Relazione

 

La presente proposta di legge anticipa i contenuti della legge quadro regionale sulle aree protette. La competenza della Regione in materia di aree protette scaturisce dalle deleghe conferite alla stessa dalla legge quadro nazionale n.3294 del 06.12.1991 e dal decreto legislativo '21 marzo 1998, n. 112. Le regioni, infatti, erano state chiamate in base all'art. 28 della legge 394/91 ad adeguare la propria normativa in materia di aree protette, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima. Il termine è da tempo trascorso, pertanto la Regione è tuttora inadempiente.

 

La proposta di legge regionale quadro sulle aree protette, in corso di definizione da parte degli uffici, disciplina in maniera organica il sistema integrato delle aree protette che viene distinto nelle seguenti categorie: parco naturale regionale, riserva naturale regionale, monumento naturale regionale, parchi pubblici urbani e giardini botanici.

La considerazione di fondo che ha ispirato ‑ tale proposta di legge è che la Calabria per la presenza: ‑ di ben tre parchi nazionali Pollino, Aspromonte e Calabria. (Sila);

‑ di una riserva nazionale marina (Capo Rizzuto):

‑ di un parco regionale (Serre) non ancora delimitato;

‑ di due riserve regionali (Bacino Tarsia ‑ Foce Fiume‑ Crati);

‑ di una zona umida (lago angitola) riconosciuta ai sensi della convenzione di Ramsar;

‑ di dieci riserve naturali statali biogenetiche ubicate fuori dai territori dei parchi (Tasso Camigliatello Silano, Trentacoste, Macchia della Giumenta San Salvatore, Serra Nicolino Pian d’albero, lona serra della guardia, i giganti della Sila, Poverella Villaggio Mancuso, Coturelle­ - Piccione, CropaniMicone e Marchesale);

di emergenze naturalistiche censite nell'ambito del progetto europeo "Natura 2000" e recepite con decreto ministeriale 3 aprile 2000 ( supplemento G. U n. 65 del 22.4.2000): n. 183 Siti di interesse comunitario proposti ai sensi della direttiva 92 / 43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche; n. 4 Zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Siti diffusi sull'intero territorio regionale e finalizzati alla conservazione della biodiversità degli habitat naturali al fine di contribuire alla costruzione della rete ecologica europea denominata Natura 2000.

 

E' una regione in cui le aree protette rivestono una significativa importanza sia in termini di territorio interessato (circa il 15% della superficie regionale, SIC esclusi) che di qualità del patrimonio naturale protetto.

 

In attesa di definire in tempi brevi i contenuti della proposta di legge quadro regionale sulle aree protette la Regione ha il compito di tutelare le aree interessate da tale sistema, in particolare modo nelle zone proposte come Siti di Interesse Comunitario, in quanto la pressione antropica (agricoltura, costruzioni abusive, incendi, ecc.) mette a repentaglio l'integrità fisica dell'area naturale protetta.


 

La foce del fiume Neto, già riconosciuta Oasi della selvaggina, è stata proposta come S.I.C. dal decreto ministeriale sopra menzionato in quanto trattasi "di uno degli ultimi ambienti umidi della costa Jonica calabrese, comprendente la foce del F.Neto, lembi forestali ripariali, piccole aree palustri ed un tratto di fascia costiera. Gli ambienti circostanti sono rappresentati da aree agricole, di bonifica anche recenti ed insediamenti di case sparse". Un'area di 515 ettari, quindi, soggetta a forte pressione antropica per cui è necessario realizzare il Parco in grado di coniugare sinergicamente aspetti ambientali e paesistici naturali con aspetti di sviluppo economico e produttivo ecocompatibile (sviluppo sostenibile).

 

I contenuti:

     Art. 1 Istituzione

     Art. 2 ambito e finalità

      Art. 3 Intesa e Ente gestore

     Art 4 Piano del Parco

     Art. 5 Norme di salvaguardia

     Art. 6 Le previsioni di spesa e i relativi finanziamenti

     Art. 7 Sanzioni

 

Allegati:

     scheda tecnica costituita dalla descrizione generale del Sito, dall'elenco degli habitat e delle specie vegetali ed animali presenti             

     planimetria in scala 1/25.000 con il perimetro dell'area interessata dal Parco.

