LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1981, n.6
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 giugno 1980, n.20 sulle norme e deleghe in materia urbanistica.
(Pubb. in Boll.Uff. 22 maggio 1981, n.23)
Art. 1
1. In applicazione della legge 8 gennaio 1979, n.3, i termini per la formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici sono fissati come segue:
1) i Comuni e i loro consorzi con popolazione inferiore a 15 mila abitanti adottano gli strumenti urbanistici generali entro otto mesi dalla data di esecutività della delibera di incarico ai progettisti; quelli con popolazione superiore ai 15 mila abitanti entro 12 mesi.
2. Nel caso di strumenti la cui approvazione è di competenza della Regione, gli stessi devono essere trasmessi:
a) per i programmi di fabbricazione e loro varianti, entro trenta giorni dalla data del visto di legittimità della delibera consiliare di adozione;
b) per gli strumenti di cui all'art.6 della legge regionale numero 20/1980, la cui formazione compete ai comuni e loro consorzi, entro 30 giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione degli stessi o dalla data del visto di legittimità della delibera consiliare di contro deduzione alle osservazioni e/o opposizioni.
3. Il Comune o il consorzio di comuni adotterà la delibera di contro deduzione alle osservazioni e/o opposizioni entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del periodo utile per la presentazione delle osservazioni e/o opposizioni.
Art. 2
1. I termini per l'approvazione da parte dei Comuni degli strumenti di cui all'art. 2 della legge regionale n.20 del 1980 sono fissati come segue:
a) per gli strumenti di cui ai punti 1, 3 e 4 del richiamato articolo, valgono gli stessi termini indicati al precedente articolo ai punti 1 e 1/a;
b) per gli strumenti di cui ai punti 2 e 5 del richiamato articolo, i termini sono così fissati:
- per i piani di lottizzazione, 60 giorni dalla data di presentazione da parte degli interessati.
2. In caso di piani di lottizzazione di ufficio, tale termine va calcolato dalla data di consegna al comune degli elaborati da parte dei progettisti ai quali, per l'assolvimento dell'incarico, non possono essere concessi più di mesi tre;
- per i piani pluriennali di attuazione 30 giorni dalla data di consegna al Comune degli elaborati da parte dei progettisti ai quali, per l'assolvimento dell'incarico, non possono essere concessi più di 60 giorni.
Art. 3
1. Nel caso in cui i termini di cui ai precedenti articoli 1 e 2 vengano superati senza giustificata motivazione, la Regione si sostituirà ai Comuni, previa diffida nominando commissari ad acta.
2. Il decreto di nomina di tali commissari viene emanato dal Presidente della Giunta stessa.
Art. 4
1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 giugno 1980, n.20 è sostituito dal seguente:
2. Per gli strumenti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) del I comma dell'art. 2 della legge n. 20 del 2 giugno 1980, i Comuni debbono acquisire il parere di conformità agli strumenti urbanistici generali, su relazione della sezione urbanistica regionale, dell'Assessorato all'urbanistica che è tenuto ad esprimersi entro 60 giorni.
3. Trascorso tale termine il parere si dà per acquisito.
Art. 5
1. L'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2 giugno 1980 è così modificato:
2. Presso l'Assessorato all'urbanistica è istituita una commissione urbanistica cui è affidato il compito di discutere problemi relativi all'assetto del territorio ed in particolare, di esprimere parere sui seguenti strumenti:
P.T.R. - Piano territoriale regionale;
P.T.P. - Piano territoriale paesistico;
P.R.G. - Piano regolatore generale;
P.R.G.I. - Piano regolatore generale intercomunale;
P.F. - Programma di fabbricazione;
P.F.I. - Programma di fabbricazione intercomunale;
P.R. - Piano di ricostruzione.
3. La commissione urbanistica è composta dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), f), g), n), o), dell'art. 12 della legge regionale n.31/1975 nonché del responsabile regionale dei problemi dell'edilizia abitativa, del responsabile del servizio geologico regionale e da tre esperti nominati dalla Giunta regionale, su parere conforme della commissione consiliare competente, nell'ambito di quelli previsti dal IV comma dell'art. 12 della citata legge.
Art. 6
1. La commissione urbanistica di cui all'articolo precedente esprime i propri pareri sugli strumenti urbanistici indicati all'art. 4 della stessa legge, nei termini fissati come segue:
a) per i piani regolatori generali comunali, per i programmi di fabbricazione comunali e per i piani di ricostruzione 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dei Comuni;
b) per i piani regolatori generali intercomunali e per i programmi di fabbricazione intercomunali, 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dei consorzi dei Comuni.
2. Tali termini si considerano sospesi qualora la commissione urbanistica richieda motivati chiarimenti ai Comuni i quali devono fornirli entro e non oltre 30 giorni.
3. Il mancato rispetto dei termini come sopra specificati dalle lettere a) e b) è da intendersi come parere favorevole tacitamente espresso.
Art. 7
1. La Giunta regionale acquisito il parere della commissione urbanistica o trascorsi i termini di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, trasmette entro 30 giorni al Consiglio gli elaborati e la documentazione.
2. Sugli strumenti urbanistici trasmessi dalla Giunta, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento
3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente adotta la delibera di definitiva approvazione degli strumenti urbanistici motivando l'eventuale difformità del parere. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è emesso entro 30 giorni dalla data del visto di legittimità della delibera della Giunta di cui al precedente comma.
Art. 8
1. Il termine di cui all'art.8, primo comma, della legge regionale 2 giugno 1980, n.20, per i Comuni che non hanno adempiuto agli obblighi di cui allo stesso articolo, è prorogato al 30 settembre 1981.
Art. 9
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.