LEGGE REGIONALE 12 marzo 1977, n. 10
Interventi nel settore della medicina riabilitativa.
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 marzo 1997, n. 16)Art. 1
1. Sino all'istituzione delle unità socio-sanitarie locali e comunque non oltre il 31 dicembre 1977 la Regione Calabria, ad integrazione degli interventi finanziari eventualmente operati dallo Stato o da altri enti pubblici o privati in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, stipula con gli enti pubblici che operano nel settore della riabilitazione convenzioni per il potenziamento dei servizi di recupero, rieducazione funzionale e reinserimento sociale degli handicappati in età evolutiva. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con enti privati che, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, operano nel settore della riabilitazione.
2. La Regione eroga inoltre eventuali provvidenze economiche nella misura annua non superiore a L. 600.000 per handicappato in favore delle famiglie non abbienti al fine di assicurare la permanenza nell'ambito domestico dei minorati che abbisognano di sorveglianza continua o di cure particolari.
Art. 2
1. Per la stipula delle convenzioni di cui al primo comma del precedente art.1 gli enti interessati devono inoltrare richiesta formale alla Giunta regionale - assessorato alla sanità - entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le richieste dovranno essere corredate di una dettagliata relazione che illustri l'attività che l'ente svolge o intende svolgere nel settore della riabilitazione o che indichi analiticamente gli obiettivi che si intendono perseguire con la convenzione.
3. Allo scopo di attuare il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con quelli di cui alla legge regionale n. 14 del 17 settembre 1974, le istanze di cui al comma precedente sono sottoposte, per il loro eventuale accoglimento, alla Giunta regionale previo parere del comitato tecnico scientifico istituito con la legge regionale n. 8 del 3 febbraio 1975.
4. Le convenzioni indicheranno, tra l'altro, l'entità degli stanziamenti finanziari nonché i modi di utilizzo degli stessi.
Art. 3
1. In seno a ciascun presidio riabilitativo ammesso ai benefici della presente legge è istituito un comitato di gestione composto:
a) di un rappresentante dell'ente convenzionato;
b) di tre rappresentanti della Regione nominati con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;
c) di tre rappresentanti dei genitori degli utenti;
d) di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali provinciali CGIL, CISL, UIL;
e) un rappresentante del personale del centro di assistenza eletto dall'assemblea dello stesso personale;
f) del sindaco del comune ove ha sede il presidio riabilitativo, o di un suo delegato.
2. Il comitato assicura le seguenti funzioni:
1) esprime parere vincolante, agli organi deliberanti dell'ente, in ordine alla gestione dei fondi assegnati dalla Regione in attuazione della presente legge;
2) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi derivati dalla convenzione
3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 4
1. Sulla base delle istanze pervenute e nei limiti dello stanziamento disponibile, l'Assessore regionale alla sanità, sentita la commissione consiliare competente, sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione il piano degli interventi nonché lo schema delle convenzioni di cui al precedente art. 1.
Art. 5
1. Per l'ammissione ai benefici di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, gli interessati devono produrre formale istanza alla Giunta regionale - assessorato alla sanità- entro il termine fissato dall'art. 2 della presente legge.
2. L'istanza deve essere corredata di:
a) certificato medico dal quale risultino le condizioni psico-fisiche dell' handicappato, il tipo di terapia prescritta nonché un giudizio sull'opportunità della sua permanenza nell'ambito domestico;
b) certificato dello stato di famiglia vistato dall'ufficio delle imposte dirette dal quale risultino le condizioni economiche della famiglia del richiedente;
c) attestato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dell'handicappato dal quale risultino le condizioni economiche della famiglia del richiedente.
3. L'Assessore regionale alla sanità, sentita la commissione consiliare competente, sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco degli ammessi ai benefici tenendo conto prioritariamente delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del precedente comma.
Art. 6
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 1 miliardo. Alla copertura della spesa di cui alla presente legge si provvede mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi sul Cap. 19600 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976: "fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione".
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977 al titolo I sez. 4 rubrica 3 cap. 11001 con la denominazione: "spese per interventi nel settore della medicina riabilitativa".
Art. 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.