LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 23
Sviluppo della cooperazione agricola.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 giugno 1975, n. 32)Art. 1
1. Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare, programmi pluriennali per il coordinamento delle azioni volte al sostegno della cooperazione nei processi della produzione, trasformazione, tipicizzazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel quadro di un inserimento dell'agricoltura calabrese nei piani di sviluppo zonale, regionale nazionale e comunitario.
Art. 2
1. Alle cooperative e loro consorzi, agli Enti pubblici e all'Opera Sila - Ente di Sviluppo in Calabria - che perseguono fini di interesse generale per la agricoltura regionale e svolgono attività di:
a) assistenza tecnica in favore di aziende agricole singole e associate;
b) attività dimostrative di orientamento tecnico ed economico delle aziende;
c) preparazione e qualificazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole; possono essere concessi finanziamenti commisurati all'intera spesa, ritenuta ammissibile, per l'attuazione dei programmi organici e di iniziative riguardanti le attività suddette e per eventuale acquisizione dei terreni necessari alla costituzione di aziende dimostrative riguardanti alcuni specifici settori produttivi di maggiore interesse per l'agricoltura regionale.Art. 3
1. La Giunta regionale può concedere, a favore di cooperative, consorzi di cooperative, di associazioni e consorzi produttori e dell'Opera Sila - Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria, contributi in conto capitale nella misura massi ma del 50% per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumarie, olivicola e bieticola, nonché per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari.
2. Se per ragioni tecnico-economiche non si giustifichi l'uso di mezzi terrestri la Giunta regionale può consentire, limitatamente al costo delle operazioni, l'uso dei mezzi aerei concedendo contributi fino a 70%. La Giunta regionale può assumere, altre sù, iniziative a totale carico, volte ad introdurre e diffondere nuove tecniche di interventi nel settore della lotta fitosanitaria.
Art. 4
1. La Giunta regionale favorisce lo sviluppo della cooperazione agricola assumendo iniziative per assicurare:
1) l'assistenza tecnica e amministrativo contabile in favore di cooperative e loro consorzi;
2) la formazione professionale di amministratori e dirigenti di cooperative e loro consorzi;
3) la predisposizione di studi e ricerche di mercato e di iniziative promozionali atti a favorire il collocamento su vari mercati dei prodotti ottenuti negli impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita delle produzioni agricole e zootecniche, gestite dalle cooperative e loro consorzi, dall'Ente di sviluppo e da società per azioni, appositamente costituite per la gestione di impianti suddetti, il cui capitale sociale sia inizialmente sottoscritto per almeno il 51% dall'ente di sviluppo, da cooperative agricole e loro consorzi. Per l'attuazione delle iniziative suddette, la Giunta regionale, anche tramite l'Ente di sviluppo, dispone:
a) finanziamenti commisurati all'intera spesa ritenuta ammissibile per lo sviluppo di iniziative per la formazione professionale di amministratori e dirigenti di cooperative e loro consorzi, di studi, di ricerche ed iniziative atte a favorire il collocamento sui mercati delle produzioni agricole e zootecniche e per l'istituzione di centri per la tenuta accentrata della contabilità di almeno tre cooperative;
b) contributi fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile per gli assegni fissi al personale dirigente sia tecnico che amministrativo e nel limite di 2 unità, che operi alle dipendenze dirette di ciascuna cooperativa e consorzio, di cui al comma precedente che gestiscano impianti per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, nonché per ciascuno dei centri contabili suddetti.
Art. 5
1. La Giunta regionale può concedere al le cooperative, ai consorzi di cooperative, alle associazioni e consorzi di produttori agricoli, all'Ente di sviluppo ed altri enti particolarmente qualificati, contributi fino al 90% delle spese ritenute ammissibili, per la raccolta, il trasporto e la conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici e per la lavorazione e trasformazione di quelli agricoli nonchè il concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai soci conferenti nella misura pari alla differenza tra il tasso legale di riferimento ed il tasso agevolato stabilito dai decreti interministeriali in materia di credito di conduzione.
2. Tali agevolazioni sono concesse, di preferenza, per operazioni che riguardino prodotti agricoli e zootecnici di maggiore importanza per l'economia della Regione e che interessino ampie zone e quantitativi consistenti di prodotti.
3. Possono essere, altresì, concessi prestiti di esercizio in analogia a quelli previsti dall'art. 5 della legge 7 agosto 1973, n. 512 per facilitare la conservazione e l'immissione tempestiva sul mercato di prodotti agricoli ed in particolare dei vini e dei formaggi sottoposti ad invecchiamento.
Art. 6
1. Sempre allo scopo di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola nella Regione sostenendo economicamente le cooperative e i loro consorzi nella iniziale e difficile fase di avviamento delle loro attività di valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche mediante la gestione di impianti collettivi per la lavorazione, trasformazione conservazione e vendita delle produzioni suddette, nonchè per la gestione di stalle sociali per la produzione di carni, la Giunta regionale può concedere in favore delle cooperative e loro consorzi,delle associazioni e consorzi di produttori agricoli un contributo una tantum, di L 300.000 sulla spesa di costituzione. Può essere, altresì, concesso da parte della Giunta regionale alle associazioni di categoria e di produttori un contributo, una tantum, di L. 150 mila sulle spese sostenute per la promozione di nuove cooperative. La concessione dei contributi viene deliberata dalla Giunta regionale su presentazione della domanda diretta alla Regione - Assessorato all'Agricoltura e Foreste - con l'allegata documentazione attestante l'avvenuta costituzione.
