(Proposta di convenzione ai sensi dell'art.11 legge 68/99)

REGOLAMENTO REGIONALE 5 febbraio 2003, n. 2
Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità.
(Testo coordinato con le modifiche di cui
al Regolamento regionale n. 2 del 5 febbraio 2203)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE :

VISTO l’art. 21, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall’art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 199, n. 1;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1271 del 27 dicembre 2002, recante: «Legge regionale n. 32 del 26/11/2001

– Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità. Adozione regolamento e convenzione »;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9;

EMANA

il seguente Regolamento:

1. Comitato Tecnico art. 6 comma 3 decreto legislativo 23/12/1997 n. 469 come integrato dall’art. 6 comma 2 lett. b) della Legge 12/3/1999 n. 68  23/12/1997 n. 469 come integrato dall’art. 6 comma 2 lett. b) della Legge 12/3/1999 n. 68.

1.1 Composizione e procedura di costituzione:

Per esigenze di omogeneità in tutto il territorio regionale, il Comitato Tecnico dovrà essere composto da professionalità multidisciplinari con specifiche competenze nel campo della disabilità e pertanto la sua composizione dovrà prevedere le seguenti figure professionali:

a) il responsabile del collocamento obbligatorio o suo delegato;

b) due esperti nel campo sociale e psico-pedagogico;

c) tre esperti nominati dall’A.S.L. di cui un medico legale, un medico del lavoro e un medico di igiene mentale;

« d) cinque esperti designati da ciascuna delle sedi provinciali delle Associazioni che, per legge, abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili».

(Il punto d è stato così sostituito dal Regolamento regionale n. 2 del 5 febbraio 2203)

e) un rappresentante della formazione professionale della Amministrazione provinciale esperto nella progettazione dei Fondi disponibili, per la formazione dei disabili, al fine dell’inserimento lavorativo degli stessi. L’individuazione delle figure professionali deve essere conforme alle indicazioni previste dall’art. 5, comma 1, della Legge regionale n. 32/2001.

Le designazioni e la nomina dei componenti il Comitato sono demandate alle specifiche procedure delle Province. I predetti Comitati devono essere costituiti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, fermo re- stando quelli già costituiti per i quali le Amministrazioni Provinciali provvederanno all’eventuale integrazione, così come previsto dal presente Regolamento.

1.2 Durata:

Il Comitato tecnico cessa con la Commissione Provinciale Tripartita all’interno della quale è costituito.

1.3 Compiti:

Il Comitato svolge compiti di valutazione delle residue capacità lavorative dei disabili, valutazione delle abilità pre-lavorative di base, definizione degli strumenti relativi all’attività di mediazione rivolte sia al soggetto disabile che all’Ente pubblico o privato destinatario dell’intervento di integrazione lavorativa, predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità, valutazione d’esito e di processo relativa alla implementazione del progetto di integrazione lavorativa. Pertanto applicando le seguenti procedure, attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, con il supporto di segreteria amministrativa assicurato dagli uffici dell’Amministrazione provinciale:

— formula, utilizzando la relazione conclusiva trasmessa dall’Azienda A.S.L. alla Commissione Provinciale Tripartita, una proposta sintetica di inserimento lavorativo con indicazione dei settori e dei processi di lavorazione per i quali è da escludere l’avviamento ovvero della presenza di particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;

— trasmette, con proprie osservazioni, alla Commissione di accertamento delle condizioni di disabilità di cui all’art. 4 Legge 104/1992 ogni informazione, comunque acquisita dalla Commissione Provinciale Tripartita, utile ad illustrare il profilo lavorativo del disabile;

 — trasmette, al 31 dicembre di ogni anno, alla Commissione di accertamento una relazione di aggiornamento sul percorso di inserimento lavorativo della persona disabile per la quale sono state formulate linee progettuali;

 — richiede, su propria autonoma valutazione o su indicazione del soggetto presso il quale il disabile è stato inserito, visite sanitarie di controllo alla Commissione di accertamento con le modalità e per le finalità di cui all’art. 8 del DPCM 13/1/2000.

