LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1977, n. 7
Norme sul conferimento obbligatorio dell'essenza di bergamotto.
(Pubbl. in Boll. Uff. 11 febbr. 1977, n. 10)

Art. 1

1. In applicazione dell'art.29 della legge 29 novembre 1973, n. 835 la Regione emana le seguenti norme al fine di tutelare e sostenere la produzione del bergamotto, garantire le qualità dei suoi prodotti, assicurarne il collocamento sui mercati di consumo.

2. Tutta l'essenza di bergamotto prodotta annualmente deve essere obbligatoriamente conferita all'ammasso.

3. L'ammasso è gestito dal Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria istituito con D.M.29 maggio 1946, riordinato dalla legge 29 novembre 1973, n. 835, e con le modifiche contenute nella presente legge.

4. L'essenza deve essere estratta a freddo dai frutti di bergamotto (citrus bergamia, Risso) che abbiano raggiunto la maturazione tecnologica.

5. Il Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria riunisce i produttori di bergamotto. Sono considerati tali i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo (coloni miglioratori e parziari, mezzadri, compartecipanti) di terreni coltivati a bergamotto.

Art. 2

1. Il Consorzio di bergamotto ha come finalità essenziale la difesa della produzione del bergamotto.

2. Tale finalità viene perseguita attraverso:

a) interventi nel settore agricolo mediante l'elaborazione, in collaborazione con l'ente di sviluppo agricolo, di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo;

b) iniziative tecniche e scientifiche finalizzate alla difesa ed al miglioramento della coltivazione del bergamotto

c) iniziative economiche e sociali per favorire la cooperazione e l'associazionismo nelle zone coltivate a bergamotto;

d) promozioni di studio e ricerche per il miglioramento dei processi tecnologici che riguardano la lavorazione del bergamotto per allargare il campo di utilizzazione dell'essenza ed un migliore sfruttamento ed utilizzo dei derivati, con particolare riferimento al succo;

e) la lavorazione collettiva dei frutti del bergamotto attraverso impianti consortili esistenti e da realizzare;

f) la gestione dell'ammasso dell'essenza del bergamotto e di ogni altro suo derivato;

g) la collocazione del prodotto sui mercati di consumo attraverso una efficiente ed adeguata organizzazione commerciale nei paesi consumatori, tutelandone il prezzo;

h) campagne promozionali per l'allargamento del mercato dei prodotti del bergamotto;

i) la lotta antiparassitaria;

l) la realizzazione di eventuali impianti e vivai;

m) la realizzazione di progetti intersettoriali di sviluppo, utilizzando gli strumenti finanziari della CEE.

3. Nello svolgimento della sua attività il Consorzio del bergamotto potrà avvalersi della collaborazione degli organi tecnici della Regione, solleciterà la collaborazione tecnico-scientifica della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

4. La Regione potrà assegnare compiti particolari al Consorzio del bergamotto attraverso provvedimenti legislativi ed amministrativi; solleciterà la collaborazione di enti pubblici, anche a livello statale, per favorire lo sviluppo delle attività del Consorzio del bergamotto.

Art. 3

1. I titolari delle aziende ove non lo abbiano già fatto ai sensi dell'art. 2 della legge 29 novembre 1973, n.835 hanno l'obbligo di denunciare al consorzio entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le superfici coltivate a bergamotto con il numero delle piante e la data della loro messa a dimora per ogni particella e il tipo di conduzione, indicando le generalità dei coloni, dei mezzadri, dei compartecipanti che all'atto della raccolta dei frutti acquistano la disponibilità della quota di loro spettanza; gli stessi hanno, altresì, l'obbligo di denunciare entro tre mesi le eventuali variazioni della consistenza dei bergamotteti.

2. I coloni miglioratari e parziari o compartecipanti in natura hanno parimenti l'obbligo di denunciare entro lo stesso termine di mesi due dalla data di entrata in vigore della presente legge gli estremi del contratto con la azienda nella quale prestano la loro attività, con l'indicazione della quota dei frutti di bergamotto di cui ad ogni raccolta, acquistano a tutti gli effetti la piena disponibilità.