Art. 7
1. Per la realizzazione di strutture e delle relative attrezzature di pertinenza, comprese le scorte di prima dotazione indispensabili al completamento dei cicli di lavorazione e confezionamento dei prodotti, occorrenti ad assicurare la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, la Giunta regionale può concedere a cooperative agricole e loro consorzi, associazioni e consorzi di prodotti, all'Opera Sila - Ente di sviluppo, e a società per azioni già richiamate all'art. 4 e ad altri Enti particolarmente qualificati, contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile.
2. In aggiunta ai contributi, possono essere concessi anche mutui integrativi della durata di 20 anni e di importo pari alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e il contributo suddetto, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n.1760 con il beneficio del concorso regionale negli interessi di importo pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammorta mento calcolate ai tassi degli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse stabilito con i decreti interministeriali ai sensi dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Sono agevolate con preferenza, ai sensi dei precedenti comma, le iniziative che riguardano impianti per la valorizzazione di importanti produzioni agricole e zootecniche su consistenti aree territoriali ed in particolare quelle promosse da consorzi di cooperative dall'Ente di sviluppo e dalle citate società per azioni che si propongono di integrare o potenziare l'attività di organismi cooperativi di primo grado, nonché di realizzare centri di conservazione, di smistamento e di vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.
4. Le agevolazioni di cui al primo e secondo comma possono essere concesse anche per l'ampliamento e l'ammodernamento di preesistenti impianti, nonché per l'istituzione di centri di meccanizzazione adeguati alle esigenze delle aziende associate o da servire.
Art. 8
1. La Giunta regionale può autorizzare l'Ente di sviluppo a rilevare impianti di lavorazione,trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e zootecnici quando ricorrono prevalenti motivi per la tutela e la valorizzazione della produzione agricola reg.le.
2. La spesa è a totale carico della Regione compresa quella occorrente allo ammodernamento ed avviamento dello impianto.
3. La gestione di detti impianti resta affidata temporaneamente all'Ente di sviluppo che la attua attraverso la costituzione di un comitato consultivo composto da quattro rappresentanti delle associazioni dei produttori del settore, da quattro rappresentanti dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste e da due rappresentanti dell'Ente di sviluppo, fino a quando non si realizzino condizioni favorevoli per la cessione o l'affidamento in gestione ad organismi cooperativi a società queste ultime sempre a prevalente partecipazione agricola.
4. L'Ente, inoltre, può essere autorizzato ad assumere partecipazione azionaria maggioritaria in Società aventi lo stesso scopo e per le citate finalità.
Art. 9
1. La Giunta regionale, al fine di agevolare la realizzazione di tutte le iniziative assunte da Enti pubblici, cooperative agricole e loro consorzi, che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17 del 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea e quelli dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n.967 e quelli dell'art.35 della legge 27 ottobre 1966, n.910 e la cui spesa ammessa risulta inadeguata a coprire i reali costi derivanti dalle mutate condizioni di mercato, può concedere sul supero di essa, un contributo sugli interessi sul relativo mutuo integrativo per la durata di anni venti e con le modalità previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
2. Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso sia sulla maggiore spesa derivante da gare di appalto in aumento per inadeguatezza dei prezzi sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione dei prezzi, secondo le norme statali vigenti, per gli eventuali aumenti che si siano verificati nel corso della realizzazione delle opere. Il contributo sugli interessi di cui al comma precedente può essere concesso sull'importo risultante dal la differenza per la spesa sostenuta e documentata dal rendiconto finale e la spesa ammessa dal Ministero per l'Agricoltura e delle Foreste o dalla Regione con propri decreti.
Art. 10
1. I tassi di interesse praticati dagli istituti e da enti di credito autorizza ti per i prestiti agrari d'esercizio, sia di conduzione che di dotazione, per mutui di miglioramenti fondiari previsti dalla presente legge nonché dalla legge regionale n. 16 del 17 settembre 1974, recante norme in materia di sviluppo zootecnico, sono quelli fissati con D.M. in base all'art.34 della legge 2.6.1961, n. 454 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La copertura dei rischi derivanti dal la concessione dei prestiti e dei mutui di cui alla presente legge è assicurata dal fondo interbancario di garanzia previsti dagli artt. 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 11
1. È autorizzata per l'anno finanziario 1975 la spesa di:
a) lire 500 milioni per l'attuazione delle iniziative e dei programmi previsti dall'articolo 2;
b) lire 500 milioni per la concessione dei contributi e le assunzioni delle iniziative di cui all'articolo 3;
c) lire 500 milioni per l'attuazione delle iniziative previste dall'art.4;
d) lire 1.500 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 5;
e) lire 100 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6;
f) lire 1.500 milioni per il finanziamento delle iniziative e la concessione del concorso sugli interventi previsti dall'articolo 7;
g) lire 2.000 milioni per iniziative di cui all'articolo 8;
h) lire 500 milioni quale concorso sugli interessi assunti ai sensi dell'articolo 9.
2. Le somme stanziate con la presente legge che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate e che comunque si rendessero disponibili negli esercizi o nei capitoli cui si riferiscono possono essere utilizzati negli esercizi successivi e anche a copertura di quei capitoli che, nello stesso esercizio, dovessero risultare esauriti.Art. 12
1. All'onere di lire 7.100.000.000 per l'anno 1975 derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1974, si provvede con la disponibilità esistente sul cap.401 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 "Fondi per far fronte ai provvedimenti legislativi in corso di approvazione".
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 al Tit.II-Sez.2 - Rubr. I - Cap.1321 con la denominazione " Intervento per lo sviluppo della cooperazione agri cola" e con lo stanziamento di lire 7.100.000.000, fermo restando l'attribuzione all'esercizio 1974 a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
3. Per gli esercizi successivi si farà fronte mediante l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.