LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1981, n.2
Integrazione legge regionale 2 giugno 1980, n. 27. Norme in materia di agricoltura.
(Pubb. in Boll.Uff. 26 marzo 1981, n. 11)

Art. 1

1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste delegate con legge regionale 2 giugno 1980, n.27 continuano ad essere esercitate dagli organismi regionali competenti fino al 30 settembre 1981.
Art. 2

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 27 sono così sostituiti:
2. Il Consiglio regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale approva le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate ed il piano di riparto dei mezzi finanziari della Regione destinati agli interventi per i settori di cui all'art.2 della richiamata legge.
3. Gli enti delegati, in attesa dell'approvazione dei piani di sviluppo regionali e comprensoriali, esercitano le funzioni delegate a decorrere dal giorno successivo al termine di cui all'art.1 della presente legge, secondo le direttive del Consiglio regionale.
Art. 3

1. La Giunta regionale, per l'attuazione del disposto di cui all'art. 3, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede: a) alla compilazione degli inventari dei beni mobili e immobili degli uffici agricoli di zona e alla loro consegna agli enti delegati; b) a richiedere al personale in servizio presso gli uffici agricoli di zona ad esprimersi relativamente alla propria disponibilità per il passaggio funzionale all'ente delegato. 2. Entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo ed in attesa della più complessiva organizzazione operativa degli enti delegati, la Giunta regionale, su richiesta documentata degli enti medesimi, provvede al comando di personale regionale.
Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.