REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce principi e procedure per la gestione e il controllo delle risorse finanziarie di spettanza del Consiglio regionale.

Articolo 2

Autonomia del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, da esercitarsi nelle forme e nei limiti dello Statuto della Regione e del Regolamento interno del Consiglio.

Articolo 3

Ripartizione di competenze tra organi di indirizzo ed organi di gestione

1. In conformità ai principi desumibili dalla normativa nazionale e dalla disciplina regionale, agli organi elettivi spettano i poteri di indirizzo e di controllo; ai dirigenti, i poteri di gestione.

2. Nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento interno, l’Ufficio di Presidenza, anche sulla base delle proposte dei responsabili delle strutture organizzative di livello dirigenziale generale del Consiglio:

a) definisce gli obiettivi, determina i programmi, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive per l’azione amministrativa e la gestione;

b) ripartisce le risorse umane e materiali tra le strutture organizzative di livello dirigenziale generale;

c) assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale quota parte del bilancio del Consiglio, commisurata al fabbisogno necessario per lo svolgimento dei programmi e delle attività di competenza, tenuto conto degli oneri per il personale e per le risorse materiali;

d) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria agli obiettivi ed alle direttive, avvalendosi del Nucleo di valutazione previsto dall’ articolo 3 della legge 13 maggio 1996, n. 8.

3. Ai dirigenti compete la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e materiali e di controllo.

4. I dirigenti sono responsabili dei risultati della gestione ai sensi dell’articolo 66.

Articolo 4

Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario ha la durata dell’anno solare.

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA

Capo I

BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

Articolo 5

Bilancio preventivo e conto consuntivo

1. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dispone, nell’ambito dello stanziamento previsto dal bilancio della Regione, di un proprio bilancio autonomo, che amministra attraverso l’Ufficio di Presidenza. Alla fine dell’esercizio, il Consiglio approva il conto consuntivo, contenente i risultati della gestione.

Articolo 6

Formazione del bilancio preventivo annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il responsabile di ciascuna struttura organizzativa di livello dirigenziale generale propone gli obiettivi e i programmi per l’anno successivo, commisurando ad essi il fabbisogno finanziario, comprensivo pure delle somme occorrenti per l’acquisto di beni e servizi.

2. L’Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto delle proposte di cui al comma 1, delibera, entro il 31 luglio, il progetto di bilancio preventivo interno del Consiglio, assieme alla relazione previsionale e programmatica di cui al comma 5, relativi all’esercizio successivo.

3. Sulla base della deliberazione di cui al comma precedente, l’Ufficio di Presidenza chiede alla Giunta che sia iscritta nel progetto di bilancio della Regione la somma complessiva necessaria per il funzionamento del Consiglio.

4. L’Ufficio di Presidenza, entro il 30 settembre, presenta il progetto di bilancio preventivo, corredato della relazione previsionale e programmatica, del parere della Conferenza dei Capigruppo e della relazione annuale del Collegio dei revisori dei conti, al Consiglio che, lo approva entro il 30 novembre.

5. La relazione previsionale e programmatica indica gli obiettivi e i programmi assegnati alle varie strutture organizzative di livello dirigenziale generale, esplicitando le correlazioni tra detti obiettivi e programmi e i criteri adottati per la formulazione delle previsioni. La relazione previsionale e programmatica contiene inoltre indicazioni dei fabbisogni di beni e servizi e di eventuali assunzioni di personale, nonché gli indicatori di efficacia, economicità e di efficienza da utilizzare per la valutazione dei risultati.

Articolo 7

Ordinamento del bilancio preventivo

l. Il bilancio annuale é composto:

- dallo stato di previsione delle entrate;

- dallo stato di previsione delle spese;

- dal quadro riassuntivo.

2. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

3. Il bilancio indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

a) l’ammontare presunto dei residui attivi o dei residui passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

4. Tra le entrate o le spese di cui alla lettera b) del precedente comma é iscritto l’eventuale saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio precedente. Tra le entrate di cui alla lettera c) é iscritto altresì l’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. Formano oggetto di approvazione del Consiglio solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

Articolo 8

Stanziamenti di competenza

1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che in base alle leggi vigenti e ai programmi decisi dall’Ufficio di Presidenza, e indicati nella relazione previsionale e programmatica, si prevede che daranno luogo nel corso dell’esercizio di competenza cui si riferisce il bilancio a impegni di spesa a carico dello stesso esercizio.

Articolo 9

Stanziamenti di cassa

1. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che il Consiglio prevede di dovere effettuare nell’esercizio cui si riferisce il bilancio, in conseguenza degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dei nuovi impegni assunti nell’esercizio in corso.

 

 

Articolo 10

Equilibrio del bilancio di competenza

1. Il totale delle spese di cui é autorizzato l’impegno nell’esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.

Articolo 11

Equilibrio del bilancio di cassa

1. Il totale delle autorizzazioni di cassa non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Articolo 12

Unità, universalità e integrità del bilancio

1. E’ vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, salvi i casi consentiti dalla legge.

2. E’ vietata inoltre l’assegnazione di proventi per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi riscossi per conto di enti e destinati ad uno scopo determinato.

3. Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo, senza alcuna riduzione delle spese di riscossione o altre spese connesse alle entrate. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio al lordo, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

4. I conti delle gestioni autonome previste dalla legge costituiscono allegati al bilancio del Consiglio.

Articolo 13

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate del Consiglio sono ripartite in:

Titolo I - Fondi provenienti dal bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio;

Titolo II - Entrate compensative e varie;

Titolo III - Partite di giro;

2. Le spese del Consiglio sono così ripartite:

Titolo I - Spese correnti, suddiviso nei seguenti capitoli:

a) spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale, distinte in separati articoli;

b) spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;

c) spese postali, telefoniche, telematiche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca e in genere di economato; spese di attrezzatura e di arredamento;

d) spese per il trattamento del personale addetto al Consiglio regionale, distinte in spese per il trattamento fisso e spese per il trattamento accessorio. In appositi articoli sono iscritte le spese concernenti le strutture speciali, distintamente per il trattamento fisso e il trattamento accessorio;

e)spese per il funzionamento dei gruppi consiliari;

f)compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni, seminari, patrocinio, indagini conoscitive, studi e ricerche;

Titolo II- Spese compensative e varie;

Titolo III - Partite di giro.

