LEGGE REGIONALE 18 marzo 1977, n. 11
Incentivi agli allievi dei corsi di formazione professionale nel settore paramedico.
(Pubbl. in Boll. Uff. 26 marzo 1977, n. 17)Art. 1
1. Limitatamente all'anno scolastico 1976 1977, agli allievi dei corsi ordinari di formazione professionale nel settore paramedico competono gli incentivi nella misura e con le modalità previste nella deliberazione del Consiglio regionale n. 49 del 17 dicembre 1975 e successive determinazioni della IV Commissione consiliare.
1. Precisamente competono agli allievi infermieri professionali tecnici di laboratorio di analisi e tecnici di radiologia medica: L.60.000 se residenti entro 25 Km dal luogo ove ha sede il corso e L. 120.000 se residenti in luoghi distanti oltre 25 Km da detta sede. I compensi si intendono per presenze effettive.
Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante prelevamento della somma di lire 350 milioni dal Cap. 19600 del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.