 

 

 

 

                                                          Dott. Dionisio Gallo ‑

 


 

Art. 1

(Istituzione)

 

1.           La Regione Calabria, nell'ambito delle finalità dell'art. 56 dello Statuto e delle competenze che le derivano dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dall'art. 68 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce il parco regionale della foce del fiume Neto.

 

2.    La presente legge, nell’ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e del decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000, n. 65, che elenca i siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, detta norme per l'istituzione e la gestione dell’area naturale protetta "foce del fiume Neto"

 

Art. 2

(ambito e finalità)

 

1.       Il Parco è uno degli ultimi ambienti umidi della costa Jonica calabrese, comprendente oltre alla foce del fiume Neto, lembi forestali ripariali, piccole aree palustri ed un tratto di fascia costiera. Gli ambienti circostanti sono rappresentati da aree agricole, di bonifica anche recenti ed insediamenti di case sparse.

 

2.       La finalità del parco, in attesa della legge quadro regionale sulle aree protette, sono:

 

a)      la conservazione degli habitat e delle biodiversità;

b)      l ‘applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare una integrazione tra la popolazione locale e l'ambiente naturale, salvaguardando i valori archeologici, storici e delle attività agro – silvo - ­pastorali e tradizionali;

c)      la promozione di attività educative, di formazione e di ricerca scientifica e di attività ricreative compatibili;

d)      la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

 

3.       I confini, l'habitat e le specie del parco sono stati individuati nel progetto Bioltaly di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000, n. 65, depositati presso lo stesso Ministero e la Regione Calabria ‑ Dipartimento ambiente e territorio,  e allegati alla presente legge

 

Art. 3

(Intesa e Ente gestore)

 

1.       Per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare le modalità di costituzione dell'Ente parco nonché di ogni altro connesso adempimento dell'intervento, entro 120 giorni, dall'approvazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma tra la stessa Regione, la Provincia di Crotone, il Comune di Crotone ed il Comune di Strongoli ai sensi dell’ art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.

 

2.       L’ Ente parco regionale ha personalità di diritto pubblico, con sede legale ed amministrativa nel territorio dei comuni interessati dal parco regionale, ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria. Sono organi dell'Ente parco:

 

- IL Presidente;

- IL Consiglio direttivo;

‑ IL Collegio dei revisori dei conti.

Gli organi dell'Ente parco regionale durano mi carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

 

4             Il Presidente dell’Ente parco regionale è nominato con decreto dal Presidente della Giunta regionale. IL Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti. urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta successiva. Al Presidente dell'Ente parco regionale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 29 della legge 394/91.

 

5.       Il Presidente dell'Ente parco regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Deputato Europeo o nazionale, Consigliere Regionale, provinciale, comunale, di comunità montana, nonché   con quello di Sindaco o assessore comunale, Presidente o assessore provinciale, Presidente o assessore della comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l’espletamento delle funzioni inerenti l’incarico.

 

6.       Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da sette componenti nominati dal presidente della Giunta regionale scelti tra le persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura e tra ì rappresentanti degli enti territorialmente interessati, secondo le seguenti modalità:

     

      a) da tre membri designati rispettivamente dalla Provincia di Crotone, dal Comune di Crotone e dal  Comune di Strongoli;

      b)   un membro su designazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero                                                                                         dell'Ambiente operanti in Calabria;

c)      un membro su designazione delle istituzioni scientifiche ed universitarie della Calabria;

d)      un membro su designazione delle organizzazioni agricole presenti in Calabria;

e)      un membro qualificato in rappresentanza dell'Assessorato regionale ai parchi.

 

7.       Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. La mancata designazione non impedisce la formazione del Consiglio direttivo, infatti,          decorsi inutilmente 45 giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

 

8.       Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali riguardanti l’Ente parco ed in particolare sui bilanci, ed inoltre:

 

a) definisce i criteri ed adotta il piano per il parco,­

        b) adotta il regolamento del parco;

        c) delibera lo statuto dell’Ente parco.

 

9.       E Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vicepresidente, scelto tra i membri designati.

 

10.     Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'art. 24 della L. 394/91, è composto da tre membri, uno dei quali scelti al sensi del D. L.vo 27 gennaio 1992 n. 88 con funzione di Presidente.