2. Graduatoria provinciale unica degli aventi diritto al collocamento presso datori pubblici e privati:

2.1 Presso il servizio preposto delle Province è istituito l’elenco provinciale dei disabili disoccupati con annotazione in apposita scheda professionale da parte del Comitato Tecnico istituito ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge regionale n. 32/ 2001, delle capacità lavorative del disabile, delle abilità, delle competenze, delle inclinazioni, della natura e del grado di minorazione e contestuale indicazione delle caratteristiche dei posti assegnabili allo stesso.

2.2 Sulla base di detto elenco il servizio preposto della Provincia predispone apposita graduatoria applicando, fino ad emanazione di nuovi criteri da parte della Regione Calabria, i criteri di cui alla tabella allegata al DPR 8/6/1997 n. 246 recante modificazioni al capo IV del DPR 9/5/1994 n. 487 in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici, (a parità di punteggio, precede il minore di età) così come di seguito aggiornati ed integrati:

a) per le categorie dei sordomuti e ciechi, per le quali la citata tabella allegata al DPR 246/1997 non contempla una percentuale invalidante ed il relativo punteggio, si stabilisce l’equiparazione alla fascia di invalidità dell’81/90% e corrispondente punteggio;

b) per particolari difficoltà di autonoma locomozione dedotta dalla specifica patologia (fisica o psichica) su conforme indicazione nella scheda analitica individuale, viene assegnato in detrazione un eventuale punteggio ulteriore, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Provinciale Tripartita.

2.3 I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda.

2.4 La graduatoria costituita secondo le modalità sopra indicate viene sottoposta, ogni 12 mesi, ad approvazione del Dirigente del Settore Lavoro della Provincia. La predetta graduatoria ha validità annuale, è formulata con riferimento alla data del 31 dicembre di ogni anno ed è pubblicata entro il 31 marzo dell’anno successivo. Avverso l’atto del Dirigente è ammesso ricorso, in prima istanza, alla Commissione Tripartita Provinciale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.

2.5 Il Dirigente del settore lavoro della Provincia, applicando specifici criteri definiti dalla Commissione Regionale Tripartita, fissa con proprio atto le modalità di cancellazione o di penalizzazione del punteggio della graduatoria nei confronti dei lavoratori che senza giustificato motivo rinunciano all’avviamento a selezione. Sulla base di tale atto, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della Legge 68/99, la decadenza e la cancellazione dalle liste di collocamento è disposta dal Dirigente Settore Lavoro della provincia.

2.6 Il servizio della Provincia preposto all’inserimento lavorativo dei disabili procede all’avviamento sulla base delle richieste numeriche e nominative secondo le modalità di cui all’art. 7 della Legge 68/99, ed accertando la compatibilità delle mansioni con le caratteristiche della scheda professionale redatta dal Comitato Tecnico. Limitatamente alle richieste nominative, l’avviamento può avvenire attingendo agli elenchi degli iscritti.

2.7 Il servizio della Provincia preposto all’inserimento lavorativo dei disabili procede agli avviamenti di cui all’art. 9 comma 5 della Legge 68/99 (chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione), osservando i criteri definiti al precedente punto 2.2.

3. Criteri di prima acquisizione da parte del servizio preposto dalle Province delle certificazioni delle Commissioni di accertamento art. 4 Legge 104/1992:

3.1 Il servizio preposto della Provincia, per i nuovi iscritti nell’elenco dei disabili, all’atto dell’avviamento numerico o nominativo al lavoro trasmette la richiesta di avviamento al Comitato Tecnico, per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

3.2 Relativamente ai lavoratori già iscritti nell’elenco dei disabili alla data di entrata in vigore del presente regolamento, quanto disposto dal punto precedente, si applicherà soltanto in caso di avviamento. In tal caso, il Comitato Tecnico, previa acquisizione della diagnosi funzionale da parte della Commissione di cui all’art. 4 legge 104/92, procederà a redigere apposita scheda professionale. Qualora la Commissione di cui sopra non si esprima entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, il Servizio competente della Provincia provvede, comunque, all’avviamento del disabile. In qualunque caso, si precisa, che  l’avviamento non sospende l’obbligo della Commissione di cui all’articolo 4 della legge 104/92, nonché quelli del Comitato Tecnico.