3. In appositi capitoli di spesa sono iscritti il fondo di riserva per le spese obbligatorie e il fondo di riserva per le spese impreviste.

4. A tali previsioni di spesa corrispondono, in entrata, gli importi messi a disposizione del Consiglio dal bilancio regionale, nonché le eventuali entrate proprie.

5. Ciascun capitolo é suddiviso in articoli, secondo criteri analitici e funzionali. Gli articoli sono numerati progressivamente nell’ambito di ciascun capitolo.

Articolo 14

Fondi di riserva

1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie ha la funzione di integrare le dotazioni dei capitoli concernenti spese aventi natura obbligatoria in base alla legislazione vigente, che si rivelino insufficienti.

2. Sono considerate spese obbligatorie quelle indicate nelle lettere a), c), d), e) e f) del comma 2 dell’ articolo. 13, nonché quelle relative ai residui passivi eliminati dalle scritture per perenzione amministrativa e reclamati dai creditori.

3. Il fondo di riserva per le spese impreviste ha la funzione di far fronte a spese aventi carattere di imprescindibilità e improrogabilità per le quali non esistano in bilancio le necessarie dotazioni finanziarie.

Articolo 15

Esercizio provvisorio

1. Quando l’approvazione del bilancio preventivo del Consiglio non intervenga prima dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio regionale può autorizzare la gestione provvisoria del bilancio, con le stesse forme, la stessa durata e gli stessi effetti previsti per il bilancio della Regione.

2. Ove il bilancio della Regione non venga approvato nei termini di legge, trova applicazione l'articolo 103, comma 2, del Regolamento interno.

Articolo 16

Assestamento del bilancio

1. Intervenuta l’approvazione del conto consuntivo di cui all’articolo 41, il Consiglio, con le procedure previste dal precedente articolo 6, provvede all’aggiornamento dell’ammontare dei residui presunti al termine dell’esercizio precedente, previsti dal comma 3, lettera a), dell’articolo 7, nonché del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio precedente e dell’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, di cui al comma 4 del citato articolo 7

2. Con le stesse procedure, il Consiglio può disporre le variazioni che ritiene opportune, fermi restando i vincoli di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

Articolo 17

Variazioni di bilancio

1. Alle variazioni di bilancio che comportano aumenti o diminuzioni del fabbisogno totale e agli storni di fondi da un capitolo all’altro, il Consiglio provvede con le procedure previste dal precedente articolo 6.

2. Alle variazioni da un articolo all’altro dello stesso capitolo provvede l’Ufficio di Presidenza con propria deliberazione.

3. L’Ufficio di Presidenza provvede inoltre ad effettuare le variazioni compensative mediante prelevamento dai fondi di riserva e contestuale incremento degli stanziamenti dei pertinenti capitali.

Capo II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 18

Provvista dei fondi per il funzionamento del Consiglio

1. Intervenuta l’approvazione del bilancio della Regione, la Giunta dispone, in conformità all’articolo 103 del Regolamento interno del Consiglio, il versamento della somma iscritta in bilancio per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 19

Procedura di acquisizione delle entrate

1. L’acquisizione delle entrate di pertinenza del Consiglio avviene attraverso le seguenti fasi:

a) accertamento;

b) riscossione;

c) versamento.

Articolo 20

Accertamento delle entrate

1. L’entrata è accertata quando il Consiglio, appurata la ragione del suo credito e la persona debitrice, iscrive come competenza dell’esercizio finanziario l’ammontare del credito che viene a scadenza nell’anno.

2. Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l’accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione dell’Ufficio di Presidenza.

3. L’accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio.

4. A tal fine la relativa documentazione è comunicata al responsabile della Ragioneria.

5. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Articolo 21

Riscossione e versamento delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall’istituto di credito che, ai sensi del successivo articolo 34, gestisce il servizio di tesoreria, mediante reversali di incasso.

2. Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire all’istituto di credito di cui al comma 1 non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione.

3. Il Tesoriere non può ricusare l’esazione di somme che vengono pagate in favore del Consiglio senza la preventiva emissione di reversali d’incasso, salvo a richiedere subito la regolarizzazione contabile.

4. Le reversali d’incasso, numerate in ordine progressivo e munite del codice informatico del capitolo, devono essere firmate dal dirigente della competente struttura organizzativa e dal responsabile della Ragioneria.

5. Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell’esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui.

6. Le reversali d’incasso non riscosse entro il termine dell’esercizio vengono restituite dal Tesoriere per la eventuale riscossione in conto residui.

Articolo 22

Contenuto dell’ordine di incasso

1. Ogni ordinativo di incasso deve contenete le seguenti indicazioni:

a) l’esercizio cui si riferisce l’entrata;

b) il numero progressivo;

c) il capitolo e l’articolo cui si riferisce l’entrata;

d) il nome e il cognome o la ragione sociale del debitore;

e) la causale del versamento;

f) l’importo in lettere ed in cifre;

g) il luogo e la data di emissione.

Capo III

GESTIONE DELLE SPESE

Articolo 23

Procedura di erogazione delle spese

1. L’erogazione delle spese di competenza del Consiglio avviene attraverso le seguenti fasi, che possono essere in tutto o in parte simultanee:

a) l’assegnazione di fondi;

b) la prenotazione dell’impegno;

c) l’impegno;

d) la liquidazione;

e) l’ordinazione;

f) il pagamento.

Articolo 24

Assegnazione di fondi e prenotazione dell’impegno

1. I dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale determinano e assegnano tempestivamente gli importi che i dirigenti delle strutture possono prenotare ed impegnare singolarmente, con riferimento agli obiettivi ed ai programmi deliberati dall’Ufficio di Presidenza e dei progetti loro attribuiti.

