LEGGE REGIONALE 30 agosto 1973, n. 14
Misure di protezione delle coste in attesa della approvazione del Piano Urbanistico
Regionale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 30 agosto 1973, n. 14)
Art. 1
1. Fino all'approvazione del piano urbanistico regionale, che dovrà fra
l'altro prevedere i criteri e i limiti di utilizzazione delle zone di cui alla presente
legge, è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per
non oltre due anni dalla stessa, eseguire, nel territorio dei Comuni non provvisti di
piano regolatore generale, costruzioni all'interno del demanio marittimo e entro una zona
di 150 metri dal demanio medesimo o dal ciglio dei terreni eleva ti sul mare.
2. Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutte le opere per le quali è
necessaria la licenza di cui allo art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modificazioni.
3. Sono ammesse deroghe limitatamente ai casi di impianti pubblici o di interesse
pubblico.
4. L'autorizzazione è accordata dal Sindaco su conforme deliberazione del Consiglio
comunale previi nullaosta della Soprintendenza ai Monumenti ed alle Gallerie della
Calabria e del Consiglio regionale.
Art. 2
1. Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo, le licenze di
costruzione relative alle opere colpite dal divieto decadono, salvo che le costruzioni
siano state legittimamente iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge e vengano completate in ogni loro parte entro un anno dalla data di inizio.
Art. 3
1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste
nella legislazione urbanistica nazionale.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno
del la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.