LEGGE REGIONALE 20 agosto 1973, n. 10
Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Calabria.
(Pubbl in Boll.Uff. 28 agosto 1973, n. 26)

 

Art. 1
(Istituzione del servizio di tesoreria)

1. E' istituito il servizio di tesoreria della Regione Calabria.

Art. 2
(Affidamento del servizio.)

1. Il servizio di tesoreria è affidato dalla Giunta regionale a licitazione privata, sulla base del capitolato speciale approvato dal Consiglio e con apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico ovvero ad una azienda di credito che amministra fondi di terzi per importo non inferiore a 300 miliardi di lire ed avente patrimonio, in capitale versato e riserve, non inferiore a 4 miliardi ovvero ad un consorzio costituito dai suddetti enti.

2. Sono ammessi alla licitazione gli istituti o le aziende di cui al 1 comma operanti nella Regione e che singolarmente o associati fra loro, abbiano sportelli in Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Art. 3
(Capitolato speciale.)

1. Il capitolato speciale di cui al primo comma dell'art. precedente è predisposto dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e deve comunque contenere disposizioni in ordine alla convenzione alla durata e alle spese della stessa, alla custodia e all'amministrazione dei beni, ai locali e all'oratorio del servizio, alle riscossioni e ai pagamenti, ai mutui e alle anticipazioni, ai registri contabili, alle verifiche, alle autorizzazioni a firmare, ai compensi e ai rimborsi spese e alla vigilanza.

2. In particolare il capitolato deve prevedere l'affidamento del servizio sulla base delle offerte circa:

1) a - il tasso di interesse attivo sulle giacenze;
b - il tasso di interesse attivo sul le giacenze temporaneamente vincolate;
c - la valuta per i versamenti su piazza;
d - la valuta per i prelevamenti su piazza;
e - la valuta per gli incassi fuori piazza;
f - la valuta per i prelevamenti fuori piazza;
g - il giroconto su giri fra diversi conto correnti aperti a nome della Regione;
h - i compensi eventualmente richiesti per l'espletamento del servizio;
i - gli ulteriori servizi che il Banco può offrire all'Amministrazione regionale e gli eventuali
compensi richiesti;
l - i tassi di interesse, la valuta, il giroconto e i rimborsi spese sull'eventuale deposito di conto corrente del fondo economato o di altri conti;

2) l'assolvimento del servizio nella Regione, in Italia e all'Estero;

3) l'importo massimo dei mutui, dei prestiti e delle anticipazioni eventualmente contratti dalla Regione, a norma e nei limiti di legge, e del relativo tasso d'interesse passivo;

4) l'importo massimo di partecipazione a società finanziarie regionali.

Art. 4
(Convenzione)

1. La convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione e l'istituto di credito aggiudicatario del servizio di tesoreria, e di cui il capitolato speciale costituisce parte integrante, è predisposta ed approvata dalla Giunta regionale, e stipulata dal Presidente della Giunta ed è vincolante dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5
(Entrata in vigore della legge.)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.