LEGGE REGIONALE 10 settembre 1978, n.13
Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti.
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 sett. 1979, n.29)Art. 1
1. Al fine di garantire il trasporto con tariffe preferenziali dei lavoratori di pendenti e degli studenti è fatto obbligo alle aziende municipalizzate ed alle imprese private che esercitano autoservizi pubblici di linea extraurbane in base a concessione regionale nonché alle Ferrovie Calabro-Lucane e che non godono, per tali servizi, di altri interventi finanziari pubblici comunque denominati, di praticare lo sconto del 70% della tariffa ordinaria nei confronti degli studenti e dei lavoratori dipendenti che utilizzano in abbonamento autoservizi di linea per raggiungere la scuola o i posti di lavoro.
Art. 2
1. La misura dello sconto di cui al precedente art. 1 è ridotta al 55% della tariffa ordinaria nei seguenti casi:
a) per i lavoratori dipendenti con trattamento complessivo mensile corrispondente ad un importo annuo superiore a L. 5 milioni, comprensivo di tutti gli emolumenti a carattere continuativo, ivi comprese le mensilità aggiuntive, indennità e compensi della stessa natura al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettua te in applicazione di norme di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali, con esclusione degli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia;
b) per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo, al netto delle detrazioni per carico familiare previste dalla legge, sia superiore a L. 5 milioni. Il costo sociale dello sconto eccedente le riduzioni sugli abbonamenti ordinari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 10 del 18 luglio 1978 à carico della Regione.
Art. 3
1. All'art. 5 della succitata legge regionale n. 10 è aggiunto il seguente sesto comma bis: "nel caso di abbonamenti mensili validi anche nei giorni festivi o nelle ore notturne, legati al rispetto dei turni di lavoro a ciclo continuo, potrà essere autorizzata una maggiorazione del prezzo dell'abbonamento non superiore al 10% di quello ordinario".
Art. 4
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 5 della legge regionale n. 32 del 9 dicembre 1977.
Art. 5
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 2.500 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978.
2. La spesa di L. 2.500 milioni, è imputata al cap. 2222103, già istituito nel lo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978, che viene incrementato della medesima somma.
3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.