LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. 31
Modificazioni dell'articolo 7 della legge regionale 5
febbraio 1977, n.7 recante: "Norme sul consorzio e sul conferimento obbligatorio della essenza del bergamotto".
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 dicembre 1977, n. 46)

Art. 1

1. La lettera a) del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 febbraio 1977 recante: "Norme sul consorzio e sul conferimento obbligatorio della essenza di bergamotto" è così sostituita:
"a) - da 12 membri rappresentanti dei produttori e conduttori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a bergamotto, di cui otto eletti con votazioni separate e con voto procapite dai proprietari e quattro, sempre con votazione separata e con voto procapite, dai coloni miglioratari e parziari, mezzadri e compartecipanti. L'assegnazione dei seggi avverrà proporzionalmente sulla base di liste presentate da almeno ottanta consorziati per la elezione dei rappresentanti dei proprietari e conduttori e da venticinque consorziati per la elezione dei rappresentanti dei coloni miglioratari e compartecipanti".

Art. 2

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.