LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1981, n. 5
Interventi a favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie
(Pubb. in Boll.Uff. 22 maggio 1981, n. 22)
Art. 1
1. La Regione Calabria, in armonia con i principi del proprio Statuto e nel quadro di una politica di programmazione economica volta al pieno impiego ed al rientro degli emigrati, con la presente legge promuove iniziative idonee a garantire la tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ed attua forme di solidarietà finalizzate a rinsaldare i rapporti tra i lavoratori emigrati e la Regione.
Art. 2
1. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo la Regione:
a) istituisce la Consulta regionale del lavoro e della emigrazione;
b) promuove studi e ricerche sul fenomeno dei movimenti migratori che interessano la regione anche attraverso la istituzione di borse di studio per ricercatori della Regione;
c) sostiene anche con mezzi finanziari l'attività delle associazioni che operano in Calabria per la promozione morale, sociale e culturale degli emigrati calabresi e delle loro famiglie, i cui statuti si ispirano ai valori della Costituzione ed ai principi democratici dello Statuto regionale;
d) orienta la formazione professionale e culturale anche in modo da assicurare ai lavoratori che desiderano emigrare il pieno inserimento nelle professioni e nei luoghi di lavoro prescelti;
e) nelle località di maggiore emigrazione dei lavoratori calabresi, di concerto con le loro associazioni:
1) svolge opera di informazione sugli aspetti della vita regionale;
2) realizza mostre di prodotti tipici della regione favorendone la commercializzazione;
3) promuove iniziative di carattere sociale e culturale;
f) finanzia interventi dei comuni rivolti a concedere:
1) contributi di prima sistemazione e di accoglimento ai lavoratori emigrati che rientrano definitivamente nella regione e che versino in disagiate condizioni economiche, anche al fine di favorirne l'inserimento nell'ambiente sociale e nel tessuto produttivo della regione;
2) sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati che risiedono nella regione o che vi rientrano definitivamente, che si trovino in particolari condizioni di bisogno;
3) assegno di studio agli orfani ed ai figli dei lavoratori calabresi emigrati per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado nonché per partecipare a corsi di studio e di aggiornamento culturale;
4) posti riservati ai figli ed agli orfani degli emigrati, nei soggiorni e campeggi estivi organizzati nella regione;
5) concorso nelle spese per la traslazione nella regione delle spoglie di lavoratori e loro familiari deceduti allo estero qualora non facciano carico ad istituzioni ed enti pubblici e privati. In caso di decessi per infortunio sul lavoro la Regione interviene ad integrazione totale delle spese non coperte da assicurazione;
g) favorisce il godimento di cure termali dei lavoratori presso i centri convenzionati situati nel territorio della regione;
h) incentiva le attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, in forma singola od associata, mediante la erogazione di contributi in conto capitale o in conto interesse, a favore degli emigrati rientranti in via definitiva nella regione e che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio. Il contributo in conto capitale non può superare il 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di dieci milioni di lire. Il contributo in conto interessi è concesso nella misura del 6 per cento fisso per dieci annualità di ammortamento e per mutui non superiori a 30 milioni di lire.
i) facilita l'accesso alla proprietà dell'abitazione agli emigrati rientrati stabilmente in Calabria;
l) organizza annualmente la giornata sull'emigrazione di intesa con le associazioni di cui alla lettera c);
m) promuove iniziative volte a pervenire con le altre regioni meridionali ad una proposta di legge unitaria, di iniziativa regionale, tendente al raggiungimento del pieno godimento dei diritti civili degli emigrati nei paesi di emigrazione.
Art. 3
1. La Giunta regionale, sentito il parere della consulta di cui al successivo articolo 7, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma annuale degli interventi previsti dal precedente articolo 2.
2. Il programma contiene anche l'indicazione dei criteri per l'erogazione dei contributi di competenza regionale e per la erogazione ai Comuni dei fondi per le attività di loro competenza.
Art. 4
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti bancari e finanziari operanti nella regione per il miglior perseguimento delle finalità previste dalla presente legge.
2. Le attività promozionali da svolgersi all'estero, in attuazione della presente legge, sono realizzate d'intesa con il Governo, a norma dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 5
1. Gli interventi relativi all'assistenza sociale e scolastica di cui al precedente art. 2, lettera f), sono attuati, nell'ambito delle attività e servizi disposti in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, sulla base di programmi annuali adottati dai comuni singoli o associati nei limiti della disponibilità finanziaria.
2. I programmi di cui al comma precedente sono adottati a decorrere dall'anno 1981.
Art. 6
1. Per favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, ai lavoratori emigrati da almeno tre anni e rientrati stabilmente nella regione, possono essere concessi:
a) contributi in conto interessi sui mutui per l'acquisto, la costruzione, il completamento, l'ampliamento ed il restauro di case di abitazione, per i soggetti che ne siano sprovvisti o che abbiano in proprietà la sola abitazione da completare, ampliare o restaurare, nei limiti di dieci annualità e nella misura del 6 per cento per mutui non superiori ai 30 milioni di lire.
b) contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa e per un importo comunque non superiore ai cinque milioni di lire, per l'ampliamento, il completamento e il restauro di case di abitazione in proprietà.
2. I contributi di cui ai punti a) e b) non sono cumulabili tra di loro né con i contributi previsti dall'art. 2 lettera h).
3. In caso di nuova costruzione l'abitazione deve rispondere alle vigenti norme per l'edilizia residenziale e pubblica convenzionata ed agevolata.
