LEGGE REGIONALE 18 luglio 1978, N. 10
Ristrutturazione delle tariffe per le autolinee extraurbane di interesse regionale
(Pubbl. in Boll. Uff. 20 luglio 1978, n. 24)

Art. 1

1. Allo scopo di favorire il coordinamento dei trasporti e la realizzazione dei servizi integrati, attraverso un trattamento tariffario uniforme che tenga conto degli attuali costi di esercizio e consenta snellimento delle procedure amministrative, le basi tariffarie previste su tutte le autolinee extraurbane d'interesse regionale sono sostituite dalla tariffa unica regionale, di cui alla tabella "A" allegata alla presente legge.

Art. 2

1. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le tariffe dei servizi di cui al precedente art 1 sono sostituite da quelle del prezziario allegato "A". A tale effetto le aziende interessate dovranno presentare al la Giunta regionale, per ogni linea, le nuove tabelle polimetriche delle tariffe depositandole al servizio regionale della motorizzazione e trasporti in concessione, entro trenta giorni dall'attuazione della nuova articolazione tariffaria.

Art. 3

1. La tariffa è vincolante per tutte le relazioni, a meno che non esistano, per singoli e tratte, condizioni di esercizio particolari per le quali la Giunta regionale - sentita la commissione competente - può consentire livelli tariffari articolati per fasce di percorrenza polimetrica, in deroga alle tariffe autorizzate sull'intera linea, previa regolamentazione dei punti di frattura fra tariffari diversi.

2. A questo fine, le linee montane - intendendosi tali quelle che hanno almeno un capolinea posto a non meno di 700 metri s/m - ed i percorsi paralleli alle linee delle ferrovie dello Stato od in gestione commissariale governativa devono essere considerati"condizioni di esercizio particolari".

Art. 4

1. Il prezzo dei biglietti ordinari, viaggiatori di corsa semplice è calcolato in base alle distanze tassabili risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascuna autolinea.

2. Agli effetti della tassazione si computano soltanto le distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni.

3. Per viaggi dei ragazzi dai 4 ai 10 anni si applica la metà del prezzo stabilito per adulti. Questa riduzione non si applica ai biglietti di abbonamento.

4. I prezzi dei biglietti di andata e ritorno si computano sul doppio prezzo del biglietto di corsa semplice, scontato della percentuale di riduzione del 10%, ed arrotondato a 50 lire per importi superiori alle 500 lire ed alle 100 per prezzi superiori a lire 5.000.

5. I prezzi con frazioni inferiori a lire 25 sono arrotondati alle 50 lire inferiori, quelle pari o superiori a lire 25 alle 50 lire superiori.

6. Non si fanno ulteriori arrotondamenti sugli importi dei biglietti formati con prezzi già arrotondati alle 50 lire superiori.

Art. 5

1. Il rilascio di abbonamenti va finalizzato alla facilitazione tariffaria da riconoscersi all'utenza che in maniera abituale usufruisce del servizio su una medesima relazione.

2. Il prezzo dei biglietti di abbonamento deve essere calcolato moltiplicando il prezzo del corrispondente biglietto di corsa semplice per il numero delle corse previste da ciscun tipo di abbonamento.

3. L'importo così ottenuto deve essere scontato de 20 per cento per tratte di lunghezza sino a 48 Km. e del 30 per cento per tratte di lunghezza oltre 48 Km..

4. L'abbonamento settimanale è valido sette giorni e per dodici corse.

5. L'abbonamento mensile è valido trenta giorni e per un massimo di cinquantadue corse.

6. Ulteriori agevolazioni tariffarie per studenti e lavoratori potranno essere accordate con apposita legge regionale.

7. Le modalità per il rilascio dei documenti di viaggio e delle relative tesse re di riconoscimento saranno definite nel regolamento di cui al successivo articolo 8.

