LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 21
Interventi a favore dell'agricoltura Credito agrario e di esercizio.
(Pubb. in Boll.Uff. 4 giugno 1980, n. 28)

Art. 1
(Prestiti di conduzione)

1. Da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario nella Regione Calabria possono essere concessi prestiti di conduzione a tasso agevolato per gli scopi di cui all'art. 2, punto primo, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e con le modalità e nelle forme previste dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dell'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403.

2. Sull'importo consentito dalle assegnazioni di concorso regionale nel pagamento degli interessi, sempre che vi siano le relative richieste, almeno il 70% è riservato ai coltivatori diretti, alle cooperative e loro consorzi, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici nonché all'ESAC.

3. Per i beneficiari dei prestiti aventi diritto devono presentare domanda in duplice copia all'istituto o ente esercente il credito agrario nella Regione.

4. Per i prestiti d'importo superiore a lire 12 milioni per i singoli ed a L 30 milioni per le cooperative, loro consorzi e per l' ESAC, la concessione è subordinata al parere della Giunta regionale. A tal fine gli istituti ed enti devono trasmettere all'assessorato regionale all'agricoltura, ad istruttoria ultimata, copia della domanda di prestito con l'indicazione della estensione dell'azienda, dell'importo del prestito e della relativa durata.

5. La misura dei prestiti viene determinata sulla base di parametri per ettaro coltura stabiliti dalla Giunta regionale, e non potrà essere comunque superiore ad un terzo della produzione annuale presumibile.

6. La Giunta regionale ha la facoltà di stabilire gli importi massimi concedibili alle aziende singole, alle cooperative e loro consorzi ed all'ESAC.

7. Spetta all'assessorato all'agricoltura effettuare gli opportuni controlli presso le aziende agricole beneficiarie

Art. 2
(Prestiti per la meccanizzazione)

1. I prestiti a tasso agevolato per lo acquisto di macchine ed attrezzature agricole vengono concessi a coltivatori diretti e ad operatori agricoli, singoli ed associati con preferenza alle cooperative costituite da coltivatori diretti ed a quelle costituite da giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285.

2. La concessione dei prestiti, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, è subordinata al nullaosta, rilasciato dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

3. Detti uffici attestano altresì, la rispondenza degli acquisti rispetto alle richieste autorizzate.

4. I prestiti hanno durata fino a 5 anni e vengono accordati nella misura del 75 % della spesa ritenuta ammissibile, tranne che per i coltivatori diretti e le cooperative a favore delle quali il prestito può raggiungere la misura del 90%.

Art. 3
(Prestiti per la zootecnia)

1. I prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di bestiame da destinare sia alla riproduzione che all'ingrasso, comprese le manze di razza podolica calabrese, nonché per l'acquisto di attrezzature zootecniche, e per tutti gli interventi di cui all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, vengono concessi a coltivatori diretti e ad operatori agricoli, singoli o associati, con preferenza alle cooperative ed ai consorzi che comprendono anche enti pubblici che gestiscono stalle sociali, nonché all'ESAC.

2. La concessione dei prestiti, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, è subordinata al nulla- osta rilasciato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, il quale provvede anche ad attestare la rispondenza degli acquisti rispetto alle richieste autorizzate.

3. La durata del prestito è correlata ai singoli interventi ma non può superare i cinque anni.

Art. 4
(Prestiti per acconti a soci conferenti)

1. Allo scopo di favorire e promuovere iniziative per la tutela economica della produzione agricola e zootecnica, anche mediante operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita, vengono concessi a cooperative e loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli e alla ESAC prestiti a tasso agevolato per la corresponsione ed acconti ai soci conferenti.

2. I prestiti possono avere la durata massima di un anno ed il loro importo non può superare l'80% del valore del prodotto conferito.

3. La concessione è subordinata al parere favorevole della Giunta regionale. A tale scopo gli istituti di credito devono trasmettere all'assessorato regionale all'agricoltura, ad istruttoria ultimata, copia della domanda corredata dalla relazione istruttoria.

Art. 5
(Misure del tasso d'interesse)

1. Ai prestiti previsti dalla presente legge si applica il tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste, ai termini dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397 e del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125.

2. Per i prestiti di conduzione, per quelli annuali relativi alla zootecnia e per quelli riguardanti l'acconto ai soci conferenti, il concorso regionale nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra il tasso globale di riferimento stabilito dal decreto interministeriale e praticato dagli istituti ed enti, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello agevolato a carico delle ditte prestatarie determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3. La determinazione del tasso agevolato a carico delle ditte prestatarie può essere effettuata anche in modo differenziato in relazione all'ammontare dei prestiti ed alle categorie beneficiarie dei prestiti medesimi privilegiando i piccoli coltivatori.

4. Per i prestiti pluriennali l'intervento della Regione è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso globale di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato dovuto dalle ditte prestatarie e viene liquidato in un'unica soluzione rapportando all'attualità le rate di ammortamento a carico della Regione medesima.

Art. 6
(Garanzia sussidiaria del fondo interbancario)

1. I prestiti di cui alla presente legge quando siano concessi in favore delle categorie indicate all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed altri artt. 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 7
(Assegnazione agli istituti di credito)

1. All'inizio di ogni anno la Giunta regionale con propria deliberazione, provvede al riparto dell'80% dei vari stanziamenti fra istituti di credito ed altri enti esercenti il credito agrario nella Regione in modo proporzionale alle erogazioni effettuate dai vari istituti ed enti negli anni precedenti.

2. Il restante 20% verrà ripartito, entro il mese di settembre in relazione all'ammontare delle erogazioni effettuate dai vari istituti ed enti nel corso dell'anno

Art. 8
(Liquidazione del concorso regionale)

1. La liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni effettuate a ciascun istituto od ente viene disposta con deliberazione della Giunta regionale sulla base di appositi rendiconti trimestrali prodotti dai vari istituti od enti muniti del visto da parte del collegio sindacale.

2. Annualmente, entro il 31 marzo, la Giunta regionale relaziona al Consiglio sull'applicazione della legge.

Art. 9
(Norme di carattere generale)

1. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni; 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le leggi regionali 16 gennaio 1974, n 2 e 14 maggio 1975, n. 17 sono abrogate.

Art. 10
(Norme finanziarie)

1. È autorizzata per l'anno 1980 la spesa di L. 14 miliardi così ripartiti:

2. L. 9.000.000.000 per i prestiti di riconduzione di cui all'art. 1;

3. L. 1.000.000.000 per i prestiti per l'acquisto di macchine agricole di cui all'art. 2;

4. L. 2.000.000.000 per i prestiti per la zootecnia di cui all'art. 3; L. 2.000.000.000 per le anticipazioni ai conferenti di cui all'art. 4.

5. All'onere di L. 14 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980 si provvede:

- quanto a L. 7.069.783.416 utilizzando i fondi iscritti al cap. 5132201 che viene conservato solo, per la parte dei residui passivi;

- quanto a L. 3.299.000.000 mediante parziale utilizzazione dei fondi iscritti sul cap. 6131202 che viene ridotto di pari importo;

- quanto a L. 3.631.216.584 mediante parziale utilizzazione dei fondi iscritti sul cap. 5131201 che viene ridotto di pari importo.

6. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 5132204 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione: "Concessione di prestiti di esercizio ad operatori singoli ed associati nonché all'ESAC", e lo stanziamento in termini di competenza di cassa di L. 14 miliardi, per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e limitatamente al l'anno 1981 anche con quota parte dei fondi recanti dalla legge 1.7.1977, n. 403, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.