LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1981, n.7
Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti.
(Pubb. in Boll.Uff. 22 maggio 1981, n. 24)
Art. 1
1.____Allo scopo di assicurare l'effettivo coordinamento, nel pubblico interesse, tra le tariffe ferroviarie e di altri servizi pubblici e quelle in atto praticate sulle autolinee concesse alle imprese private, ed in relazione all'incremento dei costi chilometrici di esercizio verificatesi nel settore, è autorizzato un aumento del 30 per cento sui prezzi di corsa semplice contemplati nella tabella unica dei prezzi allegata alla legge della Regione Calabria n.10 del 18 luglio 1978, con arrotondamento alle lire 100 inferiori per frazioni inferiori alle lire 50 e alle lire 100 superiori per frazioni non inferiori a lire 50.
Art. 2
1.____Per l'attuazione delle nuove misure tariffarie, le imprese concessionarie dovranno inoltrare alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le nuove tabelle polimetriche delle tariffe, depositandole per il visto di conformità al competente servizio trasporti della Regione.
Art. 3
1.____Ai viaggiatori che ne facciano richiesta sono rilasciati biglietti in abbonamento settimanale, quindicinale e mensile nominali non cedibili e validi per determinate relazioni.
2.____Sul prezzo dell'abbonamento, ottenuto moltiplicando il prezzo del corrispondente biglietto di corsa semplice per il numero delle corse previste da ciascun tipo di abbonamento, è applicato lo sconto del 20 per cento.
3.____A favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti pendolari che utilizzano le autolinee regionali anche nell'ambito dello stesso comune in abbonamento mensile con decorrenza dal I del mese e settimanale con decorrenza dal lunedì è applicato rispettivamente lo sconto del 60 e del 70 per cento sul prezzo dell'abbonamento.
4.____Il costo sociale dello sconto eccedente la riduzione di cui al secondo comma è a carico della Regione.
5.____Per il calcolo dell'importo dell'abbonamento si procede moltiplicando il numero complessivo dei viaggi consentiti per il prezzo della corsa semplice, procedendo all'arrotondamento, previsto al l'art.1, solo per la quota parte afferente all'utente.
6.____L'abbonamento mensile è valido per l'intero mese è da diritto ad un massimo di 54 corse, il settimanale è valido 6 giorni dal rilascio e da diritto a 10 e 12 corse.
7.____In particolari situazioni si può autorizzare una minore durata di validità dell'abbonamento o, per collegamenti specializzati, una maggiore durata per un massimo di 60 corse.
8.____Per i trasporti da e per l'Università di Cosenza, in concessione dal Consorzio autolinee, il costo sociale dell'abbonamento è a totale carico della Regione, in attesa che si definisca di concerto con gli Enti locali un sistema di gestione pubblico.
Art. 4
1.____In armonia con i criteri fissati dall'art. 8 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, ratificato con la legge 27 febbraio 1978, n. 43, in materia di linee extraurbane gestite da aziende di trasporto municipalizzate, a partire dall'anno 1981, le tariffe praticate sulle linee automobilistiche regionali dovranno essere sistematicamente armonizzate con quelle dell'azienda autonoma delle FF.SS., per percorsi corrispondenti e con riferimento alla II classe.
2.____A decorrere dall'anno 1982, i maggiori costi di esercizio accertati dai competenti uffici regionali rispetto a quelli accertati per l'anno precedente dovranno essere fronteggiati in parte mediante adeguati ritocchi tariffari.
3.____Per l'attuazione dei precedenti commi la Giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare permanente procede entro il mese di febbraio di ciascun anno alla revisione delle tariffe delle linee automobilistiche regionali tenendo conto dei seguenti elementi: a) variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;
b) orientamenti e normativa statale in materia di tariffe ferroviarie.
Art. 5
1.____Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con se gratuitamente un solo bagaglio purché di dimensioni non superiori a cm.50 x 30 x 25 del peso di 10 Kg.
2.____È consentito il trasporto di bagaglio di dimensioni superiori nonché di ulteriori colli, nei limiti della disponibilità di spazi sugli autobus, per ciascuno di essi il viaggiatore è tenuto ad acquistare un biglietto di prezzo corrispondente a quello relativo al percorso minimo tassabile.
Art. 6
1.____Gli abbonati debbono munirsi di tessera di riconoscimento.
2.____Sugli abbonamenti devono essere indicate le corse per le quali gli abbonamenti medesimi sono validi nonché i giorni di non utilizzo specificati dall'utente al momento dell'acquisto.
Art. 7
1.____Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 18 luglio 1978, n.10 è sostituito dal seguente: "Sulle linee di concessione regionale cessano di avere vigore tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti e semi gratuiti, da chiunque rilasciati, facendo salva soltanto la libera circolazione per graduati, guardie di pubblica sicurezza, militari e altre forze armate in servizio di pubblica sicurezza.
2.____Hanno diritto al trasporto gratuito gli handicappati per portarsi dal luogo di residenza ai centri di rieducazione e viceversa, con estensione del beneficio all'eventuale accompagnatore.
3.____I beneficiari verranno muniti dall'ente presso il quale viene effettuato il trattamento riabilitativo di apposita tessera di riconoscimento vistata dallo Assessore regionale ai trasporti.
4.____Restano abrogate le disposizioni delle leggi regionali in vigore in materia di tariffe e agevolazioni di viaggio in contrasto o incompatibili con la presente legge.