LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 25
Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese
artigiane.
(Pubb. in Boll.Uff. n. 5 giugno 1980, n. 32)
TITOLO I
INCENTIVI ALLE COOPERATIVE ARTIGIANE
Art. 1
1.La Regione può concedere contributi in conto capitale alle cooperative artigiane ed
ai consorzi con almeno tre aziende artigiane consorziate costituite ai sensi di legge ed
iscritte agli albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché alle
cooperative di lavoro e produzione costituitesi ai sensi dell'art. 27 della legge 1 giugno
1977, n. 285 per sostenere le iniziative di cui al successivo art. 2, fino al 100%
dell'investimento ammissibile, anche in concorso con incentivi creditizi regionali e
statali, ma in alternativa ai contributi di cui al T.U. della legge sugli interventi del
Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 2
1.I contributi alle cooperative ed ai consorzi di cui all'art. precedente sono
corrisposti per le seguenti iniziative:
a) costruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento d'immobili inerenti alle finalità
istituzionali delle cooperative e dei consorzi richiedenti;
b) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature occorrenti alla cooperativa ai fini
della produzione e dell'erogazione dei servizi;
c) costituzione dei servizi sociali per i soci e per i dipendenti delle cooperative e dei
consorzi;
d) allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;
e) impianti per la depurazione della acqua, dell'aria e dell'ambiente;
f) l'adozione di misure antifortunisti che atte a salvaguardare la vita e l'integrità
fisica dei lavoratori.
Art. 3
1.I contributi di cui al precedente art 1 possono essere corrisposti nella misura del
100% dell'investimento ammissibile per l'impianto delle strutture aziendali e per l'avvio
dell'iniziale ciclo produttivo rapportato alla capacità occupazionale degli impianti, nei
casi in cui la cooperativa od il consorzio richiedente non presenti le condizioni
economiche e finanziarie occorrenti per accedere alle incentivazioni regionali e statali
in atto.
2.Alle cooperative ed ai consorzi artigiani costituitisi successivamente alla entrata
in vigore della presente legge è corrisposto, inoltre, un contributo fisso di L. 1
milione per far fronte alle spese di prima costituzione
Art. 4
1.Alle domande per ottenere i contributi le cooperative artigiane ed i consorzi
debbono allegare i seguenti documenti:
a) progetto di massima tecnico - finanziario dell'opera e preventivo di spesa per
l'iniziativa, con annessa relazione illustrativa;
b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e indicazione del
rappresentante legale;
c) elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e
domicilio.
2.Le domande per l'accesso ai contributi debbono essere indirizzate alla Regione
Calabria - assessorato all'artigianato - Catanzaro e presentate al Sindaco del comune nel
cui territorio dovrà essere realizzato l'investimento.
3.Il sindaco trasmetterà, entro 15 giorni dalla ricezione, le domande alla Regione,
corredate di motivato parere con specifiche indicazioni circa l'armonizzazione
dell'iniziativa con lo strumento urbanistico vigente.
4.Sono esclusi dai contributi di cui al precedente art. 2 gli investimenti realizzati
antecedentemente alla data di approvazione della presente legge.
Art. 5
1.Il 5 comma dell'art. 6 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 è abrogato.
Art. 6
1.Gli impianti, i macchinari e le attrezzature ammessi a contributo sono soggetti al
vincolo dell'utilizzazione nello ambito della cooperativa beneficiaria o del consorzio per
un quinquennio a far data dalla riscossione del contributo.
2.L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente o il trasferimento della
cooperativa o del consorzio fuori dalla Calabria importa la decadenza dei benefici e
l'obbligo della restituzione del contributo ottenuto in misura proporzionale al periodo
non decorso del quinquennio.
3.La decadenza è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale su
conforme deliberazione del comitato tecnico di gestione di cui al successivo art. 16 e
l'amministrazione regionale provvede al recupero della somma erogata.
Art. 7
1.Non sono ammesse al contributo le cooperative ed i consorzi che non osservano nei
confronti di lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive
previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da gli accordi integrativi
regionali o provinciali.
2.Qualora l'inosservanza della suddetta disciplina e delle suddette condizioni sia
accertata dopo la concessione del contributo, si applica il penultimo comma del precedente
art. 6.
TITOLO II
ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
Art. 8
1.È istituito il fondo regionale di garanzia per la prestazione di garanzia
fidejussoria in linea capitale ed interessi alle imprese singole ed associate iscritte
all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.
2.Il fondo è costituito dallo stanziamento di L. 2 miliardi e sarà alimentato dai
contributi delle imprese artigiane mutuatarie nella misura dell'1% del finanziamento
garantito dal fondo stesso. Detto fondo è amministrato dal comitato tecnico di gestione
di cui al successivo art. 16.
Art. 9
1.La Regione può garantire con propria fidejussione le operazioni di credito a medio
termine ammesse a contributo interessi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e
dalla Regione, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni,
nonché dalla legge regionale 28 maggio 1975, n. 21.
2.La fidejussione può essere accordata a domanda dell'impresa interessata, con
deliberazione del comitato tecnico di gestione e si applica fino al 100% della perdita che
gli istituti finanziatori dimostrino di aver effettivamente sofferto dopo l'esperimento
delle procedure di riscossione coattiva nei confronti delle imprese artigiane
beneficiarie.
Art. 10
1.I rapporti con gli istituti di credito saranno definiti da convenzioni stipulate dal
Presidente della Regione, in base al disciplinare che sarà deliberato dalla Giunta
regionale, su proposta del comitato tecnico di gestione.
TITOLO III
INCENTIVI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA
Art. 11
1.La Regione concorre alla formazione e allo sviluppo delle cooperative artigiane di
garanzia mediante:
a) contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di
costituzione e d'impianto;
b) contributo ordinario annuale a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di
funzionamento;
c) contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale per il
perseguimento dei fini stabiliti dal lo statuto.
