LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n.12
Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana.
(Pubbl. in Boll. Uff. 19 settembre 1974, n. 36)

Art. 1
(Contributi sui mutui)

1. La Regione può concedere alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane operanti in Calabria ed iscritti negli albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi sui mutui contratti, per iniziativa di riconfermata validità, o da con trarre con aziende ed istituti di credito per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori artigiani, per l'acquisto e la messa in opera dei macchinari e delle attrezzature occorrenti, nonché  per la formazione di scorte di materie prime e di semilavorati.

2. L'ammontare del contributo sarà concesso per la durata dei mutui e comunque per periodi non superiori a 25 anni sui mutui per la costruzione degli immobili destinati all'azienda e a 10 anni per gli altri, nella misura corrispondente alla quota parte di interessi pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti finanziatori e prefissato nelle convenzioni di cui al successivo art. 3 e l'interesse del 3% che fa carico al mutuatario, calcolato sull'importo della spesa ammessa al finanziamento.

3. Il contributo non verrà concesso per la parte di spesa finanziata o in corso di finanziamento da e per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane o con altre forme di credito agevolato.

Art. 2
(Garanzia fideiussoria sui mutui)

1. La Regione può garantire con propria fideiussione le operazioni di credito assistite dal contributo regionale previsto dal precedente art. 1 qualora l'impresa non sia in grado di offrire le garanzie necessarie per l'accesso al credito.

2. La fideiussione può essere altresì accordata, su domanda delle imprese artigiane, anche sulla parte di importo in capitale della operazione di credito assistita da o per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

3. La fideiussione è accordata nei limiti dei fondi all'uopo stanziati in bilancio, sino al 100% della perdita che gli istituti finanziatori dimostrino di avere effettivamente sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 3
(Rapporti con gli istituti finanziari)

1. I rapporti con gli istituti finanziatori sono regolati da apposito disciplinare approvato dal Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le singole convenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale e stipulate dal Presidente della Giunta medesima.

Art. 4
(Spesa ammissibile)

1. La concessione del contributo di cui all'art.1 e la prestazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 2 saranno rapportate alla spesa ammessa al finanziamento e determinata sulla base delle seguenti voci:

1) progettazione e direzione lavori;
2) acquisto terreno e sua destinazione
3) opere murarie, di allacciamento ed assimilate;
4) macchinari ed attrezzature necessarie per il ciclo di lavorazione;
5) scorte di materie prime e semilavorati, nella misura massima del 40% dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili;
6) addestramento di manodopera aggiuntiva, se locale, nella misura massima del 5% dell'ammontare degli investimenti ammissibili.

2. Nel caso in cui al n. 2 del precedente comma il valore del terreno sarà de terminato secondo le tabelle U.T.E., ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n.865, nei Comuni dotati di strumento urbanistico e dei piani di cui all'art. 27 della stessa legge se trattasi di area ceduta dal comune o in base al valore dichiarato nell'atto pubblico di acquisto dei comuni sprovvisti di tali strumenti.

Art. 5
(Contributi a fondo perduto)

1. Al fine di favorire l'aumento della produzione artigiana e dello smercio dei prodotti dell'artigianato, la Regione può concedere alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane, iscritti negli albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, operanti in Calabria, contributi a fondo perduto nei limiti degli stanziamenti in bilancio e comunque in misura non superiore al 45% della spesa ritenuta ammissibile:

- per la costruzione, il rinnovo e lo ampliamento dei laboratori artigiani
- per l'acquisto, l'ammodernamento e la messa in opera dei macchinari.

2. La misura del contributo può essere elevata fino al 65% per i consorzi fra imprese artigiane e cooperative artigiane.

3. Per la parte di spesa relativa al macchinario ed alle attrezzature fabbricati da industrie ubicate in Calabria, il contributo di cui al primo comma può essere concesso nella misura del 60% per le singole imprese artigiane e nella misura del 75% per le cooperative artigiane e per i consorzi fra imprese artigiane.

4. I contributi a fondo perduto di cui alla presente legge sono compatibili con agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali, ma non sono cumulabili con i contributi concessi o erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma del T.U. della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6
(Procedura per la concessione dei benefici)

1. Le domande per ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere indirizzate alla Regione Calabria - assessorato all'artigianato - e presentate alla commissione provinciale per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 nella cui circoscrizione è prevista la realizzazione dell'investimento.

2. Le domande, in carta legale, devono essere corredate dei seguenti elaborati:

1) progetto o programma di massima che si intende attuare;
2) preventivo sommario di spesa o fatture quietanzate per quanto già realizzato;
3) relazione illustrativa atta a dimostrare l'idoneità tecnica ed economica dell'iniziativa.

3. Le cooperative artigiane ed i consorzi fra imprese artigiane dovranno altresì esibire copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Per l'esercizio 1974 le domande devono essere presentate entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per gli esercizi successivi le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Alla concessione dei benefici possono essere ammesse le impresa che abbiano già eseguito o iniziato investimenti rientranti nelle finalità della presente legge in data successiva al 31 dicembre 1972.