3.3 In attesa della istituzione e della piena operatività del Comitato Tecnico, in via transitoria, le commissioni sanitarie per l’accertamento delle Invalidità Civili delle Aziende Sanitarie Locali della Calabria, rilasceranno le certificazioni relative alla collocabilità/incollocabilità, la dichiarazione di non pregiudizio e il grado di invalidità, ai soli fini del collocamento al lavoro e della relativa iscrizione negli elenchi dei disabili, per i soggetti minori di anni 18.

4. Criteri transitori per riconoscimento nella quota di riserva dei lavoratori assunti in via ordinaria ed aventi i requisiti per l’assunzione ex legge 68/1999.

4.1 Per consentire una graduale applicazione delle quote di riserva stabilite dalla Legge 68/99 in via transitoria, e comunque non oltre il 31 gennaio 2005, ai datori di lavoro pubblici o privati aventi alle proprie dipendenze lavoratori assunti con il reclutamento ordinario e con i requisiti di iscrizione ai sensi della Legge 68, è data facoltà di richiedere il riconoscimento nella quota di riserva dei detti lavoratori. Il Servizio provinciale preposto, previo accertamento della documentazione prodotta dalla azienda autorizza il computo del lavoratore disabile.

5. Assunzioni nominative in ambito regionale:

5.1 Il soggetto disabile o appartenente alle categorie protette può essere assunto, su richiesta nominativa, da parte di datore di lavoro di provincia diversa da quella di iscrizione previa acquisizione, da parte del servizio che effettua l’avviamento, di certificazione comprovante l’iscrizione in uno degli elenchi provinciali della Calabria. Per quanto riguarda le richieste numeriche in caso di impossibilità ad avviare i lavoratori con la qualifica richiesta dall’azienda/ente, si applica quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del D.P.R. 333/2000, precisando che, nel caso in cui non trova applicazione quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo, il Servizio deve procedere all’avviamento individuando la qualifica equipollente o più confacente al tipo di attività svolto dall’azienda.

6. Indirizzi per le Province al fine dell’autorizzazione alle compensazioni territoriali (Art. 7 Legge 32/2001):

6.1 I datori di lavoro di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) e c), Legge 12 marzo 1999, n. 68, in conformità alle previsioni della circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 36 del 6 giugno 2000, individuano a propria discrezione la sede o le sedi nelle quali si ritengano sussistenti le migliori condizioni, organizzative ed ambientali, per l’inserimento della persona disabile. Ove si ravvisi la carenza dei requisiti ai quali il comma 3 dell’art. 7 della Legge regionale n. 32/2001, subordina la concessione dell’autorizzazione alla compensazione territoriale, i datori obbligati saranno invitati dalle Province competenti a provvedere all’assunzione nelle unità produttive ove l’inserimento non si è realizzato, secondo la Legge 68/99 L.R. 32/ 2001.

6.2 Quanto ai datori di lavoro di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) Legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano le seguenti previsioni:

— in presenza di unità produttive collocate in più ambiti provinciali della Regione, le Province competenti concedono l’autorizzazione alle compensazioni territoriali nel rispetto dei seguenti criteri, introdotti a specificazione ovvero integrazione di quelli previsti dall’art. 7, comma 3, L.R. n. 32/2001;

 — precisazione, da parte dei datori di lavoro richiedenti, degli elementi che fanno ritenere preferibile, per il miglior inserimento delle persone disabili, l’assunzione in soprannumero nelle unità produttive prescelte;

— indicazione specifica ed esplicita, da parte dei datori di lavoro richiedenti, dei motivi che fanno ritenere problematico, alla luce delle caratteristiche dell’organizzazione del lavoro d’impresa, l’inserimento professionale delle persone disabili nelle unità produttive che non effettuano (in tutto o in parte) le assunzioni di obbligo;

— verifica del fatto che nelle unità produttive ove si provvederà ad assumere persone disabili in soprannumero si realizzi comunque un corretto rapporto di integrazione con lavoratori non disabili;

— verifica del rispetto degli obblighi prefigurati dalla Legge n. 68/99, da parte dei datori di lavoro richiedenti la compensazione. Dette verifiche sono effettuate a cura del Servizio preposto dell’Amministrazione Provinciale di concerto con la Commissione Provinciale Tripartita.

