LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977, n. 18
Integrazione della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 recante: "Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana".
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 luglio 1977, n. 31)

Art. 1

1. La spesa per far fronte alle domande di contributo a fondo perduto, presentate da imprese artigiane operanti in Calabria entro i termini di cui all'art. 6 comma quarto della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12, rientra nello stanziamento di L. 1000 milioni di cui all'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 1976, n. 3.

Art. 2

1. Nel comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n 685, la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o dal l'assessore all'artigianato.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.