Art. 4

1. I conduttori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a bergamotto dovranno denunciare al Consorzio, almeno venti giorni prima della raccolta, la presumibile quantità di frutti che potranno raccogliere al fine di consentire al Consorzio il suo programma annuale.

2. Coloro che sono in regola con la denuncia stabilita dall'art. 3 della presente legge e la cui produzione non si discosta sostanzialmente dalle medie annuali previste dal Consorzio, non sono soggetti all'obbligo di cui al precedente comma.

3. Qualunque cessione di frutti di bergamotto, a qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione della essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunciata al Consorzio entro dieci giorni, con l'indicazione delle generalità e della residenza del cessionario. Si considera, altresì cessione ogni lavorazione di frutti al di fuori della propria azienda.

4. Tali denunzie potranno essere fatte dalle cooperative per i loro soci e per quanti conferiscano ad esse frutti di bergamotto per la lavorazione.

5. Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-annuale, deve tenere un registro a carico e scarico ed annotarvi le quantità di frutti introdotti, quel li lavorati di volta in volta ed i quantitativi di prodotti ricavati. Deve altresì inviare al Consorzio quindicinalmente un estratto del predetto registro.

6. Chiunque produca essenza di bergamotto deve entro dieci giorni dal termine della lavorazione denunciare al Consorzio la quantità prodotta indicando le generalità e la residenza del proprietario dell'essenza e del cedente dei frutti, indicando le quantità di essenza già conferita.

7. Se la lavorazione non sia terminata entro il termine fissato per il conferimento, il produttore deve denunciare la quantità di essenza prodotta ed il residuo presumibile da lavorare.

Art. 5

1. Sono organi del Consorzio del bergamotto:
1) l'Assemblea dei produttori;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Presidente;
4) il Collegio sindacale.

Art. 6

1. L'Assemblea dei produttori è costituita dai soggetti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

2. Si riunisce almeno due volte all'anno all'inizio e all'ultimazione della campagna bargamotticola.

3. L'assemblea delibera i programmi di attività del Consorzio ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo

4. Le modalità di funzionamento saranno fissate dallo Statuto.

Art. 7

1. Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio. I poteri gli sono conferiti dall'Assemblea.

2. Esso è composto:

a) da 12 membri rappresentanti dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a bergamotto, di cui 8 eletti, con votazioni separate, dai proprietari; e 4, sempre con votazione separata, dai coloni miglioratari e parziari, mezzadri e compartecipanti. La assegnazione dei seggi avverrà proporzionalmente sulla base di liste presentate da almeno 80 consorziati per l'elezione dei rappresentanti dei proprietari e conduttori e da 25 consorziati per l'elezione dei rappresentanti dei coloni miglioratari e parziari, mezzadri e compartecipanti;

b) da 3 esperti della Regione eletti dal Consiglio reg. con voto limitato a 2;

c) da 5 rappresentanti delle organizzazioni professionali di cui: 2 di quelle contadine-coltivatori diretti; 1 degli industriali; 1 degli agricoltori e 1 dei commercianti esportatori.

3. Fanno parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo:

- il presidente dell'ente sviluppo agricolo o un suo delegato;

- il direttore della Stazione Sperimentale per l'industria dell'essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio C.;

- il segretario generale della Camera di commercio di Reggio Calabria;

- il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria.

4. Possono partecipare, con funzione consultiva, anche esperti su invito del Consiglio di amministrazione.

5. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri a venti voto deliberativo.

6. Il Consiglio di amministrazione è responsabile dell'applicazione della presente legge per quanto concerne gli obblighi derivanti dalla gestione dell'ammasso e dalla com- mercializzazione dell'essenza.

7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le modalità di funzionamento sono fissate dallo Statuto.

Art. 8

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal Presidente uscente entro 20 g. dal la costituzione dell'organo.

2. La prima riunione del Consiglio di amministrazione viene presieduta dal consigliere anziano per età.

3. Nella stessa seduta viene eletto un vice Presidente.

4. Il Presidente ed il vice Presidente vanno scelti tra i consiglieri di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7.