 

11.     Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tese a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

 

12.     Il Collegio dei revisori dei conti invia al Dirigente del Servizio regionale dei Parchi una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell’Ente parco e sull'andamento dell'azione di controllo.

 

13.     I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed al Dirigente del Servizio regionale dei Parchi. Hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

 

14.     Ai componenti gli organi dell’Ente parco regionale spettano i compensi pari a quelli attribuiti per le medesime cariche agli organi dei Parchi nazionali

 

Art. 4

(Piano del Parco)

 

1.           La tutela dei valori naturali e ambientali, paesistici, nonchè storico culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

 

2.       Piano definisce il territorio del parco come un sistema di aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione differenziata al suo interno, e sono previste le seguenti zone:

 

          a) zona A (riserva integrale) di eccezionale valore naturalistico in cui l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

          b) zona B (riserva generale orientata), articolabile in più sottozone, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie,  ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le attività agrosilvo ‑pastorali tradizionali, e la realizzazione delle infrastrutture ad esse strettamente

 

              necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse a cura dell’Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi della lettera a) e b) del primo comma dell' art. 31 della legge 457/78;

          c) zona C (area di protezione) nelle quali possono continuare secondo gli usi tradizionali o secondo i metodi di agricoltura biologica le attività agro – silvo ‑ pastorali e la raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi ai sensi della lettera a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge 457/78, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

         d) zona D (arca di sviluppo) limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco finalizzate al miglioramento della vita socio - culturali delle collettività locali e al miglior godimento del parco dei visitatori. L'Ente di gestione, con l'approvazione del Piano per il parco, per ciascuna zona stabilisce le relative norme d’uso.

 

 

3.       Il piano per il parco ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piami paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

 

4.       Il Presidente dell’Ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. IL piano adottato viene depositato presso le sedi dei Comuni di Crotone e Strongoli e della Provincia di Crotone, e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro trenta giorni dalla data di deposito presso gli enti locali interessati si possono presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni successivi. L'approvazione avviene con le procedure previste nella vigente normativa urbanistica.

 

5.       Le stesse procedure si adottano per l'ampliamento del territorio del Parco, nonché per le modifiche e l'aggiornamento dello stesso.

 

Art. 5

 (Nonne di salvaguardia)

 

1.       Fatte salve le prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi nazionali e regionali, all'interno del perimetro del parco di cui all'art. 1, a partire dalla data di          approvazione della presente legge e fino all'approvazione del Piano del parco si applicano le nonne di salvaguardia di cui al comma 2

 

2.       Non sono consentite:

       

        a) l’apertura di nuove strade e la realizzazione di costruzioni e di infrastrutture in genere;

         b) l’insediamento di attività produttive di qualsiasi carattere e l'ampliamento di quelli esistenti;

         c) il mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale;

         d) interventi di bonifica e le manutenzioni di qualsiasi tipo, tranne quelle idrauliche operate dal Consorzio di Bassa valle del Neto;

        e) l'insediamento di campeggi liberi e organizzati, di insediamenti turistici o abitativi di qualsiasi tipo, questo anche nell'area di rispetto;

        f) l’asportazione e la raccolta di flora spontanea, compresa quella fungina;

            g) l'introduzione di specie animali e vegetali estranee, tranne quelle previste eventualmente nel piano d’intervento territoriale;

        h) le attività venatorie ed ittiche;

 i) la circolazione con veicoli a motore tranne nell'aree coltivate per gli stessi proprietari o operatori agricoli che ne facciano richiesta

       l) la raccolta delle chiocciole;

       m) accendere fuochi all'aperto;

       n) l'abbandono dei rifiuti;

       o) provocare suoni, rumori, schiamazzi esplosioni, accendere luci, organizzare manifestazioni che possano risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente;

        p) la navigazione con qualsiasi tipo di natante esclusi quelli autorizzati;

        q) l'apertura di cave e miniere;

        r)  il pascolo escluso quello autorizzato;

 

        s) l'introduzione di cani;

        t) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura;

 u) il taglio di alberi ed arbusti, esclusi quelli autorizzati;

        v) la caccia fotografica col capanno e le riprese cinematografiche a scopo di lucro o non autorizzate.

