REGOLAMENTO REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 1 
L.R. n. 7 del 2/5/2001, art. 9, commi 28 e 29. Regolamento per l'attribuzione dei contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
Visto l'art. 121, quarto comma, della Costituzione, cosi come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1163 del 27 dicembre 2001, 
Contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata . legge regionale n. 7 del 2/5/2001, art. 9, commi 28 e 29. Approvazione regolamento per l'attribuzione dei contributi.

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9. 

EMANA

il seguente Regolamento:

REGIONE CALABRIA Assessorato alla Pubblica Istruzione ai Beni Culturali Dipartimento n. 10

Art. 1

Regolamento per l'attribuzione di benefici alle vittime della criminalità.

Art. 2 

Il presente regolamento determina le procedure per la concessione dei contributi regionali alle vittime della criminalità organizzata in attuazione del disposto della legge regionale 2/5/2001 n. 7 art. 9 comma 28 e 29. 

Art. 3 

I beneficiari sono individuabili tra i componenti il nucleo familiare delle vittime della criminalità organizzata intendendosi come tali il coniuge superstite ed i figli. 

Art. 4 

Per accedere alla concessione dei benefici gli interessati devono presentare domanda entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Art. 5 

Il beneficio regionale viene concesso nel modo seguente: a) in favore dei figli delle vittime vengono assegnate borse di studio di importo differenziato in base ai gradi di istruzioni frequentata; a.1 scuola materna, elementare e media L. 15.000.000 a.2 scuola secondaria superiore o corso di formazione prof.le L. 20.000.000 a.3 istruzione Universitaria L. 30.000.000 b) in favore del coniuge superstite e assegnata una elargizione pari a L. 5.000.000 

Art. 6 

La valutazione dell'istanza e l'individuazione dei beneficiari e effettuata dal Comitato permanente per lo sviluppo civile e democratico nella lotta contro la criminalità mafiosa, costituito con delibera della Giunta Regionale dell'11/6/2001 n. 527 ai sensi della legge n. 2/86 e successive modifiche e integrazioni. 

Art. 7 

Le istanze presentate ai fini delle concessioni dei benefici regionali devono essere Corredate da apposita certificazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 28/7/1999 n. 510, competente per territorio, attestante il nesso causalità tra l'evento lesivo e l'azione riconducibile alla criminalità organizzata. 

Art. 8 

Nel caso che l'entità della spesa necessaria per soddisfare le istanze ritenute ammissibili superi la disponibilità viene effettuata una diminuzione proporzionale degli importi indicati al precedente art. 4. 

Art. 9 

Le elargizioni concesse dalla Regione Calabria in favore delle vittime della criminalità organizzata di cui al precedente articolo 1 sono effettuate nel rispetto del disposto dell'art. 13 della legge 20/10/1990 n. 302. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.