2 febbraio 2009    

Fortugno: la sentenza della Corte di Assise di Locri


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI ASSISE DI LOCRI


La Corte di Assise di Locri alla pubblica udienza del 2 febbraio 2009 ha pronunciato la seguente sentenza nei confronti di:
RITORTO Salvatore, MARCIANO’ Alessandro, MARCIANO’ Giuseppe, AUDINO Domenico, CORDI’ Vincenzo, DESSI’ Antonio, DESSI’ Carmelo e SCALI Alessio


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Visti gli arrt 529 e 649 c.p.p,
DICHIARA Lo scranno di Palazzo Campanella lasciato vuoto da Francesco Fortugno


non doversi procedere nei confronti di SCALI Alessio in ordine al reato a lui contestato al capo E) della rubrica, perché assorbito in quello rubricato al capo A) della sentenza n. 106/2007 del GUP DDA di Reggio Calabria emessa il 29 marzo 2007 (proc. pen. n. 41 57/06 R.G.N.R. DDA). 


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Visto l’art. 530, comma 2,c.p.p.,


ASSOLVE


MARCIANO’ Alessandro e MARCIANO’ Giuseppe dal reato loro ascritto al capo G) della rubrica per non aver commesso il fatto e, conseguentemente, dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare applicata con ordinanza del 20 giugno 2006 con esclusivo riferimento ai medesimo capo (indicato nell’OCC come capo C), ordinandone l’immediata liberazione se non detenuti per altra causa; 


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Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,


DICHIARA


- RITORTO Salvatore colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), B), G)
e B1) della rubrica e, ritenuta la continuazione tra i medesimi, lo condanna alla pena unica dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di
anni tre (3);

- MARCIANO’ Alessandro colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica e, ritenuta la continuazione tra i medesimi, lo condanna alla pena unica dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre (3);
- MARCIANO’ Giuseppe colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica e, ritenuta la continuazione tra i medesimi, lo condanna alla pena unica dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre (3);
- AUDINO Domenico colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C), D), G) e B1) della rubrica e, ritenuta la continuazione tra i medesimi, lo condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre (3);
- CORDI’ Vincenzo colpevole dei reato a lui ascritto al capo G) della rubrica e lo condanna alla pena di anni dodici (12) di reclusione;
- DESSI’ Antonio colpevole dei reati di cui ai capi C), D) e F) della rubrica e, ritenuta la continuazione tra i medesimi, lo condanna alla pena di anni otto (8) di reclusione ed € 2.000,00 (duemila) di multa;
- DESSI’ Carmelo colpevole del reato di cui al capo G) della rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni quattro (4) di reclusione;



Salvatore Ritorto, ritenuto il killer dell'omicidio di Francesco FortugnoCONDANNA


tutti gli imputati sopra menzionati ai pagamento, in solido, delle spese processuali, e, ciascuno, al pagamento di quelle relative al proprio mantenimento durante la custodia cautelare.


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Visti gli artt. 29, 32, 34 e 36 c.p.p.


APPLICA


la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque nei confronti di DESSI’ CARMELO e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confronti dei restanti imputati. 


DICHIARA


- RITORTO Salvatore, MARCIANO’ Alessandro, MARCIANO’ Giuseppe e AUDINO Domenico in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale; 
  - CORDI’ Vincenzo e DESSI’ Antonio in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena. 


DISPONE


l’affissione della presente sentenza di condanna all’ergastolo nei confronti di RITORTO Salvatore, MARCIANO’ Alessandro,  MARCIANO’ Giuseppe  e AUDINO Domenico, nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto è stato commesso e in quello di ultima residenza degli stessi imputati, nonché la sua pubblicazione per estratto e per una sola volta sui giornali “La Repubblica e “La Gazzetta del Sud”;


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Visti gli artt. 230 e 417 c.p.,


DISPONEAlessandro Marcianò, nel giorno del suo arresto


che, a pena espiata, gli imputati, CORDI’ Vincenzo e DESSI’ Carmelo siano sottoposti alla misura della libertà vigilata per la durata di anni tre (3) il primo e di anni uno (1) il secondo;


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Visti gli artt. 240 c.p. e 6 L n. 152/1975,


DISPONE


la confisca e distruzione , previo inoltro alla competente Direzione di Artiglieria, del materiale balistico di cui al verbale di rinvenimento e sequestro del Comando provinciale CC RONO di Reggio Calabria del 18 ottobre 2005; 


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Visto l’art. 263 c.p.p.,


DISPONE


Il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quant’altro in sequestro.


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DISPONE


la trasmissione degli atti al P.M. competente, per come richiesto all’udienza del 9 dicembre 2008, nei confronti di AUDINO Domenico e DESSI’ Antonio, nonché nei confronti di LIO’ Fernando, GIANNILIVIGNI Giovanni Marco, REALE Maria Teresa, IERINO’ Filippo, GALLO Patrizia, GALLO Francesca e RITORTO Giuseppe per le determinazioni di propria competenza.


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Visti gli artt. 538, 539, 540 c.p.p., 


CONDANNA


RITORTO Salvatore, MARCIANO’ Alessandro, MARCIANO’ Giuseppe e AUDINO Domenico, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili Laganà Maria Grazia, Fortugno Giuseppe, Fortugno Anna, Fortugno Concetto Giuseppe, Fortugno Domenico, ASL 9 di Locri, Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria e Comune di Locri per i reati sub capi A) e B) della rubrica e, inoltre, RITORTO Salvatore, AUDINO Domenico, CORDI’ Vincenzo e DESSI’ Carmelo, in solido, per il reato sub capo G) nei confronti della Regione Calabria, della Provincia di Reggio Calabria e del Comune di Locri.Francesco Fortugno in un comizio elettorale assieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Bova


CONDANNA


RITORTO Salvatore, MARCIANO’ Alessandro, MARCIANO’ Giuseppe e AUDINO Domenico, in solido, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore di:
-         Fortugno Giuseppe e Fortugno Anna di € 50.000,00 ciascuno;
-         Fortugno Concetto Giuseppe  di € 25.000,00;
-         ASL 9 di Locri di € 5.000,00;


CONDANNA


RITORTO Salvatore, MARCIANO’ Alessandro, MARCIANO’ Giuseppe e AUDINO Domenico, in solido, alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili Laganà Maria Grazia, Fortugno Giuseppe, Fortugno Anna, Fortugno Concetto Giuseppe, ASL 9 di Locri , Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria e Comune di Locri per i reati sub capi A) e B) e, inoltre, RITORTO Salvatore, AUDINO Domenico, CORDI’ Vincenzo e DESSI’ Carmelo, in solido per il reato sub capo G) nei confronti della Regione Calabria, della Provincia di Reggio Calabria e del Comune di Locri,  che si liquidano:
-         per Laganà Maria Grazia e Fortugno Domenico complessivamente in € 42.000,00;
-         per Fortugno Anna e Fortugno Giuseppe complessivamente in € 42.000,00;
-         per Fortugno Concetto Giuseppe in € 30.000,00;
-         per la Regione Calabria, il Comune di Locri e l’ASL 9 di Locri in € 15.000,00 ciascuno;
-         per la Provincia di Reggio Calabria in € 10.000,00;


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Visti gli artt. 544, comma 3, e 304, comma 1, lett. c), c.p.p.,
indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza e sospende durante tale periodo i termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati detenuti.
Locri, 2 febbraio 2009
 
                                                                    IL PRESIDENTE
                                                                 Dott.ssa Olga Tarzia
 


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