2. I dirigenti delle strutture possono procedere alla prenotazione di impegni mediante propri provvedimenti, contenente data, firma, numero progressivo, denominazione della struttura, ammontare presunto della spesa, indicazione del capitolo e dell’articolo.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 devono essere trasmessi alla Ragioneria che può formulare osservazioni in ordine all’esatta imputazione della spesa ed alla disponibilità dei fondi. In mancanza di osservazioni, la prenotazione si intende regolare.

4. Di ogni prenotazione é responsabile il dirigente della struttura che l’ha disposta.

Articolo 25

Impegno di spesa

1. L’impegno di spesa é regolarmente assunto quando, a seguito del perfezionamento della relativa obbligazione, é possibile determinare l’ammontare del debito, la causale e la individuazione del creditore.

2. I dirigenti delle strutture impegnano e ordinano le spese, attraverso proprie determinazioni, nei limiti degli stanziamenti delle risorse assegnate.

3. L’atto di impegno, corredato della documentazione giustificativa, deve essere trasmesso, entro cinque giorni alla Ragioneria che, verificatane la regolarità contabile e la copertura finanziaria, vi appone il visto e ne dispone la registrazione nelle scritture contabili.

4. In caso di errata imputazione della spesa o di indisponibilità di fondi, la Ragioneria restituisce, non vistato, l’atto di impegno al dirigente competente.

Articolo 26

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione consiste nella determinazione dell’identità del creditore e dell’ammontare esatto del debito scaduto, sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.

2. La liquidazione compete al dirigente che ha disposto l’impegno della spesa, previo accertamento, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici, della regolarità della prestazione e rispondenza della stessa a requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuiti.

3. L’atto di liquidazione é corredato dei documenti giustificativi e dell’attestazione di cui al comma precedente.

Articolo 27

Pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese è ordinato, entro i limiti delle autorizzazioni di cassa, mediante l’emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e muniti del codice informatico del capitolo, tratti sull’istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria.

2. L’ordinativo di pagamento, firmato dal dirigente della struttura, è trasmesso alla Ragioneria che, previa verifica della regolarità dell’impegno e dell’atto di liquidazione, nonché della corretta compilazione dello stesso, emette relativo mandato.

3. I mandati non pagati entro il termine dell’esercizio sono restituiti dal Tesoriere per l’eventuale pagamento in conto residui.

4. E' vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente al Consiglio.

Articolo 28

Ordinativi di pagamento

1. Gli ordinativi di pagamento, sia individuali che collettivi, devono contenere i seguenti elementi:

a) l’esercizio cui si riferisce la spesa;

b) il numero progressivo;

c) il capitolo e l’articolo cui va imputata la spesa;

d) il nome e il cognome o la ragione sociale del creditore;

e) gli estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con l’indicazione dell’esercizio di provenienza;

f) la causale dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa;

g) l’ammontare della somma dovuta in lettere ed in cifre;

h) la tesoreria ed il luogo in cui va fatto il pagamento;

i) il luogo e la data di emissione.

2. L’emissione dei mandati deve avvenire in ordine strettamente cronologico.

3. Con lo stesso mandato non possono disporsi pagamenti imputabili a capitoli differenti o a diversi articoli di bilancio.

Articolo 29

Archiviazione dei mandati di pagamento

1. Il Tesoriere rimette mensilmente i mandati estinti alla Ragioneria che, ricevuta copia degli stessi, vi allega gli atti di impegno, di liquidazione e ogni altro documento giustificativo della spesa e ne cura la conservazione per la compilazione del conto consuntivo e l’espletamento dei controlli.

Articolo 30

Pagamento di spese fisse

1. Al pagamento delle spese con carattere di periodicità si può provvedere mediante ruoli di spesa fissa che devono comunque contenere gli elementi di cui all’articolo 28.

Articolo 31

Compiti della Ragioneria

1. Spettano alla Ragioneria i seguenti compiti:

a) tenuta delle scritture contabili;

b) predisposizione, d’intesa con i dirigenti preposti alle strutture organizzative di livello dirigenziale generale, del bilancio preventivo, dei relativi provvedimenti di variazione e del conto consuntivo;

c) registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, previa verifica della loro regolarità contabile;

d) emissione dei mandati di pagamento;

e) segnalazione di eventuali deficit di bilancio;

f) predisposizione, su richiesta dell’Ufficio di Presidenza, di rapporti periodici sull’andamento della gestione;

g) trasmissione alla tesoreria della copia del bilancio preventivo;

h) compilazione del verbale di chiusura della contabilità entro il 28 febbraio;

i) svolgimento di ogni altra mansione prevista da leggi e regolamenti.

Articolo 32

Tenuta delle scritture contabili

1. Presso la Ragioneria sono tenute le seguenti scritture contabili:

  1. un partitario degli accertamenti, contenente la previsione iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo d’entrata;
  2. un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo di spesa;
  3. un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
  4. il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

2. Nei registri e nei documenti contabili non sono consentiti spazi in bianco, abrasioni, cancellazioni o lacerazioni, nonché interlinee e annotazioni a margine.

3. Le scritture contabili di cui al presente articolo possono essere sostituite da opportune registrazioni automatizzate.

4. Ogni correzione deve essere fatta in modo che rimanga visibile la parola o la cifra errata e deve recare l’autentica di chi l’ha eseguita.

Articolo 33

Spese di rappresentanza

1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza, ai sensi dell’articolo2, n. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, tutte le spese funzionali all’immagine esterna del Consiglio regionale ed inerenti ai fini istituzionali e rappresentativi del Consiglio stesso.

