LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. 17
Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue.
(Pubbl. in Boll. Uff. 25 settembre 1974, n. 41)Art. 1
1. Allo scopo di consentire lo sviluppo di colture erbacee irrigue, che per situazioni contingenti incontrano difficoltà di diffusione, ostacolando una economica gestione degli impianti di irrigazione ed industriali e' autorizzata per le annate agrarie 1973-74; 1974-75; 1975-76; una spesa rispettivamente di lire 200 milioni, 250 milioni, 300 milioni, per la concessione di contributi incentivanti ad aziende singole o associate con preferenza a coltivatori diretti e ad assegnatari nella misura massima di lire 100.000 per Ha..
Art. 2
1. Le colture che potranno beneficiare degli incentivi e le modalità di attuazione saranno annualmente stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 3
1. Le domande dovranno essere presentate dagli interessati agli Ispettorati Provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, anche in forma cumulativa tramite le organizzazioni associative dei produttori.
2. I contributi saranno concessi con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1974 vengono introdotte le seguenti variazioni:
- in diminuzione:
Titolo II - Sezione V - Rubrica I Cap. 401 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti amministrativi in corso"
L. 200.000.000
- in aumento:
Titolo II - Sezione II - Rubrica I Cap. 317 "Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue" L. 200.000.000
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 200.000.000 per l'anno finanziario 1974, si farà fronte mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sul precedente Cap. 317 e per gli esercizi successivi con la quota parte spettante alla Regione sul fondo di cui all'art. 9 della legge 10 maggio 1970, n. 281 ed imputazione ai corrispondenti capitoli.