LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 2
Norme sul diritto di accesso all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386.
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 gennaio 1975, n.3)Art. 1
1. A decorrere dal 1 gennaio 1975 la Regione Calabria eroga l'assistenza ospedaliera in forma diretta e senza limiti di durata a tutti coloro che ne abbiano titolo ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 2 della presente legge.
2. La Regione eroga l'assistenza di cui al comma precedente con criteri di uniformità, avvalendosi degli Enti ospedalieri, nonché, a seguito di convenzioni da stipularsi a norma del successivo art. 8, delle cliniche universitarie,de gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico,degli istituti ed enti indicati nel penultimo comma dell'art.1 della legge 12 febbraio 1968,n.182,degli istituti di cui alla legge 26 novembre 1973,n.817, e, qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero, delle case di cura private che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 9.
Art. 2
1. Hanno diritto all'assistenza ospedaliera gratuita di cui al precedente art 1:
a) i cittadini italiani iscritti agli enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie nonché alle casse mutue anche aziendali comunque denominate e strutturate;
b) i cittadini italiani non abbienti iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all'assistenza medicochirurgica, ostetrica e farmaceutica gratuita, di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
c) gli iscritti nel ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui al successivo art. 5.Art. 3
1. La Regione Calabria eroga altresì la assistenza ospedaliera in forma indiretta ai residenti nel proprio territorio che siano in possesso dei requisiti di assistibilità di cui al precedente art 2, qualora questi non si avvalgano dell'assistenza ospedaliera gratuita, ma si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate.
2. Nel caso di cui al comma precedente la misura del rimborso è pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni erogate dalle case di cura private convenzionate ubicate nel proprio territorio.
3. Il ricovero in case di cura non convenzionate è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dei competenti uffici della Regione Calabria.
Art. 4
1. La Regione Calabria, assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera al l'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.
2. I lavoratori stagionali all'estero che rientrino nel territorio della Regione acquisiscono il diritto all'assistenza ospedaliera di cui ai precedenti artt. 1 e 3 mediante iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 5. Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria restano ferme le norme di cui al R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831 relativa all'assistenza dei marittimi all'estero. Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalla Regione.
Art. 5
1. A decorrere dal 1 gennaio 1975 è istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera.
2. L'iscrizione nel ruolo è aperta a tutti i residenti nel territorio della regione che non siano nelle condizioni di cui alla lettera a) e b) del precedente art. 2.
3. Chiunque abbia interesse alla iscrizione nel ruolo regionale deve farne domanda alla Giunta regionale Assessorato alla sanità, corredata di un certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi. La domanda potrà essere cumulativa per i componenti dello stesso nucleo familiare e in tal caso dovrà essere esibito anche il certificato di stato di famiglia del richiedente.
4. L'iscrizione nel ruolo comporta il pagamento, a carico di ogni iscritto, di una somma pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall' INAM per l'anno 1974 e dalla Giunta regionale per gli anni successivi.
5. La relativa riscossione avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni deliberate dalla Giunta regionale.
6. Per i lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio della Regione la somma di cui al quarto comma è commisurata al periodo medio di permanenza della categoria d'appartenenza del territorio nazionale secondo i dati rilevati presso il Ministero del lavoro
7. Le entrate finanziarie derivanti dall'iscrizione nel ruolo regionale sono versate a cura della Regione al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386.
8. L'iscrizione nel ruolo regionale decorre dalla data di presentazione della domanda o di inoltro della stessa con lettera raccomandata ai competenti uffici regionali ed opera per almeno un triennio; essa si intende tacitamente rinnovata in mancanza di formale disdetta da presentarsi alla Giunta regionale - Assessorato alla sanità almeno un mese prima della scadenza.
9. La cancellazione dal ruolo regionale può avvenire, a richiesta dell'iscritto, solo alla fine del triennio di iscrizione ovvero, ancor prima della scadenza del triennio, per trasferimento dell'iscritto in altra Regione nonché quando l'iscritto acquisisca titolo diverso dall'assistenza ospedaliera per essere entrato, successivamente all'iscrizione, in una delle categorie di cui alle lettere a) e b) del precedente art.2. La domanda di cancellazione deve essere corredata da documento idoneo a comprovare l'esistenza del diverso titolo all'assistenza ospedaliera.
10. La cancellazione del ruolo, che comporta lo sgravio proporzionale dell'importo ancora dovuto, opera dalla data in cui è maturato il nuovo diritto all'assistenza ovvero per il caso di cambiamento della residenza, dalla data della domanda di cancellazione.
11. La cancellazione dal ruolo avviene di ufficio a seguito di decesso dello iscritto. A tal fine gli uffici anagrafe dei Comuni, ai quali la Regione invierà copia del ruolo con gli aggiorna menti periodici, comunicheranno le date di decesso degli iscritti.
Art. 6
1. L'accettazione degli infermi negli Enti ospedalieri della Regione avviene con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.P.R.27 marzo 1969 n. 128.
2. I ricoverati devono dimostrare il possesso del titolo in base al quale godono del diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione.
3. Per i ricoveri di urgenza l'accertamento della sussistenza del titolo è effettuato dall'Ente ospedaliero durante il periodo della degenza.
4. E' fatto obbligo agli Enti ospedalieri di comunicare al competente ente gestore di malattia nonché all'assessorato regionale alla sanità la data del ricovero con la relativa diagnosi e, al termine della degenza, la data di dimissione del ricoverato.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche nel caso di ricovero in istituti diversi dall'Ente ospedaliero.