5. Il Presidente ed il vice Presidente vengono eletti, separatamente, in prima convocazione a maggioranza assoluta e con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati.

6. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed attua le decisioni del Consiglio di amministrazione.

7. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9

1. Il Collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi è eletto dal Consiglio reg. ed ha la funzione di Presidente, gli altri sono eletti dai soci fra persone estranee al Consorzio.

2. Il Collegio sindacale, prima della discussione da parte dell'Assemblea dei consorziati, trasmette alla Regione copia della relazione annuale al bilancio.

Art. 10

1. I compiti e le attribuzioni degli organi, ove non contemplate nella presente legge, saranno fissati dallo Statuto del Consorzio, che lo stesso dovrà darsi entro 6 mesi dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione.

Art. 11

1. Il produttore che abbia titolo per disporre di essenza di bergamotto deve conferirla nel luogo e nel tempo che saranno indicati dal Cons.

Art. 12

1. Entro il 30 novembre il Consiglio di amministrazione del Consorzio dovrà stabilire le norme relative ai conferimenti indicando fra l'altro la data d'inizio e di termine degli stessi e l'eventuale ammontare degli acconti da corrispondere ai conferenti.

Art. 13

1. All'atto del conferimento dell'essenza il Consorzio preleva 5 campioni di non più di 50 grammi dell'essenza consegnata da ciascun conferente. Due campioni vengono chiusi col sigillo del Consorzio e tre con quello del conferente il quale ritira i primi due mentre gli altri vengono trattenuti dal Consorzio.

2. L'essenza conferita viene sottoposta ad analisi chimica, da eseguirsi su 1 dei 3 campioni trattenuti dal Consorzio dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

3. Il risultato dell'analisi deve essere notificato al conferente, a cura del Consorzio, entro i 10 giorni successivi alla determinazione. Il conferente ha la facoltà di ottenere, entro 10 giorni dalla notifica, la ripetizione dell'analisi su uno dei campioni in suo possesso presso il laboratorio centrale della direzione generale delle dogane.

Art. 14

1. Le partite di essenza consegnate allo ammasso da ciascun conferente e risultante pure all'analisi effettuata dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati de gli agrumi di Reggio Calabria saranno classificate dalla commissione di valutazione merceologica prevista dal successivo art. 16 con l'attribuzione dei coefficienti numerici.

2. A tal fine sarà attribuito un coefficiente variabile da 0,90 a 1,10 alle partite dichiarate pure (ivi comprese le essenze le cui eventuali anormalità dipendano dalle condizioni climatiche stagionali) e che non presentano difetti organolettici.

3. La classifica viene effettuata in relazione ad un giudizio globale della qualità basato sui dati analitici ed organolettici. Il giudizio di qualità della commissione di valutazione merceologica non può essere soggetto a revisione e deve a cura del Consorzio, essere comunicato al conferente, entro 10 giorni dalla formulazione.

Art. 15

1. I produttori possono avanzare richiesta di accantonamento delle essenze di loro produzione per essere commerciate dal Consorzio a favore delle ditte segnalate dai produttori stessi.

2. Per le partite di essenza accantonate ai sensi del comma precedente, il Consorzio potrà richiedere ai produttori contenitori per il magazzinaggio.

Art. 16

1. Alla classificazione delle essenze provvede, entro un mese dall'effettuazione delle analisi, la commissione di valutazione merceologica così composta:

a) dal direttore della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal direttore del Consorzio o da un suo delegato;

c) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato;

d) da tre bergamotticoltori, tra i quali un colono, nominati dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio;

e) da un esperto nominato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria.

2. La Commissione dura in carica tre anni, dal 1 dicembre al 30 novembre del 3 anno successivo alla nomina.

3. La Commissione è insediata dal Presi dente del Consiglio di amministrazione.

Art. 17

1. Le essenze dichiarate non genuine dal la commissione di cui al precedente art 16 sono confiscate e distillate a cura del Consorzio.

