LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n.16
Incentivi per lo sviluppo della zootecnia.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 settembre 1974, n. 40)

Art. 1
Finalità della legge

1. Per il coordinato sviluppo delle attività zootecniche volte al miglioramento e al potenziamento degli allevamenti, delle relative produzioni ed al consolidamento socio-economico delle imprese singole ed associate la Regione Calabria promuove ed attua un organico piano di intervento a completamento ed integrazione di altre analoghe azioni predisposte e finanziate con leggi statali.

Art. 2
miglioramento del patrimonio zootecnico con la pratica della fecondazione artificiale

1. Al fine di pervenire ad un sostanziale miglioramento del patrimonio zootecnico, la Regione interviene:

- per la costruzione di centri e sottocentri e recapiti di fecondazione artificiale nonché per l'acquisto delle relative attrezzature da parte dello ente di sviluppo, delle associazioni riconosciute e dei consorzi di cooperative zootecniche, con la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile nonché con il concorso nel pagamento degli interessi pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3% a carico del beneficiario, sui mutui della durata massima di anni 15 e di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo suddetto, contratti ai termini della legge 7 luglio 1928, n. 1760;

- nelle spese di funzionamento di tali strutture, per i primi tre anni, con la concessione di contributi a fondo perduto nella misura massima dell'80% delle spese sostenute e documentate.

2. Allorquando la fecondazione viene effettuata con seme di tori di razze da carne per la produzione di meticci di prima e seconda generazione da destinare all'ingrasso, la Regione assume a proprio carico l'intero costo delle operazioni, per la durata di tre anni.

Art. 3
Risanamento del patrimonio zootecnico

1. Per il risanamento del patrimonio bovino dalla tubercolosi, brucellosi, sterilità e mastite, l'ente di sviluppo e le associazioni riconosciute possono promuovere, sotto il controllo e la sorveglianza delle autorità veterinarie provinciali, programmi d'intervento con il concorso della Regione nelle spese fino alla misura massima ammissibile di lire 10.000 per capo bovino controllato.

2. Per i capi riscontrati affetti da tubercolosi, brucellosi o mastite la Regione corrisponderà un indennizzo di lire 250.000 per ogni capo adulto distrutto e di lire 150.000 per ogni capo adulto macellato, la cui eliminazione risulti da certificazione della competente autorità veterinaria e dopo che l'allevatore abbia sostituito il capo entro sei mesi.

3. Per l'acquisto del nuovo capo la Regione concederà un prestito a tasso agevolato del 2% per la durata di anni cinque per la parte eccedente le lire 400.000 per i capi mattati e per la intera parte eccedente il contributo per i capi distrutti e fino alla concorrenza della somma ammessa.

4. Se il capo, risultato affetto da malattia e mattato, era gravato da privilegi da parte di Istituti di Credito, il prestito agevolato potrà essere corrisposto per l'intera somma ammessa.

Art. 4
Tenuta dei libri genealogici

1. Per la tenuta dei libri genealogici e per l'attuazione dei controlli funzionali e della produttività, da parte delle associazioni provinciali degli allevatori, sempreché non vi provveda lo Stato, la Regione contribuirà nella spesa documentata di gestione nella misura del 75%.

Art. 5
Qualificazione professionale, assistenza tecnica ed azione dimostrativa

1. Per la qualificazione del personale, la formazione imprenditoriale degli operatori zootecnici e degli amministratori delle cooperative, la divulgazione e la dimostrazione di nuovi orientamenti tecnici ed economici la Giunta regionale predisporrà un qualificato programma di interventi triennali che sottoporrà all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 6
Potenziamento delle strutture

1. Per la costituzione di organici complessi zootecnici, di centri di allevamento, di stalle sociali, nonché di strutture zootecniche aziendali, da realizzare anche mediante sostituzioni e modifiche di quelle preesistenti incluse le attrezzature complementari, anche mobili e le opere connesse, possono essere concessi, ad aziende agricole che abbiano raggiunto o dimostrino di poter raggiungere un prevalente indirizzo zootecnico, a cooperative zootecniche e loro consorzi e a cooperative di conduzione terreni, contributi in conto capitale, nella misura e nei modi previsti dall'art. 1 della legge regionale n. 23 del 27 dicembre 1973 sulla spesa ritenuta ammissibile nonché un concorso negli interessi, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituto di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 2% per le cooperative e loro consorzi e del 4% per le aziende singole sui mutui di miglioramento della durata massima di venti anni e di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo suddetto, contratti ai termini del la legge 5 luglio 1928, n. 1760.

