LEGGE REGIONALE 2 giugno 1978, N. 8
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale n. 16 1974 recante incentivi per lo sviluppo della zootecnia.
(Pubbl. in Boll. Uff. 7 giugno 1978, n.19)Art. 1
1. Per le finalità della legge regionale n. 16 del 17 settembre 1974, è autorizzato per l'anno finanziario 1977 un impegno di spesa di lire 1.800.000.000 così ripartita:
a) L. 100.000.000 per il miglioramento e risanamento del patrimonio zootecnico (artt. 2, 3 e 4);
b) L. 700.000.000 per il potenziamento delle strutture (art. 6);
c) L. 650.000.000 per incremento della produzione foraggera (art. 7);
d) L. 350.000.000 per acquisto bestiame (art. 8).2. Le somme stanziate con la presente legge che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate o che comunque si rendessero disponibili possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 2
1. All'art. 12 della legge regionale n. 16 del 17 settembre 1974 dopo il 2 comma sono aggiunti i seguenti: "I piani d'intervento sono predisposti ed approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente.
2. Nella concessione dei finanziamenti è data preferenza e precedenza fino alla concorrenza del 70% delle somme stanziate agli interventi proposti nell'ordine da:
- cooperative di coltivatori diretti e assimilabili;
- cooperative a prevalente presenza di coltivatori diretti e assimilabili;
- cooperative di imprenditori agricoli;
- associazioni di categorie e consorzi di cooperative riconosciute, e fino alla concorrenza del 30% delle somme stanziate alle imprese singole. Le quote percentuali fissate nel precedente comma sono elevate per le categorie indicate nell'ipotesi in cui per una categoria le richieste di finanziamento ammesse al contributo regionale risultassero inferiori alla somma riservata.3. Le domande per ottenere i benefici dovranno essere presentate (con le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale n. 16 del 17 settembre 1974), entro 30 giorni dalla pubblicazione del la presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. L'istruttoria delle pratiche è affidata agli Ispettorati provinciali della agricoltura e va eseguita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Art. 3
1. È fatto obbligo alla Giunta regionale di predisporre e presentare al Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una articolata relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione della legge regionale n. 16 del 17 settembre 1974 e della spesa dei finanziamenti statali per la zootecnia inseriti nei bilanci degli anni trascorsi.
Art. 4
1. All'onere di L. 1.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1977 si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 19600 "Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione". La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito cap. 5123202 che si istituisce nello stato di previsione del la spesa per l'esercizio 1978 con la denominazione "Interventi nel settore degli incentivi per lo sviluppo della zootecnia (legge regionale 17 settembre 1974, n. 16)" e con lo stanziamento di L. 1.800 milioni, ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1977 a norma dell'art. 13 della legge 19 maggio 1976 n. 335.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.