2. Le essenze che presentino alterazioni attribuibili alla tecnologia di lavorazione e conservazione possono essere ammassate se, a giudizio della stessa commissione, le anormalità non sono di entità tale da escludere l'utilizzazione. In questo caso, la commissione stabilirà un coefficiente di svalutazione dal 10 al 35% del valore medio dell'essenza

3. Se le alterazioni sono di entità tale da non consentire l'utilizzazione, le essenze sono considerate equiparate alle essenze non genuine e, pertanto confiscate e distillate a cura del Consorzio.

Art. 18

1. Il Consorzio risponde del prodotto ammassato, della sua conservazione e a tal fine ricorre a forme assicurative che prevedano anche casi di forza maggiore.

Art. 19

1. Il Consiglio di amministrazione, allo inizio di ciascuna campagna di produzione, riserva agli esportatori del settore iscritti all'albo nazionale, una quota dell'essenza ammassata non inferiore al 15%.

2. Le operazioni di cui al D.M. 18 novembre 1930 e successive modificazioni sono affidate alla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

Art. 20

1. Gli industriali trasformatori possono acquistare liberamente sul mercato i frutti di bergamotto per le operazioni di trasformazione nei propri stabilimenti.

2. Le essenze prodotte devono essere con ferite al Consorzio.

3. L'industriale trasformatore, se iscritto all'albo degli esportatori, all'atto del conferimento comunica al Consorzio la quantità di essenza che intende commercializzare direttamente e che non può essere superiore al 70% delle essenze dallo stesso conferite.

4. Per detta quantità l'industriale esportatore verserà al Consorzio una somma per spese di magazzinaggio, imballo e trasporto, che il Consiglio di amministrazione quantificherà annualmente per Kg. di essenza.

5. Limitatamente alla citata quota del 70% il Consorzio nulla deve all'industriale esportatore.

Art. 21

1. I prezzi di vendita delle essenze di bergamotto sono determinati all'inizio dell'annata dal Consiglio di amministrazione sulla base dei costi di produzione e dell'andamento del mercato.

2. Le variazioni del prezzo nel corso dell'annata vanno deliberate dal Consiglio di amministrazione stesso.

Art. 22

1. Tutta l'essenza posta in vendita dal Consorzio del bergamotto deve essere confezionata secondo le norme del D.M. 18 novembre 1930 e del D.M. 13 novembre 1974.

2. Per ogni partita posta in vendita, la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria, dovrà eseguire il controllo analitico, provvedendo altresì a sigillare i recipienti come sopra confezionati.

3. La Regione prenderà tutte le iniziative per assicurare l'intervento delle autorità dello Stato al fine di impedire l'esportazione clandestina dell'essenza del bergamotto in attuazione delle sanzioni amministrative previste dal la legge 29 novembre 1973, n. 835,dalle norme del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificata con la legge 2 gennaio 1951, n. 27 e dalle altre leggi vigenti

Art. 23

1. Il ricavato delle vendite dell'essenza, dedotte le spese di gestione dello ammasso, è dal Consorzio distribuito ai conferenti assegnando per ciascuna partita con coefficiente uguale a 1, una somma corrispondente al prezzo medio di minuta della competente aliquota delle dette spese di gestione; per le altre partite, somme maggiori o minori in proporzione dei rispettivi coefficienti.

2. Il riparto finale dell'essenza venduta in ciascuna annata si effettua mediante rendiconto generale approvato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

3. Alla fine di ciascuna annata l'essenza rimasta eventualmente invenduta sarà considerata come conferita nell'annata successiva e accreditata ai conferenti della campagna precedente in rapporto proporzionale alla quantità conferita.

Art. 24

1. Il Consorzio, su delibera del Consiglio di amministrazione, approvata dall'Assemblea, può imporre ai consorziati un prelevamento sul ricavato della vendita non superiore al 2% ad integrazione dei fondi da utilizzarsi ai fini istituzionali di cui all'art. 2.