2. I benefici di cui al comma precedente possono essere estesi per attuare nuove realizzazioni, integrazioni e completamenti, di impianti avicoli e cunicoli condotti preferibilmente in forma associata.

Art. 7
Incremento delle produzioni foraggere

1. Per il miglioramento ed incremento delle produzioni foraggiere mediante le operazioni di riconversione culturali, ivi compresa l'esecuzione di opere ed in particolari di quelle afferenti alla provvista ed adduzione delle acque irrigue e di intervento di miglioramento di pascoli, possono essere concessi:

- ad aziende singole o associate e a cooperative di allevatori e loro consorzi, contributi in conto capitale nella misura e nei modi previsti dalla legge regionale n. 23 del 27 dicembre 1973, art. 1 sulla spesa ritenuta ammissibile ed un mutuo a tasso agevolato per la durata massima di anni 10 per la parte non coperta da contributo, del 2% per le cooperative e loro consorzi e del 4% per le aziende singole.

2. Se le operazioni di miglioramento pascolo sono effettuate dall'ente di sviluppo previa bonaria concessione dei terreni da parte di privati, enti, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, su superfici di dimensioni adeguate all'economica gestione di allevamenti bradi o semi bradi con l'impegno da parte dei concedenti di cedere in fitto all'ente di sviluppo i terreni, una volta effettuato il miglioramento pascolo alle condizioni preventivamente stabilite e per una durata non inferiore ai 9 anni e sempreché ricorrono congiuntamente motivi di conservazione del suolo, tali operazioni sono assunte a totale carico della Regione.

3. Durante il periodo necessario alle operazioni di miglioramento pascolo, al concedente compete l'indennità di occupazione del terreno da calcolarsi sulla base dell'interesse legale sul valore della proprietà stabilito utilizzando i parametri fissati dall'U.T.E. ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

4. L'Ente di sviluppo, a miglioramento eseguito, concederà i terreni in subaffitto ad aziende associate, cooperative di allevatori e loro consorzi per una durata non inferiore a 9 anni.

5. Alle aziende ricadenti in comprensori irrigui che introducano od estendano la coltivazione del mais da utilizzare allo stato ceroso e cedano il prodotto a cooperative di allevatori e loro consorzi o all'ente di sviluppo per l'alimentazione del bestiame da destinare allo ingrasso, può essere concesso un premio di incentivazione alla produzione, per un periodo non superiore a tre anni nella misura massima di lire 60.000 per ettaro.

6. Tale contributo è ridotto a lire 40.000 quando la produzione è destinata ad essere utilizzata nell'ambito del l'azienda per l'incremento del patrimonio zootecnico.

Art. 8
Acquisto bestiame

1. Per il potenziamento del patrimonio zootecnico la Regione concede contributi e concorsi nel pagamento degli interessi per mutui contratti con istituti o enti esercenti il credito, per l'acquisto di bestiame nella misura e alle con dizioni sottospecificate:

a) - a favore di aziende agricole che intendono avviare, potenziare e valorizzare piccoli allevamenti bovini non inferiori a cinque capi e fino ad un massimo di trenta ed allevamenti ovini non inferiori a venti capi da ampliare fino a duecento, può concedersi un contributo in conto capitale fino al 25% della somma riconosciuta per lo acquisto di manze gravide regolarmente iscritte nei libri genealogici ed accompagnate da certificazione sanitaria attestante che risultano indenni da TBC e brucellosi, nonché per l'acquisto di pecore di razze da latte e carne; tale contributo è elevabile al 35% per gli operatori associati e per allevamenti ubicati in comuni classificati montani a norma delle vigenti disposizioni di legge. Per i coltivatori diretti, singoli o associati, il contributo in conto capitale può essere integrato da prestito quinquennale a tasso agevolato del 2% da concedersi sul la differenza non coperta da contributo.

