LEGGE REGIONALE 10 settembre 1978, n.15
Integrazioni e modificazioni delle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 6 e 29 aprile 1975, n. 14
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 sett. 1978, n. 29)Art. 1
1. L'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1977 ai consiglieri viene corrisposto un rimborso mensile per spese di trasporto, stabilito, per una parte, in misura forfettaria e, per l'altra parte, a giornata di presenza, variabili entrambe in relazione alla distanza tra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio regionale.
La quota forfettaria del rimborso è determinata nella seguente misura netta L. 50.000 fino a 40 Km; L. 60.000 fino a 60 Km; L. 90.000 fino a 90 Km; L. 110.000 fino a 120 Km; L. 130.000 fino a 140 Km; L. 160.000 fino a 170 Km; L. 180.000 fino a 200 Km; L. 200.000 oltre i 200 Km.
Per ogni giornata di assenza alle sedute del Consiglio regionale, e delle commissioni consiliari permanenti di appartenenza, sarà trattenuta una somma pari ad un dodicesimo del rimborso forfettario mensile di cui al precedente comma.
In caso di assenza ad una delle sedute del Consiglio e degli altri predetti organismi consiliari, che si tengano nello stesso giorno,la trattenuta sarà di un ventiquattresimo.
Il rimborso per ogni giornata di presenza alle sedute del Consiglio regionale, della conferenza dei Presidenti di gruppo e delle commissioni consiliari permanenti di appartenenza è stabilito nella misura del costo chilometrico, pari ad un decimo del prezzo di un litro di benzina super, moltiplicato per il doppio della distanza tra il luogo di residenza abituale del consigliere e la sede del Consiglio regionale,arrotondata per eccesso alla decina di chilometri.
Qualora il Consiglio e le commissioni consiliari permanenti tengano riunioni lo stesso giorno ed il consigliere partecipi ad una sola di tali riunioni, il rimborso di cui al precedente comma è ridotto alla metà.
I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno di ritto al rimborso per spese di trasporto".
Art. 2
1. L'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1977 ai consiglieri regionali è corrisposta per attività inerenti il loro mandato una diaria di L. 270.000 mensili. L'Ufficio di Presidenza può decidere di non corrispondere in tutto o in parte la diaria ai consiglieri assenti e senza giustificato motivo.
Ai consiglieri che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio, per ogni giornata di assenza alle sedute del Consiglio regionale e a quelle dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni consiliari permanenti, sempre che queste ultime si tengano in giorni diversi da quelli del le riunioni del Consiglio, sarà trattenuta una somma pari ad un dodicesimo della diaria prevista dal presente articolo".
Art. 3
1. L'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 14 è abrogato.
Art. 4
1. Le somme trattenute o non corrisposte ai consiglieri regionali in applicazione dei precedenti artt. 1 e 2 saranno riversate in favore del fondo di previdenza di cui alla legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5
1. Al maggior onere derivante dalla presente legge, previsto per gli anni 1977 e 1978 in L. 70 milioni, si fa fronte con i fondi stanziati al cap. 1001101 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.
2. Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.