LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 19
Interventi straordinari in materia di assistenza scolastica per l'anno 1973-74.
(Pubbl. Uff. 20 dicembre 1973, n. 43)Art. 1
1. In attesa che la materia per l'assistenza scolastica organicamente disciplinata dalla legislazione regionale ed allo scopo di intervenire tempestivamente nel suddetto campo la Giunta regionale è autorizzata, limitatamente all'anno scolastico 1973/74 ad effettuare, in favore degli alunni frequentanti le scuole della regione, gli interventi sottospecificati e nei limiti delle spese a fianco di ciascuno indicata:
1) - a) Contributi per acquisto di libri e sussidi didattici in favore degli alunni, in condizioni di bisogno frequentanti le scuole medie statali nella misura di:
L.30.000 per gli alunni frequentanti le prime classi;
L.15.000 per gli alunni frequentanti le seconde classi;
L.12.000 per gli alunni frequentanti le terze classi.. L.1.600.000.000b) Contributo di L.15.000 per acquisto di libri e sussidi didattici in favore degli alunni in condizioni di bisogno, frequentanti le scuole medie superiori statali, esclusi gli alunni degli istituti professionali di Stato L. 350.000.000
Gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere disposti dalla Giunta regionale in favore degli alunni frequentanti le scuole medie autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che versino in stato di bisogno e ne facciano richiesta, tramite il comune di residenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Gli interventi della Giunta regionale non possono superare l'1% della somma stanziata per la lettera a) e il 4% di quella stanziata per la lettera b).
2) - a) Trasporto gratuito per i bambini delle scuole materne statali fino al 31-12-1973.. L. 20.000.000
b) Trasporto gratuito in favore degli alunni delle scuole dell'obbligo fino al 31-12-1973 L. 80.000.000c) Trasporto gratuito in favore degli alunni frequentanti gli istituti professionali di Stato fino al 31- 12-1973 L. 100.000.000
d) Contributi ai comuni per rimborso spese di trasporto agli alunni in condizioni di bisogno, frequentanti le scuole medie superiori ubicate in comuni diversi da quello di residenzafino al 31-12-1973 L. 150.000.000
e) Contributi da concedere ai comuni ed agli istituti professionali di Stato per l'acquisto di scuolabus per effettuare trasporti scolastici fino al 31-12-1973 L. 600.000.000
3) - a) Refezione ed assistenza scolastica varia in favore dei bambini frequentanti la scuola materna statale per 1.200 sezioni fino al 31-12-1973 L. 270.000.000
b) Refezione ed assistenza scolastica varia a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo fino al 31-12-1973 L. 410.000.000
4) - a) Posti gratuiti e semigratuiti a favore degli alunni residenzializzati nei convitti annessi agli istituti tecnici professionali di Stato fino al 31-12-1973 L. 220.000.000
5) - a) Sussidi scolastici ed assistenza varia per gli alunni degli istituti professionali di Stato e tecnici e libri e tasse per gli alunni degli istituti professionali di Stato fino al 31-12-1973 L. 200.000.000
Art. 2
1. La somma prevista per gli interventi di cui al punto 1 - lettera a) del precedente art.1 è assegnata alle casse scolastiche in relazione al numero degli alunni frequentanti la scuola medesima.
2. La somma prevista per gli interventi di cui al punto 1 - lettera b) del precedente art. 1 è assegnata alle casse scolastiche in proporzione agli aventi diritto inclusi nelle graduatorie compilate secondo i successivi articoli Il consiglio della cassa scolastica di ciascun istituto provvederà, per gli interventi di cui al precedente comma, a compilare la graduatoria degli aventi diritto al beneficio e ad effettuare gli interventi relativi di cui ai punti 1 - lettera a) e 1 - lettera b) dell'art. 1.
Art. 3
1. La somme stanziate per gli interventi previsti ai punti 2 - lettera a) e lettera b) del precedente art. 1, sono utilizzate per la concessione ai comuni di contributi, da determinarsi in proporzione diretta al numero degli alunni che devono usufruire del servizio ed al la distanza media tra l'abitazione degli alunni e la scuola.
Art. 4
1. La somma prevista per gli interventi di cui al punto 2 - lettera c) del precedente art. 1 è utilizzata mediante la concessione, agli istituti professionali di Stato, di contributi da determinarsi in relazione al numero degli alunni che devono usufruire del servizio.
Art. 5
1. La somma stanziata per gli interventi di cui al punto 2 - lettera d) del precedente art. 1 è utilizzata per la con cessione ai comuni di contributi da determinarsi in proporzione diretta al numero degli alunni interessati ed alla distanza chilometrica tra le località di residenza e la località sede della scuola più vicina.
Art. 6
1. L'80% della somma prevista per gli interventi di cui al numero 2 - lettera e) del precedente art. 1 è ripartita in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascuna provincia della Calabria. Il restante 20% della somma stanziata per il medesimo punto 2 - lettera e) del predetto art. 1,è ripartito in misura proporzionale al numero degli istituti professionali di Stato funzionanti in ciascuna provincia.
2. Nell'ambito della quota assegnata a ciascuna provincia la Giunta regionale provvede a compilare la graduatoria dei comuni richiedenti il contributo, secondo i seguenti criteri di priorità:
- situazione orografica del comune;
- distribuzione popolazione residente su territorio;
- distanza della scuola dalle località da collegare;
- esistenza dei servizi pubblici di linea;
- esigenze di consolidamenti della scuola elementare.3. Per i contributi da concedere agli istituti professionali di Stato, la graduatoria è compilata in base ai seguenti criteri di priorità: - istituti sforniti di scuolabus; - percentuale di alunni che non usufruiscono del servizio.
