LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1978, n. 27
Norme per il rilascio dei tesserini e dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 diden. 1978, n. 39)

TITOLO I

Capo I
Tesserini per l'esercizio venatorio

Art. 1

1. In attuazione delle funzioni trasferite alle Regioni a statuto ordinario ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio, a partire dalla stagione venatoria 1978, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2
(Delega)

1. Le amministrazioni provinciali sono delegate al rilascio del tesserino venatorio, secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 3
(Obbligo del tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il cacciatore per esercitare la caccia deve essere munito del tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione e valido in tutto il territorio nazionale.

2. Il rilascio del tesserino avviene con la procedura indicata dal successivo articolo 4.

3. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare per ottenere il duplicato del tesserino deve rivolgersi all'amministrazione provinciale nel cui territorio risiede dimostrando di avere provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza e di avere dato comunicazione all'assessorato regionale alla caccia e pesca

Art. 4
(Rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il tesserino per l'esercizio venatorio viene rilasciato dall'amministrazione provinciale nel cui territorio il richiedente risiede, dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) licenza di porto d'armi per uso caccia;
b) attestazione del versamento delle tasse di cui all'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e di cui al successivo art. 12 della presente legge;
c) attestazione del versamento della quota assicurativa di cui all'art. 8, 6 comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

2. Il tesserino viene emesso su esemplari stampati dalla Giunta regionale, di intesa con le altre Regioni.

3. Oltre alle modalità di esercizio venatorio, sul tesserino devono essere riportati i seguenti dati: numerazione regionale, cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice attribuito dalla Regione al titolare, professione.

Art. 5
(Tasse di competenza regionale)

1. Il pagamento delle tasse dovute alla Regione, avviene mediante versamento in appositi conti correnti postali indicati dalla Giunta regionale, ai sensi del l'art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Tali tasse di competenza regionale sono pari all'ammontare stesso delle tasse erariali, ai sensi dell'art.23 della legge n. 968 del 1977 ed hanno validità di un anno.

2. L'introito delle tasse di competenza regionale di cui al I comma del presente art.,viene destinato annualmente, a norma dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, alla realizzazione dei programmi regionali attinenti il settore d'intervento comprendente la materia della caccia e dell'incremento della fauna selvatica.

Capo II
(Abilitazione all'esercizio venatorio)

Art. 6
(Attestato di abilitazione all'esercizio venatorio)

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio viene rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale al richiedente che - nella provincia in cui risiede - ha superato l'esame innanzi alla commissione nominata dalla Giunta regionale.

Art. 7
(Programma di esame)

1. L'esame di cui al primo comma del precedente art. 6 deve particolarmente riguardare le sottoindicate materie:

Legislazione venatoria

2. Nozioni sul calendario venatorio, sulle forme e sui divieti di caccia; definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria; elenco delle specie cacciabili e dei periodi di caccia; limitazioni all'esercizio venatorio rispetto ai luoghi; mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia; appostamenti di caccia; divieto di detenzione e vendita della fauna selvatica; nozioni sulle licenze di caccia; rilascio e rinnovo delle licenze, validità ed assicurazione per responsabilità civile, forme di partecipazione democratica alle attività degli enti delegati nel settore venatorio e per il riequilibrio faunistico del territorio, nozioni sui centri di produzione selvaggina in campo aperto, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna e sugli organismi di gestione di detti ambiti territoriali; agenti venatori, loro compiti e poteri; custodia ed addestramento dei cani; organi preposti all'amministrazione della caccia; sanzioni e procedure relative.

Zoologia applicata alla caccia

3. Concetti elementari di equilibrio del le specie selvatiche, correlazione fra selvaggina ed ambiente; animali che sono esclusi dal novero della selvaggina ai termini di legge; caratteristiche delle specie selvatiche di maggiore interesse venatorio e naturalistico, riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia.

Tutela della natura e delle produzioni

4. Cenni sui rapporti fra selvaggina, ambiente, agricoltura e caccia; tecniche di protezione dei nidi; tecniche di produzione e di ripopolamento della selvaggina; tecniche di protezione delle colture agricole.

Armi da caccia - loro uso

5. Nozioni sulle armi e munizioni usate per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; uso delle armi durante l'esercizio venatorio; nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi, prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti degli altri.

Art. 8
(Prova d'esame)

1. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve sostenere una prova preliminare rispondendo, per iscritto, ad un questionario composto di quindici domande.

2. Ad ogni domanda seguono tre risposte. Il candidato deve sbarrare quella esatta.

3. In caso di tre errori il candidato è rinviato ad altra sessione fissata a di stanza di almeno tre mesi.

4. Il candidato che ha superato la prova preliminare è sottoposto all'esame di abilitazione, comprendente una prova teorica ed una prova pratica.