2. Tutte le altre aziende agricole che non possono avvalersi dagli incentivi previsti dal precedente comma potranno beneficiare di prestito quinquennale a tasso agevolato del 2% sulla somma ammessa;

b) - a favore di aziende agricole che realizzano allevamenti bradi estensivi, in alta collina e montagna, non inferiori a 25 capi, possono concedersi:

- contributi in conto capitale fino al 50% della spesa necessaria per l'acquisto di un toro miglioratore da carne per ogni 25 capi regolarmente iscritto ai L.G. ed accompagnato da certificazione sanitaria attestante che risulta indenne da TBC, brucellosi e tricomoniasi. Per i coltivatori diretti, singoli od associati, tale contributo può essere integrato da prestito quinquennale al tasso agevolato del 2% da concedersi sulla differenza non coperta da contributo. Le stesse agevolazioni possono essere concesse per gli allevamenti ovini non inferiori a 50 capi, per l'acquisto di un ariete miglioratore per ogni 30 pecore.

3. Inoltre può essere concesso un prestito quinquennale al tasso agevolato del 2% per l'acquisto di manze di razza podolica calabrese destinate ad allevamenti bradi per la produzione di vitelli da carne;

c) - a favore di cooperative e loro consorzi che procedono all'acquisto in proprio o per conto dei soci di soggetti bovini da ristallo può concedersi un prestito a tasso agevolato del 2% per la durata di un anno;

d) - nelle zone in cui non funzionano centri o sottocentri o recapiti di F.A. possono concedersi contributi per lo acquisto di tori di razza da latte con le stesse modalità previste alla prece dente lettera b).

Art. 9
Incentivazione per la produzione di vitelli

1. Per l'incremento della produzione dei vitelli viene istituito un regime di premi così articolato:

A) - in attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, e con le prescrizioni contenute nel terzo comma dell'art. 2:

- per ogni vitello nato in azienda, viene corrisposto un premio di produzione fino a lire 25.000 per capo;
- per l'allevamento dei vitelli, portati al peso di q.li 4 se maschi ed al peso di q.li 3,50 se femmine, oppure fino all'emissione dei denti picozzi da adulto, viene corrisposto un premio fino a lire 50.000 per capo;
- per zone depresse collinari ed in territori montani, delimitati a norma delle vigenti disposizioni di legge, i premi di cui ai precedenti commi possono essere aumentati in misura del 50%;

B) - al fine di contribuire ad assicurare una economica gestione dei centri cooperativi di svezzamento o di ingrasso già realizzati o in corso di attuazione nella Regione può essere concessa una integrazione del premio di produzione per i vitelli da ristallo svezzati e provenienti da incrocio di vacche da latte con tori da carne fino ad un massimo di lire 35.000 per capo su presentazione di domanda comprovante l'avvenuto conferimento; il premio di produzione può essere integrato fino a lire 50.000 per capo per i vitelli svezzati provenienti da incrocio di vacche podaliche o ad attitudine plurima con tori di razza da carne. Per il mantenimento in azienda di femmine non destinate alla rimonta viene corrisposto un premio di lire 60.000 a parto avvenuto e dopo la macellazione purché le manze risultino incrociate con tori da carne per la produzione di vitelli da ristallo.

2. Il premio viene elevato a L.80.000 per capo se la femmina viene destinata all'incrocio con tori di razza da carne da parte dei centri cooperativi di ingrasso.

Art. 10
Contributi e mutui sulla spesa di gestione

1. Per le esigenze delle aziende zootecniche preferibilmente associate, sono concessi concorsi negli interessi su prestiti triennali di esercizio al tasso agevolato del 3% riducibile al 2% per coltivatori diretti associati.

