LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 24
Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private - Integrazione alla legge regionale n. 30/1977.
(Pubb. in Boll.Uff. 4 giugno 1980, n. 31)

Art. 1

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 integrata dalla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25, č aggiunto il seguente:

2. Art. 1 bis - Agli effetti dell'erogazione del contributo di cui all'art. precedente s'intende compresa nella retribuzione riveniente dal contratto unico nazionale del 4.06.1976, l'incremento retributivo discendente dal ricalcolo degli aumenti periodici di stipendio in base all'accordo nazionale del 24 gennaio 1979, sottoscritto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fra la FIAI-CGIL, FENLAC-CISL, FN AI-UIL, e le imprese esercenti autoservizi in concessione aderenti rispettiva mente alle FENIT, INTERSIND e ANAC.

3. Gli incrementi retributivi di cui al comma precedente sono assunti a carico della Regione a partire dal 1 gennaio 1980.

4. Per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1979, in via del tutto eccezionale, la Regione corrisponde una somma forfettaria "una tantum" a titolo di premio di anzianitą.

Art. 2

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale di cui all'art. precedente č aggiunto il seguente:

2. Art. 2 bis - Al personale delle autolinee al quale compete il trattamento previsto dall'art. precedente che nello anno 1979 abbia prestato servizio per almeno sei mesi, č corrisposto, a titolo di premio di anzianitą, un compenso forfettario "una tantum" di L. 35.000 al lordo delle ritenute erariali per ogni biennio di effettivo servizio fino al massimo di sedici anni di anzianitą.

3. Ai fini di cui alla presente legge i periodi di servizio prestati presso aziende dichiarate decadute dalle concessioni con provvedimento della Giunta regionale sono cumulabili con il servizio prestato in atto presso la nuova azienda di appartenenza.

4. Il premio di cui al presente art. comportante una spesa complessiva di lire 140.000.000 č erogato per il tramite delle aziende concessionarie con le modalitą ed i criteri previsti dalla presente legge.

Art. 3

1. All'onere di L. 380.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la disponibilitą esistente nel cap. 2222102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980.

2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa - cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8, della legge 16 maggio 1970 n. 281 - sarą determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e dell'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

Art. 4

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.