REGOLAMENTO REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 1
L.R. n. 7 del 2/5/2001, art. 9, commi 28 e 29. Regolamento per l'attribuzione dei contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata.IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art. 121, quarto comma, della Costituzione, cosi come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1163 del 27 dicembre 2001,
Contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata . legge regionale n. 7 del 2/5/2001, art. 9, commi 28 e 29. Approvazione regolamento per l'attribuzione dei contributi.Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9.
EMANA
il seguente Regolamento:
REGIONE CALABRIA Assessorato alla Pubblica Istruzione ai Beni Culturali Dipartimento n. 10
Art. 1
Regolamento per l'attribuzione di benefici alle vittime della criminalità.
Art. 2
Il presente regolamento determina le procedure per la concessione dei contributi regionali alle vittime della criminalità organizzata in attuazione del disposto della legge regionale 2/5/2001 n. 7 art. 9 comma 28 e 29.
Art. 3
I beneficiari sono individuabili tra i componenti il nucleo familiare delle vittime della criminalità organizzata intendendosi come tali il coniuge superstite ed i figli.
Art. 4
Per accedere alla concessione dei benefici gli interessati devono presentare domanda entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5
Il beneficio regionale viene concesso nel modo seguente: a) in favore dei figli delle vittime vengono assegnate borse di studio di importo differenziato in base ai gradi di istruzioni frequentata; a.1 scuola materna, elementare e media L. 15.000.000 a.2 scuola secondaria superiore o corso di formazione prof.le L. 20.000.000 a.3 istruzione Universitaria L. 30.000.000 b) in favore del coniuge superstite e assegnata una elargizione pari a L. 5.000.000
Art. 6
La valutazione dell'istanza e l'individuazione dei beneficiari e effettuata dal Comitato permanente per lo sviluppo civile e democratico nella lotta contro la criminalità mafiosa, costituito con delibera della Giunta Regionale dell'11/6/2001 n. 527 ai sensi della legge n. 2/86 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 7
Le istanze presentate ai fini delle concessioni dei benefici regionali devono essere Corredate da apposita certificazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 28/7/1999 n. 510, competente per territorio, attestante il nesso causalità tra l'evento lesivo e l'azione riconducibile alla criminalità organizzata.
Art. 8
Nel caso che l'entità della spesa necessaria per soddisfare le istanze ritenute ammissibili superi la disponibilità viene effettuata una diminuzione proporzionale degli importi indicati al precedente art. 4.
Art. 9
Le elargizioni concesse dalla Regione Calabria in favore delle vittime della criminalità organizzata di cui al precedente articolo 1 sono effettuate nel rispetto del disposto dell'art. 13 della legge 20/10/1990 n. 302. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.