LEGGE REGIONALE 20 agosto 1977, n. 22
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto
1973, n. 16 recante "Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali".
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 agosto 1977, n. 34)

Art. 1

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, recante "Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali", sono aggiunti i seguenti:

Art. 14 bis

1. Il Consiglio regionale può deliberare la concessione della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori anche in assenza dei progetti di massima e senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

2. In tal caso la concessione avviene mediante apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, l'istituto, l'ente, le organizzazioni cooperative e i consorzi di imprese concessionarie, sulla base di un capitolo speciale.

3. La convenzione in uno al capitolato che ne forma parte integrante, è approvata dal Consiglio regionale, previo parere del consiglio comunale che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di notifica.

4. Nel caso in cui la Giunta regionale abbia proceduto all'affidamento della progettazione ad équipe secondo quanto previsto dal precedente art. 4, la convenzione di cui al secondo comma del presente art. deve prevedere l'obbligo per il soggetto concessionario di utilizzare per la progettazione esecutiva i tecnici incaricati per la progettazione di massima i quali, interpellati a cura del concessionario, devono esprime re la loro disponibilità entro 30 giorni dalla data di avvenuta stipulazione della convenzione tra le parti.

5. L'accettazione della progettazione esecutiva è assorbente del precedente incarico.

6. L'individuazione dell'istituto, ente, organizzazioni cooperative e consorzi di imprese cui affidare la concessione, viene effettuata sulla base di un confronto tecnico ed economico degli elementi contenuti nei piani di fattibilità che i soggetti citati presentano alla Regione unitamente all'offerta. Costituisce titolo di preferenza, a parità di condizioni, l'obbligo contrattuale di utilizzare nella fase esecutiva:

a) cooperative di produzione e lavoro composte anche da alluvionati;

b) cooperative di produzione lavoro;

c) imprese artigiane e loro consorzi;

d) medie e piccole imprese locali.

7. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a pubblica re nel Bollettino Ufficiale e sui giornali di diffusione regionale, avviso con tenente l'indicazione degli abitati da trasferire e per i quali s'intendono adottare le procedure del presente art. L'avviso deve contenere l'indicazione degli elementi basilari del piano di fattibilità. Gli enti, istituti, organizzazioni cooperative e consorzi di imprese che intendono partecipare all'affidamento della concessione, devono far pervenire alla Regione le loro offerte entro i 45 giorni successivi.

8. Il Presidente della Giunta regionale dichiara, con decreto, la pubblica utilità nonché l'urgenza e indifferibilità delle opere e fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e delle connesse espropriazioni.

9. Sono fatte salve, al fine dell'approvazione dei progetti, le procedure previste dalla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31.

Art. 14 ter

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni forniti di strumenti urbanistici, anche se solamente adottati, che includono l'area interessata all'insediamento dell'abitato da trasferire, adottano la delibera per l'applicazione dell'art. 51 della legge n. 865/1971.

2. Sempre nel termine di 60 giorni i comuni forniti di strumenti urbanistici anche se solamente adottati - nel cui ambito non è inclusa l'area interessata all'insediamento dell'abitato da trasferire deliberano la variante e la contestuale applicazione dell'art.51 della legge n. 865/1971. Nello stesso termine di cui ai precedenti commi, i comuni privi di strumenti urbanistici, deliberano l'adozione del piano di fabbricazione o del piano regolatore generale e la contestuale applicazione - per l'area interessata al trasferimento dell'abitato - dell'art. 51 della legge n. 865/1971. Ove i comuni interessati non abbiano adempiuto a quanto previsto nei precedenti comma il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina commissari ad "acta" che provvedono alle formalità necessarie ed alla convocazione - entro 60 giorni dalla loro no mina - dei Consigli comunali per l'approvazione della delibera di adozione degli strumenti urbanistici o loro varianti.

3. Sono comunque fatte salve le procedure previste dalla legge n. 1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto attiene l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici e loro varianti e dalla legge n. 865/1971 per quanto attiene l'applicazione dello art. 51.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.