REGOLAMENTO REGIONALE 6 luglio 2001, n. 3
L.R. n. 7/2001 - Art. 9 comma 25. Regolamento di attuazione degli interventi in materia di spettacolo. Rettifica D.G.R. n. 412 del 16 maggio 2001 e Regolamento regionale n. 2/2001.VISTO l’art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall’art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
VISTO il Regolamento regionale n. 2, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 16 maggio 2001 con deliberazione n. 412, esecutiva, ed emanato in data 12 giugno 2001;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 561 del 19 giugno 2001, «L.R. n. 7/2001 - Art. 9 comma 25. Regolamento di attuazione degli interventi in materia di spettacolo. Rettifica del G.R. n. 412 del 16 maggio 2001 e Regolamento regionale n. 2/2001», sulla quale la Commissione di Controllo, con provvedimento n. 4 del 3 luglio 2001, non ha riscontrato vizi di legittimità;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA le seguenti norme regolamentari
— modificare l’articolo 1, comma 1, del Regolamento regionale n. 2/2001, sostituendo al rigo 5° le parole «Commissione di cui all’articolo 3», con le parole «Commissione di cui all’articolo 4»;
— modificare l’articolo 5 punto 4 del Regolamento regionale n. 2/2001, sostituendo le parole «di cui all’articolo successivo», con le parole «di cui all’articolo 3».