LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. 13
Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 11 dic. 1979, n. 32)

Art. 1

1. La Regione Calabria riconosce alla cooperazione un ruolo fondamentale nella determinazione e nell'attuazione della programmazione economica regionale.

2. La Regione, per le materie di sua competenza e al fine primario di favorire il conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale, eroga contributi a favore degli organi regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, operanti in Calabria ed aderenti alle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, per l'attuazione di iniziative volte alla promozione, propaganda, organizzazione, assistenza e tutela della cooperazione, specie nelle zone e nei settori dove essa è meno sviluppata.

Art. 2

1. La Regione Calabria istituisce la consulta regionale della cooperazione, i cui compiti sono i seguenti:

a) studiare il fenomeno della cooperazione nelle cause e negli effetti che determina sull'economia regionale;
b) esprimere pareri sugli interventi programmatici, legislativi e amministrativi della Regione in tema di cooperazione;
c) formulare proposte e pareri per inserire organicamente la cooperazione nell'ambito della programmazione regionale, avendo riguardo soprattutto agli interventi programmatici, legislativi e amministrativi della Regione sui settori economici, nei quali opera la cooperazione;
d) formulare proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali competenti in materia di cooperazione, al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;
e) proporre alla Giunta regionale il riparto dei contributi di cui alla presente legge sulla base dei programmi di lavoro presentati dagli organi regionali delle associazioni cooperative nazionali giuridicamente riconosciute che debbono comunque essere finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1, e sulla base dell'effettiva presenza per strutture, numero di cooperative e numero di soci di ogni associazione sul territorio regionale;
f) verificare ed esprimere pareri sul modo con cui le strutture cooperative utilizzano i contributi della Regione e la corrispondenza delle realizzazioni ai programmi ed ai preventivi di spesa, presentati con la domanda di contributi;
g) esprimere parere su tutte le questioni in materia di cooperazione, per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti, o le quali siano comunque sottoposte al suo esame da organi della Regione.

Art. 3

1. La Consulta regionale della cooperazione ha sede presso la Giunta regionale ed è così composta:

a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) sei rappresentanti delle organizzazioni del movimento cooperativo operanti in Calabria ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;
c) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
d) un rappresentante dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC);
e) tre rappresentanti del Consiglio regionale eletti dal Consiglio nel suo seno, dei quali uno in rappresentanza della minoranza.

2. I componenti la consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti, durano in carica quanto il Consiglio regionale e possono essere rieletti una sola volta.

3. I rappresentanti delle organizzazioni del movimento cooperativo, di cui alla lettera b) del presente articolo, sono designati dalle sezioni regionali tenuto conto delle indicazioni dei propri organismi provinciali in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutte le province della Regione.

Art. 4

1. La consulta regionale della cooperazione è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quante volte il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti.

2. In merito all'attività svolta dalla consulta, il Presidente relaziona annualmente al Consiglio regionale, durante il dibattito sul bilancio di previsione. 

3. Esplica le funzioni di segretario della consulta un funzionario della Giunta regionale designato dal Presidente.

Art. 5

1. Per ottenere i contributi, gli organi regionali del movimento cooperativo, di cui all'art. 1 della presente legge,debbono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, allegando alla stessa il programma o i programmi relativi alle iniziative che s'intendono intraprendere, nonché un preventivo analitico di spesa, indicante tutti i costi, compresi quelli generali, previsti per l'attuazione del o dei programmi.

2. I programmi, nei quali dovranno essere specificati in modo dettagliato i tempi, le scadenze e le modalità di attuazione delle singole iniziative, dovranno essere finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge, destinando non meno del 40% degli investimenti globali al potenziamento delle strutture di assistenza e promozione della cooperazione a livello provinciale e zonale.

3. Per il primo anno di applicazione, la domanda dovrà essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. La Giunta regionale, su conforme parere della commissione regionale per il piano, approva il piano di riparto dei contributi proposto dalla consulta della cooperazione e delibera, in conformità, la concessione dei contributi alle varie organizzazioni regionali.

2. Una prima quota, pari al 50% dei contributi, è erogata alle associazioni dopo l'approvazione della delibera di cui al comma precedente; il restante 50 per cento è erogato in una o più soluzioni, dopo la presentazione da parte di ciascuna organizzazione di una o più relazioni dettagliate, da cui risultino lo stato di attuazione delle iniziative ed il consuntivo delle spese sostenute.

3. In caso di mancata presentazione della relazione, l'erogazione del restante 50% del contributo è sospesa.

4. Qualora nella relazione figurino irregolarità, il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentite la consulta della cooperazione e la commissione regionale per il piano.

5. Per l'anno 1979 la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, eroga agli organi regionali delle associazioni che ne hanno titolo i contributi richiesti rapportandoli sia alle iniziative attuate nel corso dell'anno e regolarmente documentate, sia alla presenza effettiva di ciascuna associazione sul territorio regionale.

Art. 7

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 100 milioni, si provvede con la disponibilità esistente nel capitolo 7001102 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 2)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1979.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 10013104 che istituisce nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1979 con la denominazione "spese per il finanziamento del la consulta regionale della cooperazione, nonché contributi a favore degli organi regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico operante in Calabria" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100 milioni.

3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1980 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione con apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.