LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 21
Interventi a favore dell'agricoltura Credito agrario e di esercizio.
(Pubb. in Boll.Uff. 4 giugno 1980, n. 28)
Art. 1
(Prestiti di conduzione)
1. Da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario nella Regione Calabria
possono essere concessi prestiti di conduzione a tasso agevolato per gli scopi di cui
all'art. 2, punto primo, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e con le modalità e nelle
forme previste dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dell'art. 1 della legge
1 luglio 1977, n. 403.
2. Sull'importo consentito dalle assegnazioni di concorso regionale nel pagamento degli
interessi, sempre che vi siano le relative richieste, almeno il 70% è riservato ai
coltivatori diretti, alle cooperative e loro consorzi, in modo particolare a quelle che
gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli e zootecnici nonché all'ESAC.
3. Per i beneficiari dei prestiti aventi diritto devono presentare domanda in duplice
copia all'istituto o ente esercente il credito agrario nella Regione.
4. Per i prestiti d'importo superiore a lire 12 milioni per i singoli ed a L 30 milioni
per le cooperative, loro consorzi e per l' ESAC, la concessione è subordinata al parere
della Giunta regionale. A tal fine gli istituti ed enti devono trasmettere all'assessorato
regionale all'agricoltura, ad istruttoria ultimata, copia della domanda di prestito con
l'indicazione della estensione dell'azienda, dell'importo del prestito e della relativa
durata.
5. La misura dei prestiti viene determinata sulla base di parametri per ettaro coltura
stabiliti dalla Giunta regionale, e non potrà essere comunque superiore ad un terzo della
produzione annuale presumibile.
6. La Giunta regionale ha la facoltà di stabilire gli importi massimi concedibili alle
aziende singole, alle cooperative e loro consorzi ed all'ESAC.
7. Spetta all'assessorato all'agricoltura effettuare gli opportuni controlli presso le
aziende agricole beneficiarie
Art. 2
(Prestiti per la meccanizzazione)
1. I prestiti a tasso agevolato per lo acquisto di macchine ed attrezzature agricole
vengono concessi a coltivatori diretti e ad operatori agricoli, singoli ed associati con
preferenza alle cooperative costituite da coltivatori diretti ed a quelle costituite da
giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285.
2. La concessione dei prestiti, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito
agrario, è subordinata al nullaosta, rilasciato dagli ispettorati provinciali
dell'agricoltura.
3. Detti uffici attestano altresì, la rispondenza degli acquisti rispetto alle richieste
autorizzate.
4. I prestiti hanno durata fino a 5 anni e vengono accordati nella misura del 75 % della
spesa ritenuta ammissibile, tranne che per i coltivatori diretti e le cooperative a favore
delle quali il prestito può raggiungere la misura del 90%.
Art. 3
(Prestiti per la zootecnia)
1. I prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di bestiame da destinare sia alla
riproduzione che all'ingrasso, comprese le manze di razza podolica calabrese, nonché per
l'acquisto di attrezzature zootecniche, e per tutti gli interventi di cui all'art. 13
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, vengono concessi a coltivatori diretti e ad operatori
agricoli, singoli o associati, con preferenza alle cooperative ed ai consorzi che
comprendono anche enti pubblici che gestiscono stalle sociali, nonché all'ESAC.
2. La concessione dei prestiti, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito
agrario, è subordinata al nulla- osta rilasciato dall'ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente per territorio, il quale provvede anche ad attestare la
rispondenza degli acquisti rispetto alle richieste autorizzate.
3. La durata del prestito è correlata ai singoli interventi ma non può superare i cinque
anni.
Art. 4
(Prestiti per acconti a soci conferenti)
1. Allo scopo di favorire e promuovere iniziative per la tutela economica della produzione
agricola e zootecnica, anche mediante operazioni collettive di raccolta, conservazione,
lavorazione, trasformazione e vendita, vengono concessi a cooperative e loro consorzi, ad
associazioni di produttori agricoli e alla ESAC prestiti a tasso agevolato per la
corresponsione ed acconti ai soci conferenti.
2. I prestiti possono avere la durata massima di un anno ed il loro importo non può
superare l'80% del valore del prodotto conferito.