6.3 In caso di richiesta di autorizzazione di compensazioni territoriali concernenti unità produttive con sede in più ambiti provinciali la richiesta di autorizzazione alla compensazione deve essere prodotta alla Provincia in cui si intende realizzare l’esubero di assunzioni, per conoscenza, a tutte le altre province direttamente interessate. L’autorizzazione è concessa alla provincia cui è stata presentata la richiesta, previa acquisizione di parere favorevole delle altre province interessate. Il procedimento d’autorizzazione deve essere comunicato al richiedente entro 60 giorni dall’istanza. Decorso tale termine, in assenza di diversa e motivata comunicazione, la richiesta deve intendersi accolta. Il predetto procedimento di autorizzazione sospende i relativi avviamenti obbligatori verso l’unità produttiva interessata.

6.4 Decorsi tre mesi dall’eventuale concessione dell’autorizzazione di cui ai punti 6.1 e 6.2, gli Uffici competenti delle Province verificano la coerenza delle assunzioni realizzate dai datori di lavoro in ragione dell’autorizzazione concessa. A fronte della non corrispondenza con il provvedimento di concessione, l’autorizzazione è revocata.

6.5 In caso di richiesta di autorizzazioni territoriali concernenti unità produttive con sede al di fuori del territorio regionale, si applica quanto espressamente previsto dall’art. 5, comma 3, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.

7. Criteri di uniforme applicazione della Legge 12/3/1999 n. 68 in tema di convenzioni:

7.1 L’inserimento lavorativo dei disabili attraverso la stipula delle convenzioni con gli uffici preposti dalle singole Province è riservato agli iscritti nell’apposito elenco tenuto dalle stesse.

7.2 Le convenzioni di cui alla legge 12/3/1999 n. 68 devono essere approvate dalla Commissione Provinciale Tripartita; ove questa non fosse stata istituita, l’approvazione è di competenza del dirigente del Settore Lavoro.

7.3 La convenzione di programma di cui all’art. 11, comma primo, della Legge 68 può avere una durata massima di 3 anni, estensibile, per particolari esigenze, a 5 anni con specifico parere della Commissione provinciale tripartita.

7.4 Nell’arco del programma la gradualità delle assunzioni è correlata, in senso inversamente proporzionale, alla percentuale di scopertura della quota di riserva.

7.5 In sede di prima applicazione, le parti possono convenire che la durata del programma si riferisca anche a periodi anteriori alla stipula della convenzione, limitatamente ai lavoratori disabili già assunti in base alla Legge 68/99.

7.6 Le assunzioni e gli avvii dei percorsi di integrazione lavorativa vanno distribuiti in modo equilibrato nell’arco di durata del programma.

7.7 L’obbligo previsto dalla Legge 68/99 rimane sospeso per il tempo occorrente allo svolgimento delle procedure necessarie per la stipulazione delle convenzioni. Con specifico parere della Commissione provinciale Tripartita potrà essere disciplinata la durata delle procedure necessarie per la stipulazione delle convenzioni.

7.8 La previsione di un periodo di prova più ampio di quello previsto dal contratto collettivo può essere convenuto a condizione che il lavoratore non abbia effettuato un periodo di stage, che vi sia il consenso del lavoratore e del datore di lavoro, e non può avere durata superiore a 12 mesi.

7.9 In caso di attuazione della clausola di risoluzione della convenzione, i Servizi preposti sottopongono al parere della Commissione Provinciale Tripartita le motivazioni della diffida e le eventuali controdeduzioni della parte inadempiente.

7.10 La deroga ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato di cui all’art. 11, comma sesto della Legge 68/99, non può superare il limite massimo di 24 mesi per l’età, e di 12 mesi per la durata.