Art. 7
1. Gli aventi diritto, ai sensi dell'art 2, all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, possono usufruire, a richiesta, del ricovero nelle camere speciali di cui all'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. In tale caso saranno posti a carico del ricoverato gli oneri derivanti dalla differenza del puro costo alberghiero da deliberarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero.
2. Nessun altro onere può essere posto a carico del ricoverato per prestazioni sanitarie comunque dovute.
Art. 8
1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare convenzioni con le cliniche universitarie, con gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, con gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e, qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero, con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 9.
2. Le modalità dei ricoveri negli istituti di cui al comma precedente saranno determinate dalle convenzioni, le quali saranno conformi agli schemi ministeriali di cui all'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 9
1. La stipula delle convenzioni con le case di cura privata è in ogni caso subordinata al possesso, da parte di queste ultime, dei requisiti costruttivi ed igienico - sanitari, delle attrezzature e del personale necessari ad assicurare nell'interesse pubblico e nel quadro delle direttive dei piani regionali di programmazione,una adeguata assistenza sanitaria ai ricoverati nonché l'idoneità della casa di cura ad assolvere soddisfacentemente gli impegni derivanti dalla convenzione.
2. L'Assessorato regionale alla sanità vigila, anche a mezzo di periodici controlli, sull'attività di tutte le case di cura esistenti nel territorio della Regione e propone, agli organi competenti, sentita la Commissione consiliare di politica sociale, la adozione eventuale dei provvedimenti anche di chiusura qualora venga riscontrata l'idoneità al funzionamento.
Art. 10
1. Coloro che non rientrano in alcuna delle condizioni di assistibilità con onere a carico della Regione di residenza hanno comunque diritto, ai sensi del l'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alle prestazioni medico chirurgiche erogate dagli ospedali e dagli altri istituti
- alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati da acquisirsi presso gli ospedali della Regione ai fini della formulazione della proposta del piano annuale di riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera;
- alla compilazione ed al quotidiano aggiornamento del ruolo regionale ospedaliero di cui al precedente art. 15;
- alla esecuzione degli adempimenti amministrativi derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente art. 8;
- al rilascio delle autorizzazioni per il ricovero dei richiedenti in case di cura private non convenzionate; - alla predisposizione delle contabilità relative ai rimborsi per assistenza indiretta;
- all'esecuzione della vigilanza tecnico-amministrativa e contabile sugli ospedali e sugli istituti pubblici e privati di ricovero e cura ubicati nella Regione;
- all'istruttoria delle pratiche per il contenzioso amministrativo;
- ad ogni altra incombenza tecnico-amministrativa e contabile derivante dall'applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386 e delle leggi regionali consequenziali .Art. 11
1. La Giunta regionale esercita azione di rivalsa, per il recupero delle spese di spedalità nei casi e con le modalità che saranno stabilite dalla legge.
2. Ai fini di cui al comma precedente gli ospedali e gli altri istituti di ricovero indicati nella presente legge acquisiscono, all'atto del ricovero tutte le notizie relative alla causa della malattia comunicandole, entro il termine di giorni 5, alla Giunta regionale Assessorato regionale alla sanità.
Art. 12
1. Sino a quando non saranno state stipulate le convenzioni di cui al precedente art. 8 rimangono in vigore quelle in atto all'emanazione della presente legge, intendendosi sostituita la Regione Calabria all'ente mutualistico,ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 13
1. A decorrere dal 1 gennaio 1975 è istituito presso la Giunta regionale Assessorato alla sanità, l'ufficio regionale per l'assistenza ospedaliera.
2. L'Ufficio provvede in particolare:
- alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati da acquisirsi presso gli ospedali della Regione ai fini della formulazione della proposta del piano annuale di riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera;
- alla compilazione ed al quotidiano aggiornamento del ruolo regionale ospedaliero di cui al precedente art. 15;
- alla esecuzione degli adempimenti amministrativi derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente art. 8;
- al rilascio delle autorizzazioni per il ricovero dei richiedenti in case di cura private non convenzionate; - alla predisposizione delle contabilità relative ai rimborsi per assistenza indiretta;
- all'esecuzione della vigilanza tecnico-amministrativa e contabile sugli ospedali e sugli istituti pubblici e privati di ricovero e cura ubicati nella Regione;
- all'istruttoria delle pratiche per il contenzioso amministrativo;
- ad ogni altra incombenza tecnico-amministrativa e contabile derivante dall'applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386 e delle leggi regionali conseguenziali.Art. 14
1. L'ufficio regionale per l'Assistenza ospedaliera, si articola in una sede centrale presso l'Assessorato alla sanità ed in tre sedi periferiche nei capoluoghi di provincia, dotate ciascuna del seguente personale:
- 1 dirigente (amministrativo);
- 5 funzionari (3 amministrativi e 2 sanitari);
- 8 collaboratori diplomati;
- 5 dattilografi;
- 1 archivista;
- 2 autisti;
- 1 commesso.2. L'Ufficio avente sede presso l'Assessorato ha anche il compito del coordinamento della attività degli uffici periferici.
3. Il personale di cui al primo comma, in attesa del definitivo trasferimento, sarà comandato presso la Regione dagli enti mutualistici e dagli altri enti pubblici operanti nel settore della assistenza sanitaria a norma dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 15
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.