Art. 6

1. Allo scopo di assicurare l'effettivo riordino ed il coordinamento dei servizi ed in presenza di condizioni particolari di esercizio, ai sensi del precedente articolo 3, la Giunta regionale anche a richiesta delle imprese concessionarie, sentita la commissione consiliare competente, può stabilire, per periodi di tempo determinati, in alternativa od anche in deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, prezzi diversi, applicando, quando possibile ed a secondo dei casi, la fascia tariffaria immediatamente successiva a quella pertinente alla percorrenza effettuata, ovvero calcolare la percorrenza tassabile in ragione degli 8/10 della percorrenza effettiva, purché ricorrano le seguenti condizioni di ordine generale.

1) quando, sulle tratte parallele o interferenti, i livelli tariffari delle ferrovie dello Stato risultino maggiori rispetto ai prezzi degli autoservizi per tratte corrispondenti;

2) per le linee sostitutive di linee ferroviarie, quando vi sia l'esigenza di graduare nel tempo l'incremento tariffario;

3) per i tratti comuni con autolinee urbane, ricorrendo situazioni di sperequazione tariffaria; 

4) quando si renda opportuno favorire l'interscambio con altri servizi pubblici di trasporto; 

5) quando si tratti di favorire la mobilità delle zone di montagna o di alta collina, attraverso opportune riduzioni.

Art. 7

1. Allo scopo di ovviare agli inconvenienti che potrebbero derivare da un'applicazione generale e tassativa del nuovo sistema tariffario, nonché al fine di contenere l'incremento delle tariffe in relazione all'attuale varietà di prezzi in atto praticati, in sede di prima applicazione, i nuovi prezzi dei biglietti determinati in base all'allegata tabella "A", non possono superare quale aumento massimo su ogni singola linea il 30 per cento di quelli in vigore prima della presente legge, e quelli eventualmente superiori dovranno immediatamente esser ridotti.

2. Il ritocco tariffario che interessi gli abbonamenti preferenziali per studenti e lavoratori dipendenti non dovrà superare il 15 per cento dei prezzi attualmente in vigore per il rilascio degli abbonamenti.

3. Dall'1 luglio 1979, i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti preferenziali sono adeguati a quelli della tabella allegata.

4. Aumenti sino ad un massimo del 15 per cento dei prezzi di corsa semplice indicati nell'allegata tabella "A", possono essere autorizzati per le linee di gran turismo con il vincolo del miglioramento del servizio.

Art. 8

1. Hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto per i quali la Regione svolge funzioni trasferite o delegate di cui al D.P.R. n.5 del 1972 e al D.P.R. n.616 del 1977 esclusivamente i funzionari regionali e statali che esplicano su di essi compiti di controllo e vigilanza in base alla normativa in vigore muniti di apposita tessera di servizio.

2. All'infuori dei casi di cui sopra e degli altri espressamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cessano di avere vigore, sulle linee di concessione regionale, tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti e semigratuiti da chiunque rilasciati.

3. La penalità per il viaggiatore sprovvisto di valido documento di viaggio è di L. 5.000 oltre al pagamento del prezzo del biglietto. Se oblata la penalità viene ridotta a L. 2.000.

4. All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvede il personale delle aziende esercenti il servizio che abbia le qualità di agente giurato secondo la normativa di cui all'art. 174 del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

5. La contravvenzione dovrà essere contestata immediatamente mediante verbale da redigersi sui moduli conformi ad un modulo-tipo approvato dalla Giunta regionale.

6. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al precedente terzo comma sono devoluti per il 50% all'azienda esercente il servizio e per il 50% alla Regione nei termini e con le modalità che saranno fissati dalla Giunta regionale, mediante apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Con lo stesso regolamento, la Giunta regionale al fine di perseguire un più penetrante controllo di gestione sui servizi di trasporto pubblico in concessione di competenza regionale, predispone le strutture ed i servizi necessari e determina, previo parere della competente commissione consiliare, i criteri ed i meccanismi di attuazione del suddetto controllo di gestione e di efficienza dei trasporti.

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.