta proprietaria, nel rispetto delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11. Cederanno poi allo stesso titolo il terreno per l'utilizzazione alla cooperativa interessata, sempre nel rispetto delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1971, n.11 e dopo l'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale.

4.____Ricorrendone le condizioni, i terreni già in affitto possono essere acquistati o ceduti ai sensi del precedente I comma.

5.____Il ricavo delle vendite e degli affitti dei terreni concessi dall' ESAC e dalle Comunità montane è accreditato dai suddetti enti alla Tesoreria regionale, in apposito conto, a fine di ogni esercizio finanziario.

6.____Nel caso di terreni acquistati o presi in affitto direttamente da cooperative di giovani, a richiesta delle stesse l' ESAC e le Comunità montane limitatamente per le terre da questi enti acquisite in affitto, assicurano rispettivamente un mutuo poliennale fino a 30 anni secondo le norme della legge 26 maggio 1965, n.590, nei limiti di ammissibilità e con le procedure e le condizioni della stessa legge, ovvero un con corso nel canone di affitto per i primi 3 anni fino al 50 per cento di quello determinato nel contratto.

Art. 21

1.____La gestione dei terreni e degli impianti da parte delle cooperative è da considerare gestione agricola pure agli effetti dell'accesso al credito agrario agevolato di conduzione e di miglioramento.

2.____Le relative operazioni sono assistite dalla garanzia fidejussoria anche integrale dell'ESAC con esclusione di quella F.I.G. (Fondo Interbancario di Garanzia).

3.____Le cooperative di cui alla presente legge hanno priorità nell'accesso al credito di conduzione e di miglioramento.

Art. 22

1.____Per gli interventi previsti dagli articoli 6, 10, 18 e 21 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa complessiva di lire 1000 milioni.

2.____La predetta spesa complessiva di lire 1000 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1981, è così destinata:
- per gli interventi di cui all'articolo 6 lire 300 milioni;
- per gli interventi di cui all'articolo 10 lettera a) lire 80 milioni;
- lettera b) lire 120 milioni; lettera c) lire 50 milioni;
- per gli interventi di cui all'articolo 18 lire 400 milioni;
- per gli interventi di cui all'articolo 21 lire 50 milioni.

Art. 23

1.____Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 1.000.000.000 si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 del la legge 16 maggio 1970, n.281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1981 con la legge di approvazione del bilancio regionale e con l' apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 24

1.____La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.