3. La concessione è subordinata al parere favorevole della Giunta regionale. A tale scopo
gli istituti di credito devono trasmettere all'assessorato regionale all'agricoltura, ad
istruttoria ultimata, copia della domanda corredata dalla relazione istruttoria.
Art. 5
(Misure del tasso d'interesse)
1. Ai prestiti previsti dalla presente legge si applica il tasso di riferimento fissato
dal Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste, ai termini
dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397 e del
D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n.
125.
2. Per i prestiti di conduzione, per quelli annuali relativi alla zootecnia e per quelli
riguardanti l'acconto ai soci conferenti, il concorso regionale nel pagamento degli
interessi è pari alla differenza tra il tasso globale di riferimento stabilito dal
decreto interministeriale e praticato dagli istituti ed enti, al lordo di eventuali
diritti di commissione e spese accessorie, e quello agevolato a carico delle ditte
prestatarie determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare.
3. La determinazione del tasso agevolato a carico delle ditte prestatarie può essere
effettuata anche in modo differenziato in relazione all'ammontare dei prestiti ed alle
categorie beneficiarie dei prestiti medesimi privilegiando i piccoli coltivatori.
4. Per i prestiti pluriennali l'intervento della Regione è ragguagliato alla differenza
tra la rata di ammortamento calcolata al tasso globale di riferimento e quella calcolata
al tasso agevolato dovuto dalle ditte prestatarie e viene liquidato in un'unica soluzione
rapportando all'attualità le rate di ammortamento a carico della Regione medesima.
Art. 6
(Garanzia sussidiaria del fondo interbancario)
1. I prestiti di cui alla presente legge quando siano concessi in favore delle categorie
indicate all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia
sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454
ed altri artt. 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Art. 7
(Assegnazione agli istituti di credito)
1. All'inizio di ogni anno la Giunta regionale con propria deliberazione, provvede al
riparto dell'80% dei vari stanziamenti fra istituti di credito ed altri enti esercenti il
credito agrario nella Regione in modo proporzionale alle erogazioni effettuate dai vari
istituti ed enti negli anni precedenti.
2. Il restante 20% verrà ripartito, entro il mese di settembre in relazione all'ammontare
delle erogazioni effettuate dai vari istituti ed enti nel corso dell'anno
Art. 8
(Liquidazione del concorso regionale)
1. La liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni effettuate a
ciascun istituto od ente viene disposta con deliberazione della Giunta regionale sulla
base di appositi rendiconti trimestrali prodotti dai vari istituti od enti muniti del
visto da parte del collegio sindacale.
2. Annualmente, entro il 31 marzo, la Giunta regionale relaziona al Consiglio
sull'applicazione della legge.
Art. 9
(Norme di carattere generale)
1. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applicano le norme di
cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni; 2 giugno
1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le leggi regionali 16 gennaio 1974, n 2 e 14 maggio 1975, n. 17 sono abrogate.
Art. 10
(Norme finanziarie)
1. È autorizzata per l'anno 1980 la spesa di L. 14 miliardi così ripartiti:
2. L. 9.000.000.000 per i prestiti di riconduzione di cui all'art. 1;
3. L. 1.000.000.000 per i prestiti per l'acquisto di macchine agricole di cui all'art. 2;
4. L. 2.000.000.000 per i prestiti per la zootecnia di cui all'art. 3; L. 2.000.000.000
per le anticipazioni ai conferenti di cui all'art. 4.
5. All'onere di L. 14 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno
1980 si provvede:
- quanto a L. 7.069.783.416 utilizzando i fondi iscritti al cap. 5132201 che viene
conservato solo, per la parte dei residui passivi;
- quanto a L. 3.299.000.000 mediante parziale utilizzazione dei fondi iscritti sul cap.
6131202 che viene ridotto di pari importo;
- quanto a L. 3.631.216.584 mediante parziale utilizzazione dei fondi iscritti sul cap.
5131201 che viene ridotto di pari importo.
6. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo
la competenza della spesa a carico del cap. 5132204 che si istituisce nello stato di
previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione: "Concessione di
prestiti di esercizio ad operatori singoli ed associati nonché all'ESAC", e lo
stanziamento in termini di competenza di cassa di L. 14 miliardi, per gli anni successivi
ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa cui si fa fronte con
i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e
limitatamente al l'anno 1981 anche con quota parte dei fondi recanti dalla legge 1.7.1977,
n. 403, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione
del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.