 

 

Art. 6

(Le previsioni di spesa e i relativi finanziamenti)

 

1.       La Regione provvede annualmente a impegnare la somma di £ 200.000.000 a favore dell’Ente parco Foce del fiume Neto.

 

2.       La Regione provvede nell'ambito delle misure del P.O.R. 2000‑2006 a stanziare la somma di £ 500.000.000 per l'istituzione, l'avvio e la gestione del Parco;

 

 

Art. 7

(Sanzioni)

 

1.       Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'art. 5 sarà punito con ammenda il cui importo sarà rapportato alla gravità della violazione.

 

2.       In particolare saranno puniti con ammende comprese tra L. 30.000 e lire 100.000 coloro che contravverranno alle proibizioni di cui alle lettere e), f), i ),l), m), n), o), p), t) e z) dell'art. 5 e con ammende da L. 100.000 a 1 milione negli altri casi.

 

3.       I proventi delle sanzioni saranno utilizzati per la realizzazione di opere necessarie alla valorizzazione del parco.

 


 

SCHEDA GENERALE DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO

FOCE NETO

 

Tipo sito: E

  Sito proponibile come Sito di importanza

comunitaria che confina con un altro s

Codice dei sito: IT930009          NATURA 2000 che puo' essere una Zona di

protezione speciale o un sito proponibile come

Sito di importanza comunitaria di una diversa

regione amministrativa

 

Descrizione:

 

Informazione non disponibile

 

Superficie: 515.0 (ha)                                                                                                    Altitudine media: 3 (mslm)

 

 

Altre caratteristiche del sito

Si tratta di uno degli ultimi ambienti umidi della costa Jonica calabrese, comprendente la foce

del F.Neto, lembi forestali ripari , piccole aree palustri ed un tratto di fascia costiera. Gli

ambienti circostanti sono rappresentati da aree agricole, di bonifica anche recenti ed

insediamenti di case sparse.

 

Comuni interessati al sito

CROTONE                                                                                                                    (Crolone)

STRONGOLI                                                                                                                 (Crotone)


HABITAT PRESENTI NEL SITO

Leggenda: A = Eccellente ; B = Buono ; C = Medio

Nome Habitat

Codice Natura 2000

Percentuale

Copertura%

Rappresentatività

Grado di

conversazione

Valutazione globale

Classe di habitat

 

 

 

 

 

 

 

Torbiere basse alcaline

7230

2.0

D

 

 

Torbiere alte e torbiere basse

Dune fisse del litorale di Crucianellio maritimae

2210

5.0

D

B

B

Dune marittime e continentali

Dune mobili del cordone

Litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche

 

2120

 

5.0

 

B

 

B

 

B

 

Dune marittime e continentali

Foreste riparie galleria Termomediante (Nerio-Tamariceteae) e della penisola iberica sud-occidenta

 

92D0

 

5.0

 

C

 

C

 

C

 

foreste

Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetalia fruticosa)

 

1420

 

5.0

 

B

 

C

 

C

 

Habitat costieri e vegetazioni alifitiche

Perticaie alofile mediterranee e tenno-atlantiche(Arthrocnemetalia fruticosae

 

1420

 

5.0

 

B

 

C

 

C

 

Foreste

Foreste di Olea e Ceratonia

9320

10.0

B

B

B

Foreste

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

 

92AO

 

15.0

 

C

 

C

 

C

 

Foreste

Prati dunali di Brachypodietalia e vegetazione annua

 

2240

 

20.0

 

B

 

C

 

C

 

Dune marittime e continentali

 

SPECIE PRESENTI NEL SITO

 

Nome Specie

Tipo Specie

Nome volgare

Nome Natura 2000

Famiglia

Popolazione

Numeroinividui

Popolazione

Conservazione

Isolamento

ValutazioneGlobale

Moltivvazione

Bufo viridis

Anfibi

Rospo verde o

Rospo smeraldino

 

Bufo viridis

 

Anura Bufonidae

 

dato non disponibile

 

 

 

 

 

 

Triturus

Italcus

 

Anfibi

 

Tritone italiano

 

Triturus italicus

Urodela

Salamandridae

 

dato non disponibile

 

 

 

 

 

 

Emys orbicularis

 

Rettili

 

Testuggine d'acqua

 

Emys orbicularis

 

Testudines  Emydidae

 

Residente

 