8. L’Assunzione con contratto di lavoro a termine o a tempo parziale è consentita con l’assenso del lavoratore e nell’ambito delle quote previste dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva sulla specifica materia.

9. Le Commissioni Provinciali Tripartite esprimono pareri in ordine all’adozione di criteri per il ricorso alla chiamata nominativa nell’ambito delle convenzioni stipulate dagli Enti pubblici, garantendo l’osservanza del principio di trasparenza, previo accesso alla lista degli iscritti tenuta dai servizi provinciali preposti, sulla base delle esigenze dichiarate dall’Ente pubblico.

10. Per quanto non espressamente richiamato nei precedenti punti si fa rinvio allo schema di convenzione tipo allegato al presente Regolamento.

11. Criteri per il riparto dei Fondi disponibili per l’Occupazione dei Disabili:

11.1 I fondi annuali disponibili per l’inserimento lavorativo dei disabili saranno ripartiti tra le Province, tenendo conto del numero delle convenzioni approvate e delle esigenze derivanti dalla programmazione annuale fatta dalle Amministrazioni Provinciali e coordinata dalla Regione Calabria. I fondi così ripartiti devono essere resi disponibili alle Province all’inizio di ogni anno e come tali utilizzabili dalle Province stesse. Le Province, si impegnano a trasmettere alla Regione, entro il trenta settembre di ogni anno, il numero delle convenzioni e dei progetti di inserimento al lavoro dei disabili attivati. I fondi stanziati dovranno essere utilizzati dalle Province esclusivamente per le erogazioni dei contributi ai fini dell’art. 13 e 14 della Legge 68/99.

12. Criteri di priorità per la valutazione dell’ammissibilità a contributo dei progetti, modalità di concessione, erogazione ed eventuale ritiro dei contributi:

12.1 Le Province stabiliscono i termini per la presentazione delle istanze e degli annessi progetti di inserimento lavorativo e collocamento mirato, realizzano l’istruttoria delle istanze verificando la sussistenza dei requisiti di legittimità delle stesse, ai fini dell’ottenimento del contributo, valutano, attraverso la collaborazione di gruppi di lavoro appositamente costituiti, la compatibilità dei progetti di inserimento lavorativo con i principi ispiratori e le indicazioni di cui alla Legge 68/99 e alla Legge Regionale 32/2001, nonché il rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redigendo una graduatoria delle istanze ammesse a contributo.

A. Criteri per la valutazione dei progetti di inserimento lavorativo, delle convenzioni e della predisposizione delle graduatorie: I criteri per la valutazione dei progetti di inserimento lavorativo, delle convenzioni e la predisposizione della relativa graduatoria, saranno fissati in base a parametri stabiliti da ogni singola Commissione Provinciale Tripartita.

B. Modalità di concessione, erogazione ed eventuale ritiro dei contributi da parte delle Province: Sulla base della graduatoria redatta in applicazione dei criteri di cui al punto precedente e dei criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale di cui al punto  11.1 del presente Regolamento, le Province concedono i contributi agli enti/aziende per le attività di sostegno e integrazione lavorativa dei disabili. Ciascuna Amministrazione Provinciale stabilisce le scansioni temporali per la presentazione delle istanze di contributo e dei relativi progetti di inserimento lavorativo e delle convenzioni. Le Province decidono circa l’ammissibilità delle istanze e degli annessi progetti e convenzioni, avvalendosi, per quanto concerne la valutazione di questi ultimi, della collaborazione di gruppi di lavoro appositamente costituiti, con la partecipazione di esperti in tema di politiche attive del lavoro, formazione professionale, interventi socio-assistenziali, profili sanitari relativi all’handicap.