2. A favore di cooperative di servizi di cui all'art. 3 della legge n. 118 del 1974 volte all'organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti zootecnici e caseari ed all'assistenza tecnica e finanziaria ai soci, vengono concessi contributi nelle spese di gestione in proporzione all'attività svolta e comunque fino ad un massimo dell'80%.

Art. 11
Tassi di interesse e copertura dei rischi

1. I tassi d'interesse praticati dagli istituti ed enti di credito autorizzati per i prestiti agrari di esercizio, sia di conduzione che di dotazione, per mutui di miglioramento fondiario previsti dalla presente legge, sono quelli fissati con decreto ministeriale in base all'art. 4 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive integrazioni e modificazioni.

2. La copertura dei rischi derivanti dalla concessione dei prestiti e dei mutui di cui alla presente legge è assicurata dal fondo interbancario di garanzia previsto dagli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 12
Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge devono essere dirette alla Regione Calabria e presentate agli Ispettorati provinciali componenti per territorio i quali procedono alla preventiva istruttoria.

2. Per quanto, in particolare, si riferisce ai benefici previsti dagli artt 2 e 4 della presente legge una copia della domanda va presentata dall'interessato al Comune competente per le eventuali osservazioni, che, comunque, devono essere formulate e trasmesse nel termine di 15 giorni all'Ispettorato Provinciale competente per territorio.

3. I provvedimenti di concessione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura e comunicati agli interessati dal competente Ispettorato Provinciale che esercita i necessari controlli e la sorveglianza sullo svolgimento delle operazioni e provvede alla liquidazione degli stati parziali e finali degli interventi.

Art. 13
Pubblicità degli interventi

1. Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonché l'entità dei contributi e dei prestiti agevolati concessi a termine della presente legge, saranno esposti per la durata di 15 giorni nell'albo pretorio del Comune nel cui territorio ricadono le aziende interessate e pubblicate nel Bollettino Ufficiale del la Regione Calabria.

Art. 14
Revoca dei benefici

1. Le aziende condotte in economia diretta con salariati, sono tenute ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme previste dalle leggi e dai contratti di lavoro.

2. In caso contrario e previo accertamento degli organi preposti al rispetto delle norme di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta regionale, revoca con decreto le provvidenze concesse e provvede al recupero delle somme erogate.

Art. 15
Autorizzazione di spesa

1. è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 - 1975 e 1976 la spesa di lire 6 miliardi così ripartita:

a) - L. 300.000.000 per il miglioramento del patrimonio zootecnico (artt.2,3 e 4);
b) - L. 150.000.000 per le iniziative di cui all'art. 5;
c) - L. 800.000.000 per le iniziative di cui all'art. 6;
d) - L. 750.000.000 per l'incremento della produzione foraggera di cui all'art. 7;
e) - L. 500.000.000 per l'acquisto del bestiame di cui all'art. 8;
f) - L. 2.000.000.000 per la corresponsione dei premi previsti dall'art. 9;
g) - L. 1.500.000.000 per le iniziative di cui all'art. 10.1.

2. Le somme stanziate, con la presente legge, che in tutto o in parte, rimanessero inutilizzate o che comunque si rendessero disponibili negli esercizi o nei capitoli cui si riferiscono, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 16
Norme finanziarie

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1974 vengono introdotte le seguenti variazioni:

- in diminuzione:

Titolo II - Sezione V - Rubrica I Cap. 401 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso lire 6.000.000.000;

- in aumento:

Titolo II - Sezione II - Rubrica I Cap. 316 "Interventi nel settore degli incentivi per lo sviluppo della zootecnia " lire 6.000.000.000.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 6.000.000.000 per l'anno finanziario 1974, si farà fronte mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sul precedente art. 316 e per gli esercizi successivi con la quota parte spettante alla Regione sul fondo di cui all'art. 9 della legge 10 maggio 1970 n. 281 ed imputazione ai corrispondenti capitoli.