I contributi sono concessi a totale copertura della spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 7
1. La somma prevista per gli interventi di cui al punto 3 - lettera a) del precedente art. 1 è utilizzata per la concessione ai comuni di contributi nella misura di L.225.000 per sezione.
Art. 8
1. La somma prevista per gli interventi di cui al punto 3 - lettera d) del precedente art. 1 è utilizzata per la con cessione ai comuni di contributi, da determinarsi in relazione alle seguenti percentuali:
1) 40% per le scuole a tempo pieno;
2) 40% per le scuole che nell'anno precedente hanno usufruito della refezione, con particolare riferimento a quelle che svolgono attività integrative;
3) 20% per le scuole che intendono realizzare attività integrative.Art. 9
1. I fondi di cui agli articoli 7 e 8 so no accreditati ai comuni e sono gestiti secondo programmi concordati con i patronati scolastici.
2. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente i comuni si devono avvalere dei patronati scolastici.
Art. 10
1. La somma prevista per gli interventi di cui al punto 4 - lettera a) del precedente art. 1 è assegnata agli istituti tecnici e professionali della regione in proporzione al numero degli iscritti di ciascun istituto.
2. Alla concessione del beneficio in favore degli alunni provvede il consiglio di amministrazione di ciascun istituto in base alla graduatoria compilata tenendo conto dei seguenti elementi familiari:
- capo famiglia disoccupato;
- capo famiglia con lavoro saltuario o inabile al lavoro o emigrato;
- carico di famiglia;
- difficoltà logistiche.Art. 11
1. La somma prevista per gli interventi di cui al punto 5 - lettera a) del precedente art. 1, è assegnata agli istituti della Regione in relazione al numero degli alunni iscritti in ciascun istituto.
Art. 12
1. Ai fini della presente legge si considerano sussistere le disagiate condizioni economiche quando l'ultimo reddito definito o dichiarato, se di ammontare superiore a quello precedentemente definito, ai fini dell'imposta complementare della famiglia dello alunno, non superi:
- L.2.000.000 con una persona a carico.
2. Per ogni altra persona a carico si aggiungono L.100.000.
3. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni fino al 26 anno di età qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri, ovvero di età superiore se riconosciuti inabili ad ogni proficuo lavoro.
Art. 13
1. Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dalla presente legge devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della stessa.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad impartire, nell'ambito dei criteri fissati dalla legge, le istruzioni necessarie per l'attuazione della medesima.
Art. 14
1. Gli enti destinatari dei contributi sono tenuti a fornire, alla Regione, il rendiconto particolareggiato delle spese.
Art. 15
1. Per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L.4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.
Art. 16
1. Alla copertura dell'onere di lire 4.000.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5681 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario.
Art. 17
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:
IN DIMINUZIONE
Cap. 5681 - Sez. V - Rubr. 7 - Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione L. 4.000.000.000
Totale variazioni in diminuzione L. 4.000.000.000
IN AUMENTO E MODIFICA NELLA DENOMINAZIONE
SEZIONE IV - RUBRICA 5
Cap. 4730 - Contributi per acquisto di libri e sussidi didattici in favore degli alunni frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato L. 1.600.000.000
Cap. 4731 - Contributo di L. 15.000 per acquisto di libri e sussidi didattici in favore degli alunni in condizioni di bisogno, frequentanti le scuole medie superiori statali esclusi gli alunni degli istituti professionali di Stato L. 350.000.000
DI NUOVA ISTITUZIONE
SEZIONE IV - RUBRICA 2
Cap. 4741 - Contributi per il trasporto gratuito dei bambini delle scuole materne statali L. 20.000.000
Cap. 4742 - Contributi per istituire la refezione e per l'assistenza scolastica varia in favore dei bambini frequentanti la scuola materna statale per 1.200 sezioni L. 270.000.000
SEZIONE IV - RUBRICA 4
Cap. 4743 - Posti gratuiti e semigratuiti a favore degli alunni residenzializzati nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato ed agli istituti tecnici L. 220.000.000
Cap. 4744 - Sussidi scolastici ed assistenza varia per gli alunni degli istituti professionali e tecnici; libri e tasse per gli alunni degli istituti professionali di Stato L. 200.000.000
SEZIONE IV - RUBRICA 5
Cap. 4745 - Contributi per il trasporto gratuito in favore degli alunni della scuola dell'obbligo L. 80.000.000
Cap. 4746 - Contributi per il trasporto gratuito in favore degli alunni frequentanti gli istituti professionali di Stato L. 100.000.000
Cap. 4747 - Contributi da concedere ai comuni ed agli istituti pro fessionali per l'acquisto di scuolabus per effettuare trasporti scolastici L. 600.000.000
Cap. 4748 - Contributi per la refezione ed assistenza scolastica varia a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e delle scuole a tempo pieno L. 410.000.000
Cap. 4749 - Contributi ai comuni per rimborso spese di trasporto agli alunni in condizioni di bisogno, frequentanti le scuole medie superiori ubicate in comuni diversi da quello di residenza L. 150.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione L. 4.000.000.000
Art. 18
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.