2. Rientrano in particolare tra le spese di rappresentanza:

a) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, in conformità alla consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi della Regione ed organi di altre amministrazioni pubbliche o soggetti che rappresentano formazioni sociali, economiche e culturali, nazionali ed internazionali;

b) forme di ristoro (pranzi, colazioni, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all’amministrazione;

c) forme di partecipazione, secondo gli usi, ad eventi luttuosi che colpiscano rappresentanti dell’Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni pubbliche o soggetti comunque collegati, in ragione della carica o dell’ufficio, ai fini istituzionali della Regione;

d) manifestazione di saluti o di auguri, anche accompagnate da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo, anche di soggetti estranei all’Amministrazione regionale, ma che rappresentano nella Regione altre pubbliche Amministrazioni.

3. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza oblazioni, sussidi, atti di beneficenza o comunque spese estranee alle esigenze della carica rivestita. Le stesse non devono in ogni caso risolversi in mere liberalità o in benefici aggiuntivi a favore dei dipendenti o dei componenti degli organi istituzionali o di altri organismi all'interno del Consiglio.

4. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale. Esse sono impegnate, liquidate e pagate in conformità a quanto previsto dagli articolo. 53, comma 5, e 54, comma 1, lett) d.

Capo IV

SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 34

Affidamento del Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria del Consiglio regionale é affidato ad un istituto di credito, mediante stipula di apposita convenzione preceduta da gara ad evidenza pubblica.

2. La convenzione ha la durata massima di cinque anni e non é tacitamente prorogabile.

Articolo 35

Obblighi del Tesoriere

1. Il Tesoriere riscuote le entrate, paga le spese e compie ogni altra operazione, connessa all’adempimento dei rapporti di credito o debito, previsti dalla normativa vigente in materia o dalla convenzione.

2. Il tesoriere è responsabile dei valori affidatigli, delle operazioni bancarie e di cassa che a lui fanno capo ed è tenuto alla presentazione del rendiconto annuale della gestione le cui consistenze finali devono risultare da apposito verbale di parificazione sottoscritto anche dal responsabile della Ragioneria.

3. Il tesoriere rende il conto della gestione entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

Articolo 36

Vigilanza sul Servizio di tesoreria

1. La vigilanza sulla regolarità del servizio di tesoreria é effettuata dalla Ragioneria, che relaziona periodicamente al Direttore generale competente in materia di bilancio e contabilità.

Articolo 37

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, se compatibili, le norme regionali in materia di servizio di tesoreria.

Capo V

CONTO CONSUNTIVO

Articolo 38

Risultanze della gestione

1. I risultati della gestione del bilancio del Consiglio regionale sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Consiglio regionale.

2. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto patrimoniale.

Articolo 39

Conto finanziario

1. Il conto finanziario espone:

a) le entrate di competenza dell’anno, previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell’anno, autorizzate, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

c) gli importi dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di riferimento;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo ed articolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo.

Articolo 40

Conto patrimoniale

1. Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio.

2. Esso pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l’incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

3. Sono vietate compensazioni fra partite dell’attivo e del passivo.

4. La redazione del conto patrimoniale comporta:

a) la tenuta e l’aggiornamento degli inventari secondo le modalità e procedure di cui agli articoli seguenti;

b) la conservazione degli atti e delle scritture concernenti il patrimonio;

c) l’utilizzo dei beni patrimoniali secondo criteri di economicità;

d) il controllo da parte del Collegio dei revisori, volto ad accertare l’attendibilità dei dati contenuti nel conto.

Articolo 41

Presentazione e approvazione del conto consuntivo

1. Lo schema di conto consuntivo, provvisto dell’attestazione circa la corrispondenza delle sue risultanze con le scritture contabili e corredato della relazione illustrativa, é predisposto dalla Ragioneria ed approvato, ai sensi dell’articolo 91 del Regolamento interno, dall’Ufficio di Presidenza, entro il 15 aprile di ogni anno.

2. La relazione illustrativa deve contenere una analisi particolareggiata dei risultati della gestione alla luce delle previsioni di bilancio e dei risultati dell’esercizio precedente. In particolare, la relazione deve esplicitare, anche attraverso gli indicatori di efficacia, economicità e di efficienza indicati nella relazione previsionale e programmatica, le correlazioni tra i dati di consuntivo dell’esercizio, i risultati conseguiti in termini di servizi resi e l’uso delle risorse umane e materiali, evidenziando gli scostamenti tra risultati e obiettivi, le relative cause, gli eventuali fattori di criticità e i possibili rimedi. La relazione illustrativa del conto consuntivo deve inoltre contenere informazioni sulla gestione del personale, raffrontandone i relativi dati con quelli dell’esercizio precedente, distintamente per il trattamento fisso e il trattamento accessorio, e specificando le eventuali assunzioni disposte nell’anno, i criteri di utilizzazione e gli indici di produttività. La relazione deve anche analizzare la gestione delle risorse materiali, comparando i dati di consuntivo dell’esercizio scaduto con quelli dell’esercizio precedente, avuto riguardo anche ai risultati.

3. Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa ed al verbale di parificazione del conto del Tesoriere, è sottoposto all’esame del Collegio dei revisori che, entro quindici giorni dalla delibera adottata dall’Ufficio di Presidenza di cui al comma 1, redige apposita relazione contenente, tra l’altro, valutazioni in ordine alla regolarità ed all’efficienza, all’efficacia ed economicità della gestione.

4. L’Ufficio di Presidenza, entro il 15 maggio, presenta il conto consuntivo e la relazione annuale del Collegio dei revisori al Consiglio regionale che, li approva entro il 30 giugno.

5. Le risultanze finali della gestione sono incluse, in forma riassuntiva, nel rendiconto generale della Regione, come allegato.

TITOLO III

GESTIONE PATRIMONIALE E ATTIVITA’ CONTRATTUALE

Capo I

INVENTARIAZIONE

Articolo 42

Beni mobili del Consiglio

1. I beni mobili del Consiglio regionale sono, nel loro complesso, amministrati dal Provveditore, che ne diviene consegnatario.