Art. 25

1. Per la lavorazione dei frutti di bergamotto presso gli impianti consortili, il Consorzio mantiene gestione separata da quella dell'ammasso.

2. Il Consiglio di amministrazione fissa anno per anno le norme per la lavorazione dei frutti.

3. La spesa di lavorazione dei frutti, comprensiva della quota di ammortamento degli impianti di estrazione, sarà coperta dalla vendita dei sottoprodotti della lavorazione e dalle quote a carico dei consorziati conferitori dei frutti, in misura proporzionale alla quantità conferita.

Art. 26

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal netto risultante dalla situazione patrimoniale chiusa al 31-12-1976

Art. 27

1. Il Consorzio ha il diritto di effettuare controlli mediante ispezioni dei suoi incaricati presso aziende agricole ed impianti di trasformazione.

Art. 28

1. L'essenza di bergamotto invenduta e giacente nei magazzini del Consorzio relativa alle campagne 1966-67 e 1967-68 dovrà essere trasformata in prodotti che non comportino turbamento al normale equilibrio del mercato dell'essenza.

2. A tale trasformazione provvede il Consorzio del bergamotto sotto al controllo di una commissione costituita da un rappresentante della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria e dal Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

3. I prodotti ottenuti saranno riposti in magazzini separati ed immessi sul mercato nei tempi e nelle quantità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, sotto controllo della commissione di cui al comma precedente.

Art. 29

1. Entro il 15 marzo 1977 si dovrà procedere all'insediamento del Consiglio di amministrazione secondo le norme previste dalla presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale promuoverà tutte le iniziative per la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera c) del precedente art. 7; convocherà le elezioni per la nomina dei rappresentanti di cui alla lettera a) del citato art. e fisserà la data di insediamento del Consiglio di amministrazione.

Art. 30

1. Alla prima riunione successiva alla elezione del Presidente, il Consiglio di amministrazione del Consorzio, sulla base di una relazione del Presidente del Consorzio, predisporrà il rendiconto patrimoniale e amministrativo,una relazione sulla situazione del Consorzio, un piano di riorganizzazione e ristrutturazione del settore.

2. Tali atti dovranno essere presentati alla Regione per l'esame e l'approvazione.

Art. 31

1. Sulla base delle conclusioni e dei piani predisposti dal Consorzio, la Regione con legge stabilirà gli interventi, anche di natura finanziaria,per con sentire al Consorzio il superamento della situazione di crisi, l'eliminazione di eventuale passività, l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'art. 2 della presente legge.

Art. 32

1. Entro il termine perentorio di quattro mesi dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere alla elaborazione dello Statuto, dei regolamenti, della pianta organica, che dovranno essere deliberati dall'assemblea dei produttori ed approvati dal la Regione.

Art. 33

1. Per il conseguimento delle finalità di cui ai punti d),g) e h) dell'art. 2 della presente legge, il Consorzio istituisce un centro di studi e ricerche la cui direzione dovrà essere affidata mediante pubblico concorso, ad un tecnico laureato che abbia acquisito pluriennale esperienza nel campo della tecnologia di produzione dell'industria agrumaria in genere, avvalendosi del con tributo finanziario di cui al successivo art. 34.

Art. 34

1. Al fine di conseguire le finalità del la presente legge ed in particolare quelle previste dall'art. 2 e dall'art. 33 è autorizzata,a carico dello stato di previsione della spesa della Regione la concessione al Consorzio di un contributo di L. 300 milioni da iscriversi al Cap. 14250 del bilancio 1976 che si istituisce con la denominazione: "Contributo al Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione del bergamotto e dei suoi derivati" con lo stanziamento di L. 300 milioni che si preleva dal Cap. 19600, che presenta le necessarie disponibilità e che viene ridotto di pari importo.

2. Per gli eventuali finanziamenti degli anni successivi si provvederà in sede di redazione del bilancio annuale.

Art. 35

1. Fino all'approvazione dello Statuto previsto dal precedente art. 10, varranno le norme dello Statuto vigente purché non in contrasto con la presente legge.

Art. 36

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del la Regione.