REGOLAMENTO REGIONALE 3 dicembre 2001, n. 5
Regolamento per l’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 6 bis della Legge regionale n. 7/2001.IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO l’art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall’art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 28 novembre 2001, «Legge regionale n. 7 del 2/5/2001, art. 6/bis, comma 5. Adozione regolamento».
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9.
EMANA il seguente Regolamento:
REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL’ART. 6 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/2001
Art. 1
Criteri e modalità procedurali1. Il presente regolamento è adottato per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 6 bis della L.R. n. 7/2001, mediante la disciplina di criteri generali di gestione, modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie e procedimenti a garanzia dell’imparzialità, terzietà e trasparenza degli interventi previsti.
Art. 2
Ambito operativo degli interventi1. La Regione Calabria finanziaria (incentiva) mediante la concessione di contributi progetti finalizzati alla realizzazione delle iniziative indicate dal comma 2 dell’art. 6 bis della L.R. n. 7/2001 e precisamente:
a) centri di promozione culturale: integrazione nella vita relazionale e nel mondo del lavoro dei soggetti portatori di bisogni complessi e privi di strumenti culturali e relazionali, attraverso attività di assistenza e servizio sociale integrato con iniziative culturali;
b) micro-nidi: realizzazione nelle scuole materne statali e non statali di sezioni di micro-nidi, servizi sociali educativi di interesse pubblico, per come previsti dall’art. 5 della Legge 285/97, volti a favorire l’equilibrato sviluppo dei bambini da zero a tre anni. Ogni sezione di scuola materna statale e non, destinata a svolgere il servizio socio-educativo alla prima infanzia, deve rispettare gli standard strutturali, organizzativi e ricettivi previsti dalla vigente normativa. Nella stessa struttura, è possibile istituire più sezioni di micro-nido, prevedendo spazi diversi per i lattanti e per i divezzi. I servizi generali possono essere comuni;
c) sportello informativo: informazione sulle politiche del lavoro e delle attività di formazione professionale relative al territorio di ciascuna provincia;
d) call-center regionale: istituzione di un centro di servizi integrati per la raccolta e la diffusione multimediale di informazioni su lavoro e formazione a livello regionale, nazionale e comunitario;
e) attività ginnico-sportiva: promozione e gestione di attività legate alla diffusione delle discipline sportive dirette ai giovani in età scolare.
Art. 3
Soggetti ammissibili1. Possono beneficiare dei contributi soggetti pubblici e/o privati che stipulano convenzioni almeno quinquennali, per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere a - b - c - d del precedente art. 2, con cooperative di lavoro, formate in prevalenza da lavoratori LSU e LPU dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, nonché da disoccupati con una anzianità di iscrizione nelle liste di almeno 12 mesi, in possesso dei requisiti tecnicofinanziari di cui ai successivi articoli.
2. I soci della cooperativa di lavoro, individuata quale soggetto ammissibile per la realizzazione dell’intervento, prima della sottoscrizione della convenzione sono obbligati a partecipare al corso di formazione organizzato dall’Assessorato al lavoro e Formazione Professionale in ciascuna Provincia o sede Distretto Scolastico. Il corso si conclude con un giudizio di idoneità finalizzato all’accertamento delle capacità professionali dei singoli e, quindi, di quella tecnico-finanziaria della cooperativa di lavoro, alla realizzazione degli interventi relativi ai progetti presentati dai soggetti ammissibili.
3. Per l’iniziativa di cui alla lettera e del precedente art. 2, gli Istituti Scolastici devono avere autonomia scolastica, mentre i Centri di Avviamento allo Sport devono essere legalmente riconosciuti.
Art. 4
Progetti di intervento1. Le richieste di contributo per i progetti concernenti la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 2, devono essere presentate alla Regione Calabria, Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale, Dipartimento XII, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul BURC.
2. La domanda deve evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali del progetto i seguenti elementi informativi:
a) l’interesse sociale all’esecuzione del progetto, in relazione all’impatto economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con descrizione dello scenario di riferimento;
b) il carattere di addizionalità del progetto rispetto alla ordinaria attività riferita al settore di intervento;
c) la capacità tecnico-economica idonea ad assicurare la corretta esecuzione delle attività finalizzate all’intervento;
d) l’assenza di altri finanziamenti regionali, nazionali e comunitari a favore del progetto, o di parti dello stesso;
e) l’illustrazione dettagliata delle attività da svolgere per la realizzazione dell’intervento.
3. La domanda di contributo deve essere accompagnata dalla certificazione della rispondenza dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio della cooperativa di lavoro. Per le società di recente costituzione che non dispongono di un conto economico su base annuale, la certificazione della rispondenza può essere effettuata sul parametro della congruenza fra il capitale netto ed il costo complessivo del progetto.
4. I progetti proposti sono valutati da un Comitato Tecnico composto da Dirigenti o Funzionari del Dipartimento XII e dagli Esperti nominati in attuazione del comma 7 dell’art. 6 bis della L.R. n. 7/2001.
5. Il Dipartimento XII, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, trasmette il progetto entro trenta giorni dalla data di ricevimento, al Comitato Tecnico per la valutazione.
6. Il Comitato Tecnico, avvalendosi del supporto amministrativo del Dipartimento XII, entro i successivi trenta giorni, valuta i progetti, in base ai dati dichiarati dal soggetto proponente, sotto i seguenti profili:
a) impatto socio-economico dell’intervento proposto max. p. 30
b) effetto addizionale generato dall’intervento richiesto max. p. 15
c) congruità delle risorse finanziarie impegnate in ordine alla realizzazione del progetto max. p. 25
d) attendibilità della ricaduta economico occupazionale del progetto indicate dal soggetto proponente max. p. 30 Sono finanziabili i progetti che abbiano conseguito il punteggio complessivo minimo di 70/100. Il Comitato Tecnico elabora la proposta di graduatoria finale dei progetti ammessi al finanziamento.
Art. 5
Distribuzione delle risorse finanziarie Nell’ambito della previsione di spesa di L. 8.000.000.000 (Euro 4131655,19), è destinata al finanziamento degli interventi, detratti i fondi impegnati per la gestione delle attività di formazione e per il pagamento degli esperti, la somma di Lire 7.000.000.000 (Euro 3615198,29) così ripartita:1. Per l’istruzione delle strutture di cui all’art. 2 punto
a) Lire 500.000.000 (Euro 258228,44);
2. Per l’istituzione dei micro-nidi di cui all’art. 2 punto
b) Lire 1.000.000.000 (Euro 516456,89);
3. Per l’istituzione dello sportello informativo di cui all’art. 2 punto
c) L. 2.000.000.000 (Euro 1032913,79);
4. Per l’istituzione del call-center regionale di cui all’art. 2 punto
d) L. 2.000.000.000 (Euro 1032913,79);
5. Per la stipula delle convenzioni di cui all’art. 2 punto
e) Lire 1.500.000.000 (Euro 774685,34), con il limite di L. 10.000.000 (Euro 5164,57) per ogni unità impegnata per almeno 20 (venti) ore mensili per tutta la durata dell’anno scolastico.
Art. 6
Costi ammissibili Sono considerati ammissibili, ai fini della quantificazione della spesa complessiva, i seguenti costi:1. il personale;
2. le strumentazioni da utilizzare esclusivamente ed in forma permanente per la realizzazione dell’intervento;
3. i servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per la realizzazione dell’intervento;
4. le spese generali direttamente imputabili alle attività necessarie per la realizzazione dell’intervento;
5. altri costi di esercizio direttamente imputabili alle attività connesse alla realizzazione dell’intervento.
Art. 7
Disposizioni finaliIl presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C.