Art. 12
1.Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. le
cooperative artigiane di garanzia operanti in Calabria costituite ai sensi del D.M 12
febbraio 1959 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 1959, n. 97 purché:
a) il numero dei soci non sia inferiore a 50; b) il capitale dei soci non sia inferiore a
L. 1 milione.
Art. 13
1.I contributi a fondo perduto di cui alle lettere a) e b) dell'art. 11 sono
commisurati al numero dei soci in ragione di L. 10.000 per ciascun socio.
Art. 14
1.I contributi in conto capitale di cui all'art. 11 lettera c) possono essere concessi
nella misura massima del decuplo delle quote sociali sottoscritte e versate dai soci
nell'esercizio finanziario precedente.
Art. 15
1.Le domande per ottenere i benefici, di cui alla presente legge devono essere
presentate dalle cooperative artigiane di garanzia ed indirizzate al Presidente della
Regione Calabria - assessorato all'artigianato, entro il 30 giugno di ciascun anno,
corredate dai seguenti documenti:
1) atto costitutivo;
2) statuto;
3) elenco soci;
4) dichiarazione del collegio sindacale dalla quale risulti lo stato e le quote sociali
versate al 31 dicembre dell'anno precedente.
2.L'istruttoria delle pratiche è curata dall'assessorato all'artigianato.
3.I benefici sono concessi con decreto del Presidente della Giunta su conforme parere
del comitato tecnico di gestione
4.Il provvedimento del Presidente della Giunta stabilisce la modalità di concessione
e di erogazione del contributo.
Art. 16
1.Per l'attuazione pratica della presente legge è costituito un comitato tecnico di
gestione così composto:
a) dall'assessore regionale dello artigianato che assume la funzione di Presidente;
b) da tre consiglieri regionali, di cui uno assume le funzioni di vice Presidente, eletti
dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;
c) da un rappresentante del comitato tecnico regionale della Calabria della cassa per il
credito alle imprese artigiane, designato dal comitato stesso;
d) da due esperti scelti tra le terne di nomi designati dalle associazioni regionali
artigiane di categoria aderenti ad organismi più rappresentativi a livello nazionale
operanti da almeno 10 anni in tutte e tre le province calabresi;
e) dal Presidente della commissione regionale per l'artigianato. Alle riunioni del
comitato assistono con voto consultivo; i Presidenti delle commissioni provinciali per
l'artigianato di Calabria.
2.Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dello
assessorato regionale dell'artigianato.
3.Detto comitato è costituito entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente
legge con decreto del Presidente della giunta regionale.
4.Spetta al comitato:
- deliberare:
a) sulle singole richieste di concessione dei contributi presentate ai sensi dell'art. 4;
b) l'ammissione al beneficio della garanzia fidejussoria di cui all'art.9;
c) sulle singole richieste di rimborso presentate da istituti e aziende di credito,
d) su quanto altro attiene all'applicazione della presente legge;
- proporre al Presidente della Giunta regionale per:
a) la determinazione della misura dei contributi da erogare di cui all'art. 2 e
l'indicazione dei settori prioritari;
b) la concessione dei contributi alle cooperative di credito previsto dallo art. 12;
c) la decadenza del beneficio concesso di cui al precedente art. 6;
d) la concessione di sovvenzione alle associazioni regionali di categoria di cui al
successivo art. 17.
5.Le deliberazioni di cui sopra sono adottate dal comitato entro e non oltre 30 giorni
dalla ricezione di ciascuna richiesta.
Art. 17
1.La Giunta regionale è autorizzata, previo parere del comitato tecnico di gestione
di cui al precedente art. 16, a concedere sovvenzioni e contributi per la realizzazione
delle loro finalità istituzionali alle associazioni regionali degli artigiani che siano
emanazione di organizzazioni nazionali operanti da almeno 10 anni in tutte e tre le
province calabresi.
Art. 18
1.Le sovvenzioni di cui all'art. 17 possono essere concesse per iniziative volte alla
formazione dei quadri dirigenziali, alla propaganda, divulgazione, sviluppo
dell'associazionismo ad incrementare l'assistenza legale, fiscale e tributaria, tecnica
sindacale in favore degli artigiani e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla
Regione allo sviluppo delle imprese artigiane calabresi costituite in forma singola od
associata.
Art. 19
1.La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di gestione entro il 30
giugno di ogni anno dispone a concessione della sovvenzione in base alle domande delle
associazioni regionali interessate, presentate entro il 30 aprile. Le sovvenzioni previste
dall'art. 17 sono annualmente ripartite tra le associazioni regionali di cui al ripetuto
art. 17 nel modo seguente:
a) per il 60% dell'importo totale diviso in parti uguali per tutte le organizzazioni;
b) per il rimanente 40% alle rispettive organizzazioni in proporzione diretta all'ampiezza
di rappresentatività desumibile dai dati elettorali con cui sono state formate le
commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n.
860.
Art. 20
1.Le domande devono essere corredate del rendiconto all'utilizzo dei fondi dell'anno
precedente.
2.Per l'anno 1980 la domanda da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge sarà corredata, da un preventivo dell'attività da svolgere.
Art. 21
1.All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 100
milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001202 "Fondo
occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si
perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per in vestimenti attinenti
agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)" dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno 1980.
2.La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso,
ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 6122205 che si istituisce nello stato
di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione "Interventi
diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane"
e lo stanziamento, in termini di competenza di cassa, di lire 100 milioni.
3.Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1980 la
corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi
dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio
finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con apposita legge
finanziaria che l'accompagna.
Art. 22
1.La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.