LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 27
Delega in materia di agricoltura e foreste.
(Pubb. in Boll.Uff. 5 giugno 1980, n. 34)
Art. 1
1. Al fine di conseguire un produttivo impiego delle risorse nel settore
dell'agricoltura, il rinnovamento delle strutture, l'incremento dei redditi e la crescita
demografica della vita nelle campagne, le funzioni amministrative in materia di
agricoltura e foreste di cui ai successivi artt. sono delegate, in attuazione dell'art. 51
e nello spirito degli artt. 66 e 67 dello statuto, alle comunità montane ed ai comuni il
cui territorio non è incluso neppure parzialmente in una comunità montana.
2. Le funzioni delegate sono esercitate secondo le modalità previste dalla presente
legge e nel rispetto delle norme della legge regionale 15 dicembre 1973, n. 18.
Art. 2
1. Le funzioni amministrative delegate con la presente legge concernono:
a) gli interventi e gli incentivi per il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle
strutture a favore dell'impresa singola o associata;
b) gli interventi d'incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture
associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;
c) il miglioramento e incremento zootecnico;
d) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e
regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi;
e) la costruzione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la
trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per
l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di rilevanza regionale;
f) la promozione della bachicoltura, la tutela igienico- sanitaria della produzione
serica, il controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da seta, il miglioramento
della produzione sericale, la promozione per il miglioramento della produzione del riso;
g) la promozione e l'agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa;
h) l'assistenza agli utenti di motori agricoli, la formazione e l'insegnamento tecnico-
pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione
agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle
finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per
l'agricoltura;
i) la propaganda per la cooperazione agricola e per l'utilizzazione, sotto ogni aspetto,
delle provvidenze concernenti il settore agricolo.
Art. 3
1. Gli uffici agricoli di zona della Regione, attualmente esistenti sono soppressi.
2. I dipendenti regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge sono, previo loro assenso, con provvedimento della Giunta regionale, messi a
disposizione dell'ente delegato sul cui territorio ricadono i soppressi uffici, senza
diritto ad alcuna indennità e conservando lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
della Regione, che continuerà a corrispondere loro tutte le competenze.
3. I dipendenti, che non diano l'assenso saranno utilizzati presso altri uffici
regionali con provvedimenti della Giunta regionale in rapporto alle effettive esigenze
dell'amministrazione e tenuto conto delle esperienze professionali.
Art. 4
1. Gli enti delegati per l'esercizio della delega provvedono all'organizzazione di
apposito servizio, anche con uffici decentrati, al quale va assegnato il personale di cui
al precedente art. 3.
2. I beni mobili ed immobili degli uffici di cui al primo comma dell'art. precedente
sono posti a disposizione ed uso degli enti delegati, che li utilizzano per
l'organizzazione del servizio suddetto.
3. I rapporti relativi al personale ed ai beni di cui ai precedenti commi del presente
art. saranno regolati in via definitiva con legge regionale.
Art. 5
1. Compete al Consiglio regionale approvare le direttive e l'apposito piano regionale
dei mezzi finanziari per l'esercizio della delega, predisposto dalla Giunta regionale in
rapporto agli obiettivi di sviluppo e tenuto conto delle relazioni programmatiche previsionali degli enti delegati, che devono contestualmente riferire sullo stato di
attuazione del programma dell'esercizio precedente.
2. Nel piano devono, comunque, essere previsti i finanziamenti necessari per le spese
per l'esercizio delle funzioni delegate, comprese quelle per il personale necessario, che
sono a totale carico della Regione.
3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'approvazione del piano, provvede
all'accreditamento dei fondi agli enti delegati, i quali adottano i programmi di spesa,
cui va data ampia pubblicità in tutto il territorio.
4. Gli enti delegati, nell'erogazione dei fondi all'impresa singola o associata, anche
per quanto concerne le anticipazioni e tutte le operazioni sino al collaudo, si attengono
alle norme vigenti.
5. La rendicontazione sulla spesa e sugli interventi realizzati è trasmessa alla
Regione entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce
Art. 6
1. La Regione esercita i compiti di coordinamento, vigilanza e controllo sull'esercizio
della delega avvalendosi degli ispettorati provinciali per l'agricoltura.
2. I suddetti uffici godono di autonomia decisionale nell'ambito delle direttive
emanate dalla Regione e conservano tutte le funzioni ispettive derivanti dalla
legislazione vigente anche in rapporto all'elaborazione dei piani di sviluppo zonali ed
all'attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione.
3. Gli Ispettorati provinciali per l' agricoltura conservano, altresì, le competenze
relative all'attuazione degli interventi connessi a tutte le funzioni amministrative non
delegate con la presente legge.
Art. 7
1. Nell'esercizio delle funzioni delegate, per quanto non previsto nei precedenti artt., si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 dicembre 1973, n. 18.
Art. 8
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire
800.000.000 si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001202 "Fondo
occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si
perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per in vestimenti attinenti
agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)" dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1980.
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso,
ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 5114103, che si istituisce nello stato
di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione "Spese per la
delega in materia di agricoltura e foreste" e lo stanziamento in termini di
competenze di cassa, di L. 800.000.000.
3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la
corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi
dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio
finanziario con la legge di approvazione di bilancio della Regione e con l'apposita legge
finanziaria che l'accompagna.
Art. 9
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.