2. La responsabilità di custodia dei beni inventariati é demandata ai dirigenti delle strutture cui, a mezzo di verbale di consegna, sono assegnati. Essi hanno l’obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e funzionalità dei beni loro assegnati e di accertare i danni arrecati agli stessi da terzi per le relative azioni di tutela. Sono responsabili del deterioramento o perdita dei beni dati in uso o affidati a subconsegnatari per omessa o carente vigilanza loro spettante.

Articolo 43

Scritture inventariali

  1. L’inventario del Consiglio regionale è tenuto dal Provveditore.
  2. L’inventario contiene: la descrizione e la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio. Esso deve indicare:

a) la denominazione e la descrizione dei singoli oggetti, secondo la loro diversa natura e specie;

b) il numero progressivo di inventario;

c) il locale in cui sono collocati gli oggetti;

d) la data di acquisto, la ditta fornitrice, l’importo indicato in fattura:

3. Ogni oggetto inventariato deve recare, mediante apposita targhetta, l’indicazione del numero di inventario attribuito.

4. Su volumi, pubblicazioni e riviste deve essere apposto un numero progressivo di inventario ed indicata la relativa collocazione.

Articolo 44

Rendiconto inventariale

1. Entro il mese di febbraio, il Provveditorato trasmette alla Ragioneria il prospetto indicante le variazioni dei beni inventariati, quelli scaricati e la consistenza finale.

2. L’aggiornamento degli inventari viene effettuato ogni volta che lo ritenga necessario il dirigente preposto al Dipartimento competente, e comunque ogni dieci anni.

Capo II

I CONTRATTI

Articolo 45

Normativa applicabile

1. Per i lavori, le forniture ed i servizi di importo superiore a 103.291 Euro , oneri fiscali esclusi, trova applicazione la vigente legislazione regionale. Sono comunque fatte salve le norme di organizzazione, nonché le altre norme del presente regolamento in quanto compatibili.

2. Per i lavori il cui valore di stima é inferiore o uguale al limite indicato nel precedente comma trova applicazione il successivo articolo 53 .

3. L’importo indicato nel comma 1 potrà essere modificato con deliberazione motivata dell’Ufficio di Presidenza, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sentita la Conferenza dei Capigruppo. Il parere non reso entro sessanta giorni si intende comunque favorevole.

Articolo 46

Disposizioni generali

1. La struttura organizzativa competente in materia di contratti provvede agli adempimenti istruttori connessi alle procedure per l’acquisizione, l’alienazione di beni e servizi e l’affidamento dei lavori, nonché agli adempimenti necessari per l’esecuzione dei lavori e delle opere. Il dirigente della struttura, o un suo delegato, é, a tal fine, responsabile del procedimento.

2. Ciascun dirigente, in base alle competenze a lui riservate, determina le caratteristiche tecniche del bene o servizio da acquisire. Il dirigente competente in materia di contratti determina il metodo di scelta del contraente ed approva il capitolato speciale d’oneri.

3. L’attività contrattuale deve rispettare il principio di economicità di cui al successivo articolo 47, comma 4.

4. I contratti di appalto dei lavori, forniture e servizi sono sottoscritti, per conto del Consiglio, dal Provveditore.

5. I lavori, le forniture ed i servizi non possono essere frazionati al fine di eludere le norme recate dal presente regolamento.

 

Capo III

SERVIZI DI PROVVEDITORATO

Articolo 47

Il Provveditorato del Consiglio

1. Il Provveditorato del Consiglio é assoggettato alla normativa sull’ordinamento delle strutture operative del Consiglio regionale.

2. Il Provveditorato del Consiglio provvede all’acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici del Consiglio, alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature, alla tenuta degli inventari dei beni mobili, nonché a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge o dal presente Regolamento.

3. In particolare, il Provveditorato provvede:

a) alla gestione delle spese di ufficio;

b) alle spese riguardanti il riscaldamento, l’illuminazione, il gas, l’acqua, nonché alle spese per la pulizia locali e a quelle condominiali dei locali assunti in locazione;

c) alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di locali ed impianti destinati ad uffici ed ai servizi del Consiglio, compresi quelli assunti in locazione; all’acquisto, rinnovo, manutenzione e noleggio di mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi;

d) all’assicurazione dei mobili, degli impianti, delle opere di valore artistico e degli immobili del Consiglio, nonché dei beni e delle persone impiegati nell’espletamento di determinati servizi;

e) all’acquisto di pubblicazioni, libri, rassegne, riviste specializzate, nonché all’acquisto di riviste periodiche e giornali;

f) all’acquisto, manutenzione, noleggio e all’esercizio dei mezzi di trasporto;

g) alla disciplina e controllo dei magazzini e depositi;

h) alla tenuta degli inventari dei beni mobili ed alla nomina dei consegnatari dei beni stessi;

i) alla formazione dei piani di approvvigionamento annuali;

l) acquisto dei biglietti di viaggio per i consiglieri regionali ed i dipendenti del Consiglio.

m) all’espletamento di ogni altra funzione prevista dalla legge o dal presente regolamento.

4. Il Provveditorato deve osservare il principio di economicità nell’attività di acquisto ed utilizzazione di beni e servizi. A tal fine, svolge indagini di mercato ed elabora parametri e criteri di riferimento, avvalendosi anche delle rilevazioni curate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni. In particolare, deve avere cura che l’approvvigionamento dei beni e servizi sia fatto a prezzi di mercato e secondo criteri quantitativi e qualitativi, nonché tempi e modalità di consegna coerenti con la destinazione degli stessi e funzionali alle esigenze concrete delle strutture interessate, evitando sprechi (spese di magazzinaggio, rischi di obsolescenza, livello qualitativo superiore a quello necessario, consegna del bene in un luogo o in un momento diverso da quello di utilizzazione, ecc.) e pregiudizi alla funzionalità della strutture organizzative (livelli quali-quantitativi inadeguati, ritardi nella consegna, ecc.).

