REGOLAMENTO REGIONALE 15 gennaio 2002, n. 2
Adozione Regolamento L.R. n. 7/2001, art. 6/bis - Parziale rettifica.
(n.d.r. - modifica il Regolamento regionale 3 dicembre 2001, n. 5)
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come  modificato dall’art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre  1999, n. 1. 

Visto il Regolamento regionale 3 dicembre 2001, n. 5, recante:

«Regolamento per l’attuazione delle disposizioni previste  dall’art. 6 bis della Legge regionale n. 7/2001», approvato dalla  Giunta regionale con delibera n. 992 del 28/11/2001.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1101 del 17  dicembre 2001 con la quale la Giunta regionale ha apportato  parziali modifiche al Regolamento di cui sopra. 

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9.

EMANA

Le seguenti norme regolamentari:

Art. 3, al comma 1, dopo le parole «soggetti pubblici e/o privati» vengono aggiunte le parole «E Cooperative»,

Art. 4, al comma 1, le parole «entro trenta giorni dalla pubblicazione  del presente Regolamento sul BURC» vengono sostituite  con «entro Trenta giorni dalla pubblicazione sul BURC, del  Decreto del Direttore Generale del Dipartimento 12, che approva  l’avviso pubblico per l’accesso ai finanziamenti».

Art. 4, il comma 3 è interamente abrogato.

Art. 4, il punto c) del comma 6 è così sostituito «congruità del  piano economico-finanziario del progetto».