 

B

 

B

 

B

 

B

 

Testudo hermannni

 

Rettili

 

Testuggine comune

 

Testudo hermanni

Testudines Testudinidae

 

Residente

 

 

A

 

B

 

A

 

B

 

Elaphe quatuorlineata

 

Rettili

 

Cervone

Elaphe quatuorlineata

 

Squamata Colubridae

 

Residente

 

 

B

 

B

 

B

 

B

 

Caretta caretta

 

Rettili

Tartaruga marina comune

Caretta caretta

Testudines Chelonidae

 

Riproduzione

 

 

A

 

B

 

C

 

B

 

Elaphe longissima

 

Rettili

Colubro di Esculapio

 

Elaphe longissima

 

Squamata Colubridae

dato non disponibile

 

 

 

 

 

 

Coronella austriaca

 

Rettili

 

Colubro liscio

Coronella austriaca

Squamata Colubridae

Dato non disponibile

 

 

 

 

 

 

Lacerta viridis

 

Rettili

 

Lucertola Ramarro

 

Lacerta viridis

 

Squamata Lacertidae

Dato non disponibile

 

 

 

 

 

 

 

Egretta alba

 

Uccelli

Airone bianco Maggiore

 

Egretta alba

 

Ciconiiformes

Dato non disponibile

5

D

 

 

 

 

Ardea Purpurea

 

Uccelli

 

Airone rosso

 

Ardea purpurea

 

Ciconiiformes Ardeidae

dato non disponibile

 

 

D

 

 

 

 

Plegadis

Uccelli

Mignattino

Plegadis falcinellus

Ciconiiformes

dato non disponibile

 

10

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Falcinellus

 

 

 

Threskiomithidae

 

 

 

 

 

 

 

Platalea leucorodia

 

Uccelli

 

Spatola

 

Platalea leucorodia

Ciconiiformes Threskiornihidae

 

dato non disponibile

 

60

 

B

 

C

 

C

 

A

 

Aythya nyroca

 

Uccelli

 

Moretta tabaccata

 

Aythya nyroca

Anseriformes Anatidae

 

dato non disponibile

 

 

D

 

 

 

 

Milvus migrans

 

Uccelli

 

Nibbio bruno

 

Milvus migrans

Accipitriformes Accipitridae

 

dato non disponibile

 

 

D

 

 

 

 

Circus aeruginosus

 

Uccelli

 

Falco di palude

 

Circus aeruginosus

Accipitriformes Accipitridae

 

dato non disponibile

 

5

 

D

 

 

 

 

Circus cyaneus

 

Uccelli

 

Albanella reale

 

Circus cyaneus

Accipitriformes Accipitridae

 

dato non disponibile

 

5

 

D

 

 

 

 

Circus

macrourus

 

Uccelli

 

Albanella pallida

 

Circus macrourus

Accipitriformes Accipitridae

 

dato non disponibile

 

 

D

 

 

 

 

Circus pygargus

 

Uccelli

 

Albanella minore

 

Circus pygargus

Accipitriformes Accipitridae

 

dato non disponibile

 

 

D

 

 

 

 

Pandion haliaetus

 

Uccelli

 

Falco pescatore

Pandion haliaetus

Accipitriforìnes Pandionidae

 

dato non disponibile

 

 

D

 

 

 

 

Falco

naumanni

 

Uccelli

 

Grillaio

 

Falco naumanni

Falconiformes Falconidae

 

dato non disponibile

 

 

D

 

 

 

 

Grus grus

Uccelli

Gru

Grus grus

Gruiformes Gruidae

dato non disponibile

150

A

C

B

A

 

Recurvirostra avosetta

 

Uccelli

 

Ovocetta

Recurvirostra avosetta

Charadriiformes Recurviroatridae

 

dato non disponibile

 

 

D

 

 

 

 

Glareola praticola

 

Uccelli

 

Pernice di mare

 

Glareola pratincola

Charadriiformes Glareolidae

 

dato non disponibile

 

 

D

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

 

Uccelli

 

Piviere dorato

 

Pluvialis apricaria

Charadriiformes Charadriidae

 

dato non disponibile

 

 

D

 

 

 

 

Larus melanocephalus

 

Uccelli

 

Gabbiano corallino

 

Larus melanocephalus

 

