LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 22
Modifica della legge regionale 28 agosto 1973, n. 11 recante: "Indennità ai componenti il comitato regionale e le sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali".
(Pubb. in Boll.Uff. 4 giugno 1980, n. 29)

Art. 1

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 26 luglio 1978, n. 417 la misura dell'indennità chilometrica di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 11, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 40.000.000, si fa fronte con la disponibilità esistente sul cap. 1012101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980.

2. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.