LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1977, n. 5
Modifica all'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 recante: "Miglioramenti fondiari in agricoltura".
(Pubbl. in Boll. Uff. 7 febbr. 1977, n. 8)

Articolo unico

1. L'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 concernente: "Miglioramenti fondiari in agricoltura" è sostituito dal seguente:

"Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla legge vanno dirette alla Regione Calabria - Assessorato all'agricoltura e foreste - Catanzaro e presentate agli Ispettorati provinciali all'agricoltura competente per territorio che curano l'istruttoria dei progetti.

2. All'emanazione del decreto d'impegno della spesa ed all'accreditamento dei relativi fondi agli Ispettorati provinciali provvede la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura

3. Gli Ispettorati comunicano agli interessati l'approvazione dei progetti e le modalità di esecuzione delle opere, esercitano i necessari controlli e la sorveglianza in corso d'opera dei lavori, procedono ai collaudi su conforme parere dell'assessorato alla agricoltura".