6. Le commissioni provinciali per l'artigianato dovranno trasmettere le domande entro 15 giorni dalla loro presentazione alla Regione Calabria - assessorato all'artigianato, con la certificazione della iscrizione del richiedente all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 e darne notizia al sindaco del comune nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'investimento.

7. Il sindaco, nel termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione, dovrà far pervenire il proprio parere sulla pratica all'assessorato all'artigianato.

8. L'assessorato all'artigianato, avvalendosi della collaborazione delle commissioni provinciali per l'artigianato, cura l'istruttoria delle domande, valutando la validità tecnica ed economica dell'iniziativa, i riflessi occupazionali ed il coordinamento con le altre attività economiche presenti nella Regione ed accerta che i benefici richiesti, cumulandosi con altri eventualmente goduti in attuazione di altre leggi regionali o statali, non superino il 100% degli investimenti ammissibili.

9. I benefici sono concessi, con preferenza per i settori più direttamente collegati alle risorse produttive, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa sentita la commissione consiliare competente. Le deliberazioni sono assunte bimestralmente.

10. Il provvedimento del Presidente della Giunta stabilisce le modalità di concessione.

11. Il contributo di cui all'art. 1 è corrisposto dalla Regione direttamente all'istituto di credito mutuante, che provvederà di conseguenza ad adeguare i piani di ammortamento.

12. I contributi di cui all'art. 5 sono erogati per stato di avanzamento dei lavori, accertati dall'assessorato all'artigianato su richiesta del beneficiario

13. In caso di mancata attuazione della iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nel decreto di concessione, le provvidenze di cui alla presente legge vengono revocate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta medesima, e l'amministrazione regionale provvede al recupero delle somme eventualmente erogate.

14. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, l'assessorato all'artigianato relaziona alla commissione consiliare di politica sociale sullo stato di realizzazione delle iniziative finanziate dalla Regione.

Art. 7
(Vincoli)

1. Gli impianti, i macchinari e le attrezzature ammessi a contributo sono soggetti al vincolo della utilizzazione nell'ambito della impresa beneficiaria per un quinquennio a far data dalla riscossione del contributo.

2. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente o il trasferimento dell'impresa fuori della Calabria importa la decadenza dai benefici e l'obbligo della restituzione del contributo ottenuto, in misura proporzionale al periodo non decorso del quinquennio.

3. La decadenza è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa e l'amministrazione regionale provvede al recupero della somma erogata.

Art. 8
(Esclusione e revoca dei benefici)

1. Non sono ammesse al contributo le imprese che non osservano nei confronti di lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi regionali o provinciali.

2. Qualora l'inosservanza della suddetta disciplina e delle suddette condizioni sia accertata dopo la concessione del contributo, si applica il penultimo comma del precedente art. 6.

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge,è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974è istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica IV - il Capitolo 337 con denominazione "Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti da imprese artigiane singole od associate" e con lo stanziamento di lire 100 milioni, da prelevarsi mediante diminuzione del fondo iscritto al Capitolo 401 - Titolo II - Sezione V Rubrica I - del predetto stato di previsione, "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", che presenta la necessaria disponibilità.

3. L'onere di lire 100 milioni relativo all'esercizio finanziario 1974 fa carico al sopracitato Capitolo 337 e quello di lire 200 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, graverà sulla quota parte spettante alla Regione sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1970, n. 281 e con imputazione al corrispondente Capitolo.

4. Per la costituzione del fondo previsto dall'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974è istituito, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica I - il Capitolo 338 con la denominazione"Fondo garanzie fideiussorie" e con lo stanziamento di lire 100 milioni da prelevarsi mediante diminuzione del fondo iscritto al Capitolo 401 - Titolo II - Sezione V - Rubrica I del predetto stato di previsione, "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", che presenta la necessaria disponibilità.

6. L'onere di lire 100 milioni relativo all'esercizio finanziario 1974 fa carico al sopracitato Capitolo 338 e quello di lire 200 milioni,per ciascuno degli esercizi finanziari successivi graverà sulla quota parte spettante alla Regione sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1970, n. 281 e con imputazione al corrispondente Capitolo.

7. Per gli interventi previsti dall'articolo 5 della presente legge,è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974è istituito, al Titolo II - Sezione II - Rubrica IV -, il Capitolo 339 con la denominazione: "Contributi a fondo perduto alle imprese artigiane operanti in Calabria" e con lo stanziamento di lire 650 milioni da prelevarsi mediante diminuzione del fondo iscritto al Capitolo 401 del predetto stato di previsione, "Fondo per far fronte agli oneri di pendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", che presenta la necessaria disponibilità.

9. L'onere di lire 650 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1974, fa carico al sopra indicato Capitolo 339 e quello di lire 650 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari successivi graverà sulla quota parte spettante alla Regione sul fondo comune di cui allo art. 8 della legge 10 maggio 1970, n.281 e con imputazione al corrispondente Capitolo.

10. Le somme stanziate, che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate negli esercizi cui si riferiscono, e le somme che si rendessero disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della costituzione e dell'articolo 35 dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.