LEGGE REGIONALE 10 settembre 1978, n. 17
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 sett. 1978, n. 29)Art. 1
1. Il secondo comma dell'art.4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Il consigliere regionale in missione ha inoltre diritto ad un'indennità di trasferta giornaliera nella misura stabilita dallo Stato per le qualifiche indicate al punto 1) della tabella "A" allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836".
2. Dopo il terzo comma dello stesso art. è aggiunto il comma seguente:
"Al consigliere regionale che non disponga di un'autovettura di servizio e che, su designazione del Consiglio, faccia parte di commissioni speciali o di altri organismi costituiti presso la Regione, per la partecipazione alle relative riunioni che si svolgano fuori del la sua abituale residenza ed in giorni diversi da quelli delle riunioni del Consiglio e delle commissioni permanenti, spetta un'indennità di missione giornaliera senza pernottamento di L. 10.000, oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto. Non spetta la indennità per le missioni di durata inferiore a 6 ore. Tale rimborso, nel caso di trasporto effettuato con automezzo proprio, sarà corrisposto nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio della distanza chilometrica tra la sede della residenza del consigliere e quella della riunione della commissione o dell'organismo di appartenenza".
Art. 2
1. Al maggior onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 1978 in L. 10 milioni, si fa fronte con i fondi stanziati al cap. 1001101 del bilancio di previsione per l'anno 1978 "competenze per i membri del Consiglio regionale".
2. Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.