LEGGE REGIONALE 10 settembre 1978, n. 14
Ulteriore proroga del termine previsto dal 3 comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6 recante: "Contributi per l'assistenza farmaceutica diretta a coltivatori diretti, artigiani e commercianti".
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 sett. 1978, n. 29)

Art. 1

1. Il termine previsto dal 3 comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 1978.

2. La concessione dei contributi alle casse mutue provinciali è subordinato alla presentazione dei rendiconti di cui all'art. 5 della predetta legge per gli esercizi precedenti.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.