5. L'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con il presidente e con almeno due componenti della commissione esaminatrice, di conoscere gli elementi essenziali del programma di cui al precedente art. 7.

6. Superata positivamente la prova teorica, il candidato viene sottoposto a quel la pratica sulle armi, costituita dallo smontaggio, dal montaggio e dall'uso di un fucile da caccia.

7. La commissione esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di "idoneo" oppure "non idoneo".

8. Il giudizio della commissione è definitivo.

Art. 9
(Ripetizione dell'esame)

1. Il candidato giudicato "inidoneo" può ripresentare domanda di ammissione all'esame trascorsi tre mesi dalla data dell'esame sostenuto. Il candidato giudicato "inidoneo" due volte, trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'esame sostenuto, può ripresentare domanda di ammissione secondo la procedura di cui al successivo art. 10.

Art. 10
(Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio)

1. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è nominata dalla Giunta regionale in ogni provincia ed ha sede presso l'amministrazione provinciale.

2. È composta da:
- un dipendente della Regione che la presiede;
- otto esperti qualificati nelle materie di cui al precedente art. 7 di cui quattro supplenti;
- un dipendente della provincia con funzioni di segretario.

3. La commissione dura in carica fino al la rinnovazione anche anticipata, per effetto di scioglimento, del Consiglio regionale, ma esercita la sua funzione fino alla costituzione della nuova commissione.

4. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.

5. Il presidente può convocare la commissione dopo la scadenza degli organi regionali e sino alla nomina della nuova commissione per l'esame del le domande giacenti.

6. Ai componenti della commissione viene corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta di L. 18.000 ridotto a L. 10.000 per i residenti nel capoluogo.

7. Le sedute della commissione sono vali de con la presenza del presidente e di almeno due componenti.

8. Il presidente - in caso di impedimento - può delegare un componente della commissione a sostituirlo.

Art. 11
(Spesa di funzionamento della Commissione)

1. L'onere di funzionamento della commissione, comprende i gettoni di presenza nonché le spese amministrative e il materiale didattico vengono coperti con gli introiti di cui al seguente articolo 12.

Art. 12
(Domanda di abilitazione all'esercizio venatorio)

1. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di cui al precedente articolo 8 deve presentare i seguenti documenti:
- certificato di residenza
- certificato di idoneità fisica allo esercizio venatorio rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

Art. 13
(Registro dei cacciatori)

1. Presso ogni provincia viene tenuto un registro dei cacciatori a norma dell'art. 99 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Le apposite schede vengono compilate sulla base dei dati che vengono trasmessi dagli organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso venatorio di cui al precedente art. 4.

2. Le copie delle schede vengono mensilmente trasmesse dalla Provincia alla Regione per la gestione del centro elettronico.

Art. 14
(Sanzioni)

1. Sono quelle previste dall'art. 31 del la legge n. 968 del 27 dicembre 1977.

Art. 15
(Validità della concessione in atto)

1. I titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia rilasciata a norma delle leggi di pubblica sicurezza anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'esercizio 1979 sono tenuti al pagamento delle tasse istituite a norma dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968

TITOLO II
Capo I

Art. 16
(Sospensione della validità e revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia)

1. La sospensione della validità, la revoca o la esclusione definitiva della licenza di porto d'armi per uso di caccia nei casi previsti dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, viene proposta dal presidente della Giunta provinciale a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

2. La proposta fatta dal presidente della Giunta provinciale viene comunicata al presidente della Giunta regionale che ne darà comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda alla sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.

Capo II

Art. 17
(Cessazione dei comitati provinciali della caccia e delega delle funzioni già svolte dalla federazione italiana della caccia, dall'ente produttori selvaggina dall'ente nazionale protezione animali)

1. In attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 5 i compiti assolti in precedenza dai comitati provinciali della caccia a norma del T. U. delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, sono esercitate dalle amministrazioni provinciali.

2. Le Province subentrano ai comitati provinciali della caccia nei diritti, obblighi e rapporti giuridici in corso.

3. Le Province, con proprie deliberazioni, provvedono agli incombenti di ordine amministrativo conseguenti l'attuazione del presente articolo.

4. I dipendenti dei comitati provinciali della caccia in servizio alla data del 31 dicembre 1976 passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali.

5. I comitati provinciali della caccia sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I presidenti dei comitati provinciali della caccia provvederanno, entro tale data, a rendere il conto delle situazioni amministrative e contabili in atto, al presidente della Giunta provinciale, che ne invierà copia all'assessorato regionale alla caccia e pesca.

Art. 18

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.