C. Attività e procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo è stato concesso. Valutazione dei risultati occupazionali conseguiti: Le Province realizzano appositi controlli, anche a campione, al fine di verificare l’avvenuta realizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo descritti nei relativi progetti. Le modalità e le procedure di controllo sono stabilite dalle Province medesime. La constatazione della mancata realizzazione degli interventi descritti nei rispettivi progetti di inserimento lavorativo e nelle convenzioni può determinare il provvedimento di ritiro, totale o parziale, del contributo. Qualora, durante l’attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della convenzione, intervengono eventi che, per previsioni legislativa o amministrativa, configurano ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, anche l’attuazione delle convenzioni stesse deve intendersi sospesa. L’interruzione della convenzione dovuta a cause non imputabili al datore di lavoro, comporta l’automatico riconoscimento a favore di quest’ultimo dell’avvenuto rispetto della copertura dell’aliquota d’obbligo di assunzione di disabili, nei limiti convenuti e fino alla scadenza indicata nella convenzione stessa. Ulteriore criterio per il riconoscimento della quota di rimborso a valere sui Fondi disponibili per l’occupazione dei disabili: Compatibilmente con i fondi a disposizione, la Provincia può riconoscere un rimborso aggiuntivo ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera b), legge 68/99 tale da coprire, il 100% della spesa sostenuta, solo relativamente ad inserimenti lavorativi effettuati da datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ai sensi della Legge 68/99. 13. Altre previdenze in attuazione delle finalità della legge 68/99:

13.1 La Provincia può riconoscere i seguenti contributi e rimborsi, tenendo conto che la sorte degli stessi segue quella del progetto di inserimento lavorativo, nel senso che il riconoscimento dei rimborsi e dei contributi di seguito descritti viene effettuato sulla base della graduatoria di qualità del progetto stesso e degli altri criteri indicati nel punto 11.1, lettera b) del presente Regolamento e non viene riconosciuto nel caso in cui il gruppo di valutazione non consideri il progetto di inserimento lavorativo tale da garantire un inserimento lavorativo stabile e duraturo. Sulla base dello stesso principio, in caso di rinuncia o ritiro del contributo, i contributi e i rimborsi già erogati subiranno il provvedimento di ritiro.

A) Rimborso forfetario per le spese di affiancamento:

 Nel progetto di inserimento lavorativo è contenuta l’indicazione del soggetto o dei soggetti incaricati di trasferire al lavoratore le competenze e le abilità professionali richieste per le mansioni che è chiamato a svolgere, con descrizione dettagliata delle attività di affiancamento. L’impiego di personale interno alla struttura aziendale al fine dello svolgimento delle predette attività determina una mancata produttività del soggetto impegnato per il periodo di durata dell’affiancamento. L’impiego di professionista esterno alla struttura aziendale per lo svolgimento delle attività di cui in argomento determina un costo per il datore di lavoro. La Provincia può provvedere al rimborso massimo del costo lordo di 30 ore lavorative per un massimo di due soggetti impegnati nelle attività di affiancamento.

B) Rimborso forfettario per le spese di formazione:

Nel progetto di inserimento lavorativo è contenuta la descrizione dei percorsi di professionalizzazione e riqualificazione del lavoratore, con indicazione dei corsi di formazione professionale eventualmente previsti. La Provincia può rimborsare le spese sostenute dal datore di lavoro per corsi di formazione professionale, sia svolti all’interno della struttura produttiva, sia all’esterno, se giudicati compatibili con le mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, fino ad un massimo del 50% dell’importo globale lordo per i datori di lavoro obbligati alle assunzioni ai sensi della Legge 68/99 e dell’80% per i datori non soggetti a tale obbligo.

C) Rimborso forfetario per accompagnamento e trasporto del disabile presso il luogo di lavoro:

La Provincia può riconoscere il rimborso parziale dell’importo globale lordo delle spese sostenute nel primo anno di lavoro del disabile per l’accompagnamento ed il trasporto dello stesso presso il luogo di lavoro.

D) Borsa lavoro:

La Provincia può riconoscere una borsa lavoro per il primo anno di attività del disabile. L’entità del riconoscimento economico non può superare il 30% della retribuzione annua netta se il datore di lavoro è soggetto all’obbligo di assunzione ai sensi della Legge 68/99. Se il datore non è sottoposto al predetto obbligo, l’importo riconosciuto può raggiungere il 50% della retribuzione annua netta.