Articolo 48

Il Provveditore e l’Economo

1. L’incarico di Provveditore é conferito, tra i dirigenti assegnati al Dipartimento, dal Dirigente generale preposto allo stesso Dipartimento.

2. Il Provveditore individua, con proprio atto di determinazione, all’interno della medesima struttura, un dipendente con qualifica non inferiore alla fascia D, al quale attribuire la funzione di economo.

Articolo 49

Spese provveditoriali di carattere continuativo

1. Entro il 1° settembre di ogni anno le strutture organizzative trasmettono al Provveditorato del Consiglio le richieste di cancelleria, carta, stampati e altro materiale di consumo, nonché le richieste per la dotazione o il rinnovo di mobili ed arredamento, di macchine per ufficio ed attrezzature. Le richieste devono contenere l’analisi dei fabbisogni e le specifiche tecniche dei beni e servizi di cui si propone l’acquisto.

2. Sulla base delle richieste di cui al comma precedente, il Provveditore predispone i piani di approvvigionamento, corredati dei relativi capitolati d’oneri.

3. I capitolati d’oneri devono contenere i seguenti elementi:

a) oggetto della fornitura del servizio o del lavoro;

b) caratteristiche tecnico-merceologiche;

c) ammontare presunto della spesa;

d) termine e luogo della consegna;

e) modalità e luogo di collaudo e controllo dell’esecuzione delle forniture e dei lavori;

f) penalità applicabili per i ritardi nelle consegne.

4. I piani di approvvigionamento devono essere distinti per categorie merceologiche omogenee e devono indicare, sulla base della relazione annuale sui risultati di gestione di cui al successivo articolo 52, comma 8, i risparmi di spesa o il miglioramento dei risultati conseguiti rispetto all’anno precedente.

Articolo 50

Spese provveditoriali di carattere non continuativo

1. Per i fabbisogni non aventi carattere di continuità e, comunque per quelli non compresi nei piani di approvvigionamento di cui al precedente articolo, tutte le richieste di fornitura, somministrazione e prestazione devono essere motivate e trasmesse dal dirigente competente al Provveditore che dà loro esecuzione, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

2. Qualora il Provveditore ritenga di non potere dare corso ad una richiesta, motiva la sua decisione per iscritto.

 

Articolo 51

Spese minute di ufficio

1. Sono spese minute di ufficio quelle concernenti:

a) canoni di acqua, di illuminazione e gas;

b) oneri di riscaldamento e spese condominiali non comprese nei canoni di affitto;

c) canoni radiofonici e televisivi;

d) canoni telefonici e spese di allacciamento;

e) spese postali e telegrafiche;

f) trasporti e facchinaggio;

g) carte e valori bollati;

h) spese contrattuali e di registro;

i) tasse, imposte ed altri diritti erariali;

m) premi di assicurazione;

n) abbonamenti ed acquisti di quotidiani e riviste periodiche.

2. Tutte le altre spese di competenza del Provveditorato sono considerate spese minute di ufficio, ai fini contabili, qualora singolarmente non superino 775 Euro.

3. L’elencazione di cui al comma 1 potrà essere modificata o integrata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.

Articolo 52

Fondo provveditoriale e Cassa economale

1. L’ammontare del fondo assegnato al Provveditore é determinato in misura pari ad una percentuale della spesa prevista in bilancio, stabilita annualmente dall’Ufficio di Presidenza.

2. Nell’ambito del fondo di cui al comma precedente, il Provveditore assegna all’Economo un fondo cassa, determinato tenendo conto del fabbisogno desumibile dall’applicazione degli articolo 47 e 51.

3. L’Economo provvede a versare il fondo cassa in apposito conto corrente a lui intestato nella qualità di Economo pro-tempore del Consiglio regionale, presso l’istituto bancario che espleta il servizio di tesoreria, trattenendo una liquidità pari al 10% del complessivo ammontare per fare fronte alle spese impreviste ed urgenti.

4. Le spese che gravano sulla cassa economale e sul fondo provveditoriale sono da rendicontare almeno ogni semestre, e comunque ad esaurimento dei fondi.

5. Il Provveditore approva il rendiconto economale e lo trasmette, unitamente al proprio, in conformità all’articolo 58, alla Ragioneria per le verifiche contabili di competenza.

6. Il fondo provveditoriale e la cassa economale non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

7. La polizza assicurativa per la copertura dei rischi relativi all’attività dell’Economo e del Provveditore è a carico del bilancio del Consiglio.

8. Il Provveditore deve redigere annualmente una relazione sui risultati di gestione concernente l’attività del provveditorato. La relazione deve contenere l’analisi delle voci più significative della spesa mediante l’utilizzazione di appropriati indici di spesa ragguagliati alle unità di servizi o di utilità rese alle varie strutture organizzative (unità di personale, unità immobiliari, ecc.) al fine di individuare, attraverso la valutazione comparativa dei costi, ingiustificati divari di spesa tra le varie strutture amministrative. La stessa relazione deve indicare le misure organizzative, procedurali, logistiche o metodologiche ritenute opportune per migliorare la gestione, evitando sprechi e abusi.

Articolo 53

Procedure di contrattazione

1. Alle spese si provvede mediante contratti di acquisto, fornitura, somministrazione o di appalto di lavori o servizi con ditte di provata solidità, serietà commerciale e capacità tecnico-professionale, ovvero in economia, sotto la direzione e responsabilità del Provveditorato.

