LEGGE REGIONALE 10 settembre 1978, n. 18
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6.
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 sett. 1978, n. 29)Art. 1
1. Al secondo comma, lettera b), dello art. 1 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, dopo le parole "ai vice presidenti del Consiglio", sono aggiunte le parole: "al Presidente della commissione per il piano di sviluppo regionale".
Art. 2
1. Al maggior onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 1978 in lire un milione e cinquecentomila, si fa fronte con i fondi stanziati nel capitolo 1001101, "competenze per i membri del Consiglio regionale", del bilancio di previsione per l'anno 1978.
2. Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.