LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1978, n. 29
Modifiche alla legge regionale 12 marzo 1977, n. 10 recante: "interventi nel settore della medicina riabilitativa".
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 dicembre 1978, n. 39)

Art. 1

1. La Giunta regionale, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria ed in attesa del trasferimento delle attribuzioni aggiuntive in base allo art. 34 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 alle regioni, č autorizzata a concedere contributi agli enti ed alle associazioni regolarmente costituite, giā convenzionati ai sensi della legge regionale 12 marzo 1977, n. 10, che svolgono, attivitā di riabilitazione a favore dei neurolesi e motulesi ai sensi della legge 31 marzo 1971, n. 118 nello ambito del territorio regionale.

Art. 2

1. Alla ripartizione fra gli enti e le associazioni di cui all'art. 1 dello stanziamento fissato all'art. 3 provvede, con apposito atto deliberativo, la Giunta regionale, su proposta dell'assessorato alla sanitā, previo parere della commissione competente.

Art. 3

1. L'erogazione del contributo viene effettuata a domanda del legale rappresentante dell'ente richiedente, corredata da una dettagliata relazione che illustri l'attivitā che l'ente svolge e dall'elenco dei soggetti assistiti visitato dal medico provinciale competente.

Art. 4

1. La Regione vigila tramite gli appositi comitati di gestione giā previsti dalla legge regionale 12 marzo 1977, n. 10 sull'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Art. 5

1. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1978 in L. 1.500.000.000 si provvede mediante l'apposito stanziamento sul cap. 4251101 del bilancio di previsione per l'anno corrente.