LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 32
Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice.
(Pubb. in Boll.Uff. 12 giugno 1980, n. 39)

Art. 1

1. Allo scopo di continuare la necessaria continuità allo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice, la Regione Calabria, ad integrazione delle residue provvidenze previste dalle leggi dello Stato, concede un concorso negli interessi sui mutui trentennali accordati dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario per l' acquisto di fondi rustici rispondenti ai criteri ed alle modalità di cui alle leggi 26.05.1965,n. 590 e 14.08.1971, n. 817.

Art. 2

1. Le domande, volte ad ottenere le agevolazioni di cui alla presente legge, devono essere indirizzate contemporaneamente alla Regione Calabria - Assessorato all'Agricoltura - per il tramite degli IPA competenti per territorio ed all'istituto di credito prescelto.

2. Gli ispettorati procedono all'istruttoria e rilasciano i relativi nulla- osta sulla base della ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie deliberate annualmente dalla Giunta regionale.

Art. 3

1. Il concorso regionale negli interessi sarà pari alla differenza tra il tasso globale di riferimento fissato con decreto interministeriale per i mutui agrari di miglioramento ai sensi dello art. 34 della legge 2 giugno 1964, n. 454 e quello agevolato per i mutuatari, stabilito per le analoghe operazioni ai sensi delle leggi 590 e 817.

2. Il concorso sarà accordato con riferimento alla durata del mutuo di 30 anni, qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione che, tuttavia, non può essere inferiore a 10 anni. Alla liquidazione del concorso agli istituti di credito si provvede con delibera della Giunta regionale, sulla base degli elenchi bimestrali presentati, in annualità posticipate.

Art. 4

1. Per quanto non previsto dalla presente legge regionale si richiamano la disposizioni di cui alle leggi statali 25 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 5

1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nella concessione dei mutui concessi dalla legge 25 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere data preferenza, secondo l'ordine di priorità di seguito indicate:

1) alle operazioni di acquisto proposte da cooperative agricole ai sensi dell'art. 16 della legge 14 agosto 1971 n. 817;

2) alle operazioni di acquisto proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o riscatto previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni e, comunque, a quelle proposte da coltivatori insediati sul fondo, sempreché gli acquirenti siano coltivatori singoli od associati;

3) alle operazioni che realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria e siano proposte da coltivatori diretti singoli od associati;

4) alle operazioni di acquisto effettuabili da coltivatori già emigrati all'estero per ragioni di lavoro.

Art. 6

1. Per la concessione del concorso negli interessi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982.

2. Alla copertura dell'onere relativo all'esercizio finanziario 1980, previsto in L. 500.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul cap.7001202 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per interventi attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco 4)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980.

3. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 5132203 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione "Concessione di concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 500.000.000.

. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 7

1. I mutui sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 agosto 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

1. I mutui di cui alla presente legge possono essere concessi anche ai dottori agronomi e veterinari, nonché ai diplomati di scuole tecniche agrarie i quali svolgano o intendano svolgere la professione di conduttori di aziende agricole con preferenza per quelli iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 285.