2. Per gli acquisti, lavori e forniture di importo singolarmente uguale o superiore a Euro 1.550 provvede, in conformità all’articolo 46, con le seguenti procedure:

a) per le spese di importo singolarmente uguale o inferiore a 103.291 Euro e superiore a 10.330 mediante trattativa privata, previo parere obbligatorio di congruità dei prezzi e di convenienza tecnica di una Commissione nominata dal Provveditore, composta da tre esperti, anche estranei al Consiglio regionale, di cui almeno uno con competenza specifica nel settore oggetto del contratto. La Commissione deve esprimere il suo motivato parere sulla base di puntuali indagini di mercato e tenendo conto del principio di economicità di cui all’articolo 47, comma 4. La Commissione può richiedere che la trattativa sia ripetuta, fornendo al riguardo indicazioni sui modi di effettuarla, qualora ritenga che il risultato della prima trattativa non sia soddisfacente sotto l’aspetto della congruità dei prezzi e della convenienza tecnica, nonché sull’ampiezza della scelta dei partecipanti alla trattativa medesima. L’atto di approvazione dell’iniziativa di spesa autorizza il Provveditore alla stipula del contratto;

b) per le spese di importo singolarmente uguale o inferiore a 10.330 Euro mediante trattativa privata, con preventiva richiesta di più offerte a ditte specializzate aventi i requisiti di cui al comma 1 e da individuare previa indagine di mercato;

3. Alle spese per acquisti, lavori e forniture di importo singolarmente inferiore a 1.550 Euro dà corso direttamente il Provveditorato sotto la propria responsabilità, a carico dell’apposito fondo.

4. Alle spese minute di ufficio di cui all’articolo 51 provvede, direttamente, e senza limiti di importo, l’Economo.

5. Alle spese di rappresentanza previste dall’articolo 33 di importo singolarmente non superiore a 775 Euro provvede direttamente l’Economo. Le spese di importo superiore sono di competenza del Provveditore.

 

Articolo 54

Procedure contabili

1. Le spese sono impegnate e liquidate, ai sensi del presente regolamento, secondo le seguenti modalità:

a) per le spese di cui al comma 2 del precedente articolo 53 , l’impegno é disposto dal competente dirigente. L’ordinazione degli acquisti, dei lavori e delle forniture segue l’approvazione dell’atto di impegno. Le spese in questione sono liquidate, successivamente all’assunzione dell’impegno definitivo, mediante il rilascio di un’apposita certificazione di congruità dei prezzi e corrispondenza all’ordine a firma del dirigente competente;

b) per le spese di cui al comma 3 del precedente articolo 53, l’impegno é assunto, cumulativamente e trimestralmente, dal Provveditore mediante appositi buoni. Ciascun buono dovrà essere unito alla fattura corrispondente, al momento della sua presentazione per il pagamento. La liquidazione delle spese é effettuata previa attestazione di congruità dei prezzi e corrispondenza all’ordine del Provveditore. In questo caso la fase della liquidazione segue quella del pagamento effettuato sul fondo provveditoriale;

c) le spese minute di ufficio di cui al precedente articolo 51, sono impegnate con l’atto del Provveditore che approva il rendiconto economale. L’ordinazione delle spese é effettuata mediante apposito buono d’ordine, firmato dall’Economo e controfirmato dal Provveditore, che deve essere unito alla fattura al momento della richiesta di pagamento della stessa. L’ordinazione degli acquisti o forniture e il relativo pagamento sulla cassa economale hanno luogo prima dell’atto di impegno;

d) le spese di rappresentanza di cui all’articolo 33 sono ordinate per mezzo di buoni di ordinazione a firma del Provveditore o dell’Economo, secondo i limiti di rispettiva competenza. Esse sono liquidate e pagate, dietro presentazione dei documenti giustificativi vistati dal Presidente con ordine di prelevamento sul fondo provveditoriale o sulla cassa economale. L’impegno é assunto semestralmente con l’atto di approvazione dei rispettivi rendiconti.

2. Ai fini della loro liquidazione, le fatture e le note di spesa debbono affluire al Provveditorato con allegato il buono di ordinazione della spesa ovvero con il riferimento allo stesso.

3. Per ogni fattura ricevuta, il Provveditorato cura i seguenti adempimenti:

a) controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;

b) accerta che siano applicati i prezzi convenuti;

c) verifica la regolarità dei conteggi e l’osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

d) dà l’avvio all’iter di liquidazione delle fatture, dopo aver regolato con le ditte fornitrici eventuali contestazioni.

4. Il pagamento delle fatture può avvenire:

a) in contanti con prelevamento sul fondo provveditoriale o sulla cassa economale;

b) con assegni bancari speciali firmati dall’Economo o dal Provveditore;

c) con bonifici bancari.

Articolo 55

Spese urgenti

1. Per le spese non previste dall’articolo 47, comma 3, che hanno carattere di eccezionale urgenza e che non superano l’importo di 1.550 Euro, l’anticipazione é effettuata sulla cassa economale da parte dell’Economo.

2. L’atto di impegno in tale ipotesi é assunto dal dirigente che ne propone la spesa o dal dirigente preposto ad una struttura organizzativa di livello dirigenziale generale, nei limiti della rispettiva assegnazione. Lo stesso dirigente autorizza il trasferimento dell’importo sulla cassa economale.

Articolo 56

Gestione dei magazzini economali

1. Il provveditore é responsabile dei magazzini economali e della conservazione della merce esistente in magazzino.

2. La gestione dei magazzini economali viene effettuata attraverso un apposito schedario a cura del Provveditorato che permetta di rilevare:

a) la consistenza del magazzino;

b) le successive movimentazioni;

c) l’indicazione del fornitore;

d) il centro utilizzatore del cespite;

e) le rimanenze risultanti da ciascuna operazione.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Provveditore trasmette alla Ragioneria un prospetto dal quale risulti la consistenza iniziale di magazzino, le variazioni avvenute durante l’anno nella consistenza dei beni e la situazione finale.

Articolo 57

Movimenti di magazzino

1. Qualsiasi prelevamento dal magazzino deve essere autorizzato, previa presentazione di regolare richiesta e deve essere annotato sullo schedario del magazzino medesimo.

2. La perdita o il deterioramento della merce assegnata in carico deve essere segnalata dal responsabile della struttura che ha subito l’evento al Provveditore, il quale deve provvedere alla annotazione sullo schedario ed alla variazione delle scritture inventariali.

Articolo 58

Rendiconti

1. Il Provveditore trasmette alla Ragioneria del Consiglio rendiconti semestrali sulla gestione del fondo provveditoriale e della cassa economale.

