REGOLAMENTO REGIONALE 15 gennaio 2002, n. 2
Adozione Regolamento L.R. n. 7/2001, art. 6/bis - Parziale rettifica.
(n.d.r. - modifica il Regolamento regionale 3 dicembre 2001, n. 5)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall’art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Visto il Regolamento regionale 3 dicembre 2001, n. 5, recante:
«Regolamento per l’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 6 bis della Legge regionale n. 7/2001», approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 992 del 28/11/2001.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1101 del 17 dicembre 2001 con la quale la Giunta regionale ha apportato parziali modifiche al Regolamento di cui sopra.
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9.
EMANA
Le seguenti norme regolamentari:
Art. 3, al comma 1, dopo le parole «soggetti pubblici e/o privati» vengono aggiunte le parole «E Cooperative»,
Art. 4, al comma 1, le parole «entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul BURC» vengono sostituite con «entro Trenta giorni dalla pubblicazione sul BURC, del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento 12, che approva l’avviso pubblico per l’accesso ai finanziamenti».
Art. 4, il comma 3 è interamente abrogato.
Art. 4, il punto c) del comma 6 è così sostituito «congruità del piano economico-finanziario del progetto».