Charadriiformes: Laridae

 

Dato non disponibile

 

2000

 

A

 

C

 

C

 

A

 

1

 

Larus genei

Uccelli

Gabbiano roseo

Larus genei

Charadriiformes Laridae

 

dato non disponibile

 

35

 

C

 

C

 

C

 

C

 

Larus audouinii

 

Uccelli

 

Gabbiano corso

 

Larus audouinil

Charadriiformes Laridae

 

dato non disponibile

 

10

 

C

 

C

 

C

 

C

 

Gelochelidon nilotica

 

Uccelli

 

Sterna zampe nere

Gelochelidon nilotica

Charadriiformes Sternidae

 

dato non disponibile

 

10

 

C

 

C

 

C

 

C

 

Stema caspia

 

Uccelli

 

Sterna maggiore

 

Sterna caspia

Charadriifonnes Sternidae

 

dato non disponibile

 

10

 

D

 

 

 

 

Sterna sandvicensis

 

Uccelli

 

Beccapesci

 

Stema sandvicensis

Charadriiformes Sternidae

 

dato non disponibile

 

50

 

B

 

C

 

C

 

B

 

Chlidonias hybridus

 

Uccelli

Mignattino piombato

Chlidonias hybridus

Charadriiformes Sternidae

 

dato non disponibile

 

 

D

 

 

 

 

Phoenicopter us ruber

 

Uccelli

 

Fenicottero

Phoenicopterus ruber

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae

Tappa

 

 

D

 

 

 

 

 


LEGGENDA

Popolazione

Conversazione

Isolamento

Valutazione Globale

 

Tale criterio e' utilizzato per valutare la dimensione o la densità della popolazione presente sul sito in rapporto a quelle del territorio nazionale. La misura ottimale dovrebbe essere una percentuale "p" risultante al rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale. Si dovrebbe ricorrere ad una stima o ad una classe di intervalli secondo il seguente modello progressivo:

A: 1 00>=p> 15%

B: 15>=p> 2%

C: 2>=p> 0%

Inoltre, in tutti i casi in cui una popolazione della specie interessata e' presente sul sito in questione in modo non significativo, cio' dovrebbe essere indicato in una quarta categoria:

D: popolazione non significativa Nei casi in cui la rappresentatività del sito per la popolazione interessata e' classificata D non sono richieste ulteriori informazioni per gli altri criteri di valutazione concernenti questo tipo di habitat sul sito in questione. In questi casi non

 

bisogna compilare i campi CONSERVAZIONE, ISOLAME`NTO E VALUTAZIONE GLOBALE.

 

 

 

 

 

A: Conservazione eccellente Elementi in condizioni eccellenti indipendentemente dalla notazione alla relativa alla possibilità di ripristino.

B: Buona conservazione Elementi ben conservati indipendentemente dalla notazione relativa alla possibilità di ripristino.

C: Conservazione media o imitata tutte le altre combinazioni

 

 

 

 

 

Questo criterio puo' essere interpretato come stima approssimativa del contributo di una data popolazione alla diversità genetica della specie e al grado di fragilità di questa popolazione specifica. Semplificando si puo' dire che pù' la popolazione e' isolata maggiore e' il suo contributo alla diversità genetica della specie. Di conseguenza il termine "isolamento" dovrebbe essere preso in considerazione in un contesto più ampio applicandolo anche agli stretti endemismi, alle sottospecie, varietà, razze, nonche' alle sottopopolazioni di una metapopolazione. In tale contesto si ricorre alla seguente classificazione: A: Popolazione (in gran parte) isolata

B: Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione

C: Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione

 

 

 

 

 

 

Questo criterio si riferisce alla stima globale del valore del sito per la conservazione delle specie interessate e puo' essere utilizzato per riassumere gli altri criteri e valutare il sito, Tali elementi possono variare da una specie all'altra e includere attività umane, sul sito e nelle aree circostanti in grado di influenzare il grado di conservazione della specie, la gestione del territorio, la protezione statutaria del sito, le relazione ecologiche tra i diversi tipi di habitat e specie, ecc. Per questa valutazione globale si puo' ricorrere al "miglior giudizio di esperti, applicando il sistema di classificazione seguente:

A: Valore eccellente

B: Valore Buono

C: Valore Significativo