2. La Ragioneria, verificata la regolarità dei rendiconti, li trasmette all’Ufficio di Presidenza che può deliberare, ove vi sia necessità, la reintegrazione dei fondi.

3. In caso di irregolarità, la Ragioneria informa il competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale generale e l’Ufficio di Presidenza.

TITOLO IV

CONTROLLI E RESPONSABILITA’

Capo I

CONTROLLI

Articolo 59

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile é svolto dalla Ragioneria in conformità alle norme del presente regolamento.

2. L’Ufficio di Presidenza può istituire, con propria deliberazione, controlli di legittimità su attività o su atti, ferma restando l’efficacia di questi ultimi.

3. Il riscontro di vizi di legittimità comporta l’annullamento degli atti da parte dell’Ufficio di Presidenza, salvo che vi ostino ragioni di pubblico interesse.

Articolo 60

Controllo sul Provveditorato

1. La Ragioneria deve eseguire, oltre i controlli contabili previsti dal presente regolamento, le verifiche sulle registrazioni di competenza del Provveditorato e deve effettuare, con riferimento al disposto di cui all’articolo 56, ultimo comma, le verifiche del magazzino economale al fine di accertare la reale consistenza dello stesso.

2. Di ogni controllo viene redatto un verbale in triplice esemplare di cui uno é conservato dal Provveditore, uno dal responsabile della Ragioneria e il terzo dal competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale generale.

3. Il Provveditore é responsabile personalmente della gestione dei fondi a lui assegnati.

Articolo 61

Controllo sulla cassa economale

1. La cassa economale é soggetta, oltre al riscontro di cui all’articolo 58, a verifiche ordinarie, eseguite al massimo ogni semestre, e straordinarie, disposte ogni volta che siano ritenute opportune dal competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale generale o dal responsabile della Ragioneria.

2. La verifica eseguita dal responsabile della Ragioneria, o da un suo delegato, deve risultare da un verbale redatto in triplice copia, da inviare al Provveditore, al responsabile della Ragioneria e al competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale generale.

3. Il Provveditore é comunque tenuto al controllo sui rendiconti economali di cui agli articoli. 52 e 58.

4. Di eventuali ammanchi di cassa sono solidamente responsabili il Provveditore e l’Economo.

Articolo 62-bis

Controllo ispettivo

1. L’ufficio di Presidenza può disporre controlli ispettivi, affidandone l’esecuzione alla Ragioneria o a un dirigente in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 63

Revisione dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

2. Redige una relazione sul conto consuntivo, contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione.

3. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni trimestre per esercitare il controllo sugli atti dispositivi di spese e per prendere conoscenza dei risultati di gestione.

Articolo 64

Controllo strategico

1. Il Nucleo di valutazione, istituito dall’articolo 3 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8, verifica la congruenza tra le finalità del Consiglio regionale, previste dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento interno, gli obiettivi stabiliti dall’Ufficio di Presidenza con la relazione previsionale e programmatica, le scelte operative decise dai dirigenti e le risorse umane, materiali e finanziarie assegnate alle strutture organizzative.

2. Il Nucleo opera nell’Ufficio di Gabinetto, in posizione di autonomia, e risponde esclusivamente agli organi titolari del potere di indirizzo. Redige, almeno annualmente, una relazione, se del caso, riservata, contenente l’individuazione dei punti critici dell’attività di gestione, l’indicazione delle cause del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi e dei i risultati negativi della gestione, nonché le eventuali responsabilità e i possibili rimedi.

3. Può supportare, se richiesto, l’Ufficio di Presidenza per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente allo stesso Ufficio per il conseguimento degli obiettivi da esso assegnati.

Articolo 65

Normativa applicabile

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trova applicazione in materia di controlli interni il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

 

Capo II

RESPONSABILITA’

Articolo 66

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva del risultato dell’attività svolta dalle strutture organizzative alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.

Articolo 67

Responsabilità del dirigente preposto alla Ragioneria

1. Il responsabile della Ragioneria risponde in proprio quando:

a) violi le disposizioni contenute nel presente regolamento in ordine alla regolarità della documentazione, alla verifica della giusta imputazione della spesa e all’accertamento della disponibilità degli stanziamenti;

b) abbia dato luogo al pagamento delle spese in difformità con il provvedimento che ha disposto l’impegno o con le norme del presente regolamento.

2. E’ esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.

Articolo 68

Responsabilità del Provveditore

1. Fatta salva l’applicabilità dell’articolo 66, il Provveditore é personalmente e patrimonialmente responsabile quando violi le norme del presente regolamento sulla gestione del fondo, della cassa e del magazzino economale.

2. E’ esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.

Articolo 69

Responsabilità del Tesoriere

1. La responsabilità del Tesoriere del Consiglio é regolata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella convenzione per l’affidamento del servizio di cui al precedente articolo 34.

Articolo 70

Responsabilità in materia di maneggio di denaro

1. Chiunque si ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio di denaro del Consiglio, ne risponde a norma dei successivi articoli. 71 e 72.

Articolo 71

Responsabilità per danni

1. I componenti dell’Ufficio di Presidenza ed i collaboratori del Consiglio rispondono, in ogni caso, dei danni derivanti al bilancio ed al patrimonio dello stesso da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per gli amministratori dello Stato e della Regione.

2. Sono esenti da responsabilità i collaboratori del Consiglio che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, ferma restando la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Articolo 72

Obbligo di denuncia

1. I componenti l’Ufficio di Presidenza ed i responsabili degli uffici del Consiglio che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi della normativa vigente, debbono farne denuncia, salva l’applicazione dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, al Procuratore regionale della Corte dei conti, indicando gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 73

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica, se compatibile, la vigente legislazione regionale in materia di contabilità.

Articolo 74

Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento interno di amministrazione e contabilità adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 203 del 19 luglio 1973 ed entrerà in vigore nel decimo-quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.