Art. 7
1. Presso la Giunta regionale è istituita la consulta regionale del lavoro e dell'emigrazione.
2. La consulta di cui al comma precedente è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore a ciò delegato, che la convoca e la presiede;
b) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;
c) il dirigente dell'ispettorato regionale dell'INPS;
d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
e) tre rappresentanti designati dai maggiori istituti di patronato e di assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli emigrati e le loro famiglie operanti in Italia e all'estero.
f) tre rappresentanti designati dalle associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative a livello regionale che operano in Italia ed all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
g) sedici emigrati designati unitariamente dalle associazioni dei calabresi all'estero maggiormente rappresentative secondo la proporzione indicata nell'allegata tabella A);
h) quattro rappresentanti designati uno ciascuno dalle associazioni regionali degli industriali, dei commercianti, de gli artigiani e degli agricoltori;
i) un rappresentante delle camere di commercio della regione, designato dall'unione regionale delle camere di commercio;
l) un rappresentante delle amministrazioni provinciali della regione, designato dall'unione regionale delle province;
m) sei sindaci di Comuni con forte tasso di emigrazione nominati dal Consiglio regionale;
n) tre presidenti di Comunità montane con forte tasso di emigrazione nominati dal Consiglio regionale;
o) un rappresentante designato dal Ministero degli esteri;
p) un rappresentante designato dal comitato interministeriale per l'emigrazione;
q) i Presidenti delle commissioni permanenti del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale provvede alla nomina dei membri della consulta con voto limitato a quattro per i sindaci di cui alla lettera m), con voto limitato a due per i Presidenti delle comunità montane di cui alla lettera n).
4. Le funzioni di Vice Presidente sono svolte dal membro più anziano di età.
5. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale, designato dall'assessore regionale all'emigrazione.
6. Le riunioni della consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione e qualsiasi numero dei componenti in seconda convocazione.
7. Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza da membro della consulta.
8. Le deliberazioni della consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
9. La consulta è convocata di norma, al meno una volta ogni quattro mesi, e ogni qualvolta richiedano non meno di 1/3 dei componenti in carica.
10. La consulta può costituire nel proprio seno commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio.
11. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge per il funzionamento della consulta e del comitato di cui all'articolo successivo può provvedersi, su iniziativa della consulta stessa, alla adozione di apposito regolamento da deliberarsi dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Art. 8
1. La consulta regionale del lavoro e dell'emigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.
2. La consulta elegge nel suo seno un comitato composto di sei membri, con voto limitato a quattro.
3. Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore a ciò delegato, assuma la presidenza del comitato.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della consulta.
5. Il comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto relativo all'attuazione ed alla gestione della presente legge, formulando anche le opportune proposte operative.
6. Ai membri della consulta regionale o del comitato per l'espletamento delle loro funzioni, compete il rimborso spese e il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti al livello funzionale più elevato.
7. Ai fini dell'individuazione della sede, per il trattamento di cui al precedente comma, si ha riguardato alla sede anagrafica ancorché situata all'estero.
Art. 9
1. I compiti della consulta regionale del lavoro e dell'emigrazione sono i seguenti:
a) studiare il fenomeno della disoccupazione e dei movimenti migratori interessanti la regione nelle cause e negli effetti che essi determinano nell'economia, nel tessuto sociale e culturale, nelle condizioni di vita e di lavoro della popolazione, ai sensi del precedente art. 2,lett. b);
b) esprimere pareri e formulare proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio- economici della regione, della graduale eliminazione della disoccupazione e del rientro degli emigrati;
c) esprimere il parere sulla proposta di programma di cui al precedente art. 3;
d) avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze regionali e di zona sui problemi del lavoro e dell'emigrazione;
e) formulare proposte circa l'impiego di risparmi formati con le rimesse dei lavoratori emigrati;
f) proporre nuovi interventi di carattere culturale, sociale, professionale ed assistenziale in favore dei lavoratori e delle loro famiglie, segnalando altresì particolari carenze nel settore dell'assistenza, specie nella fase di espatrio ed in quella di rimpatrio dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie;
g) formulare proposte di provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;
h) proporre periodiche indagini sull'occupazione e sull'emigrazione calabrese, da espletarsi dai competenti uffici della Giunta regionale in collaborazione con le associazioni degli emigrati oppure conferendo specifici incarichi ad istituti di ricerca specializzati pubblici o privati;
i) instaurare e mantenere rapporti di reciproca informazione e collaborazione con altri organismi operanti nella regione nel settore sociale e del lavoro;
l) esprimere il parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame da parte degli organi regionali, degli enti locali e delle associazioni degli emigrati.
2. Ogni qualvolta sia ritenuto utile il Presidente potrà fare partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, nonché esperti, senza diritto di voto.
Art. 10
1. Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere richiesti dagli interessati, alla Regione o al Comune, secondo le rispettive competenze, non oltre un anno dal rientro definitivo nella Regione, a pena di decadenza del diritto.
Art. 11
1. Gli interventi di competenza regionale previsti dalla presente legge sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la consulta regionale del lavoro e dell'emigrazione o il comitato, secondo le rispettive competenze.
2. Le deliberazioni della Giunta regionale sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 12
1. La legge regionale 17 settembre 1974, n. 15, e ' abrogata.
2. La Regione, tuttavia, è autorizzata a definire entro il 31 dicembre 1981 i procedimenti amministrativi relativi alla concessione delle provvidenze previste dalla precedente legge e richieste dagli interessati prima della entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 1.500.000.000 si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970,n.281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1981 con la legge di approvazione del bilancio regionale e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 14
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TABELLA "A"
Principali interessati al movimento Indice di rappresentanza (proporzionale
migratorio della Calabria ai tassi di emarginazione)
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BELGIO 1
FRANCIA 2
GERMANIA (RFT) 2
GRAN BRETAGNA 1
LUSSEMBURGO 1
SVIZZERA 3
AUSTRALIA 1
ARGENTINA 1
BRASILE 1
URAGUAY 1
CANADA 1
USA 1
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TOTALE 16
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