Relazione
La presente proposta di legge anticipa i contenuti della legge
quadro regionale sulle aree protette. La competenza della Regione in materia di aree protette scaturisce dalle deleghe conferite alla stessa
dalla legge quadro nazionale n.3294 del 06.12.1991 e dal decreto legislativo
'21 marzo 1998, n. 112. Le regioni, infatti, erano state chiamate in base
all'art. 28 della legge 394/91 ad adeguare la propria
normativa in materia di aree protette, entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della legge medesima. Il termine è da tempo trascorso,
pertanto la Regione è tuttora inadempiente.
La proposta di legge regionale quadro sulle aree protette, in
corso di definizione da parte degli uffici, disciplina in maniera organica il
sistema integrato delle aree protette che viene
distinto nelle seguenti categorie: parco naturale regionale, riserva naturale
regionale, monumento naturale regionale, parchi pubblici urbani e giardini
botanici.
La
considerazione di fondo che ha ispirato ‑ tale
proposta di legge è che la Calabria per la presenza: ‑ di ben tre parchi
nazionali Pollino, Aspromonte e Calabria. (Sila);
‑
di una riserva nazionale marina (Capo Rizzuto):
‑
di un parco regionale (Serre) non ancora delimitato;
‑ di
due riserve regionali (Bacino Tarsia ‑ Foce Fiume‑ Crati);
‑ di una zona umida (lago angitola)
riconosciuta ai sensi della convenzione di Ramsar;
‑
di dieci riserve naturali statali biogenetiche ubicate fuori
dai territori dei parchi (Tasso Camigliatello
Silano, Trentacoste, Macchia della Giumenta San
Salvatore, Serra Nicolino Pian d’albero, lona serra
della guardia, i giganti della Sila, Poverella Villaggio Mancuso,
Coturelle - Piccione, Cropani
‑ Micone e Marchesale);
‑ di emergenze naturalistiche censite nell'ambito del progetto
europeo "Natura 2000" e recepite con decreto ministeriale 3 aprile
2000 ( supplemento G. U n. 65 del
22.4.2000): n. 183 Siti di interesse comunitario
proposti ai sensi della direttiva 92 /
43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche; n. 4 Zone di protezione
speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE
del Consiglio, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici. Siti diffusi sull'intero
territorio regionale e finalizzati alla conservazione della biodiversità degli habitat naturali al fine di contribuire
alla costruzione della rete ecologica europea denominata Natura 2000.
E' una regione in cui le aree protette rivestono una significativa importanza sia in termini di territorio
interessato (circa il 15% della superficie regionale, SIC esclusi) che di
qualità del patrimonio naturale protetto.
In attesa
di definire in tempi brevi i contenuti della proposta di legge quadro regionale
sulle aree protette la Regione ha il compito di tutelare le aree interessate da
tale sistema, in particolare modo nelle zone proposte come Siti di Interesse
Comunitario, in quanto la pressione antropica (agricoltura, costruzioni
abusive, incendi, ecc.) mette a repentaglio l'integrità fisica dell'area
naturale protetta.
La foce del fiume Neto, già riconosciuta Oasi della selvaggina, è stata proposta come S.I.C. dal decreto ministeriale sopra menzionato in quanto trattasi "di uno degli ultimi ambienti umidi della costa Jonica calabrese, comprendente la foce del F.Neto, lembi forestali ripariali, piccole aree palustri ed un tratto di fascia costiera. Gli ambienti circostanti sono rappresentati da aree agricole, di bonifica anche recenti ed insediamenti di case sparse". Un'area di 515 ettari, quindi, soggetta a forte pressione antropica per cui è necessario realizzare il Parco in grado di coniugare sinergicamente aspetti ambientali e paesistici naturali con aspetti di sviluppo economico e produttivo ecocompatibile (sviluppo sostenibile).
I
contenuti:
‑ Art. 1
Istituzione
‑ Art. 2 ambito
e finalità
Art. 3 Intesa e Ente gestore
‑ Art 4 Piano
del Parco
‑ Art. 5 Norme
di salvaguardia
‑ Art. 6 Le
previsioni di spesa e i relativi finanziamenti
‑ Art. 7
Sanzioni
Allegati:
‑ scheda tecnica costituita dalla descrizione
generale del Sito, dall'elenco degli habitat e delle specie vegetali ed animali
presenti
‑ planimetria in scala 1/25.000 con il
perimetro dell'area interessata dal Parco.
Dott.
Dionisio Gallo ‑
Art. 1
(Istituzione)
1.
La Regione Calabria,
nell'ambito delle finalità dell'art. 56 dello Statuto
e delle competenze che le derivano dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dall'art.
68 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce il parco regionale
della foce del fiume Neto.
2. La presente legge, nell’ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e del decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000, n. 65, che elenca i siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, detta norme per l'istituzione e la gestione dell’area naturale protetta "foce del fiume Neto"
Art. 2
(ambito e finalità)
1. Il Parco è uno degli ultimi ambienti umidi della costa Jonica calabrese, comprendente oltre alla foce del fiume Neto, lembi forestali ripariali, piccole aree palustri ed un tratto di fascia costiera. Gli ambienti circostanti sono rappresentati da aree agricole, di bonifica anche recenti ed insediamenti di case sparse.
2. La finalità del parco, in attesa della legge quadro regionale sulle aree protette, sono:
a)
la conservazione degli habitat e delle biodiversità;
b)
l ‘applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare una
integrazione tra la popolazione locale e l'ambiente naturale, salvaguardando i
valori archeologici, storici e delle attività agro – silvo
- pastorali e tradizionali;
c)
la promozione di attività educative, di formazione e di ricerca
scientifica e di attività ricreative compatibili;
d)
la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e
idrogeologici.
3. I confini, l'habitat e le specie del parco sono stati individuati nel progetto Bioltaly di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000, n. 65, depositati presso lo stesso Ministero e la Regione Calabria ‑ Dipartimento ambiente e territorio, e allegati alla presente legge
Art. 3
(Intesa e Ente gestore)
1. Per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare le modalità di costituzione dell'Ente parco nonché di ogni altro connesso adempimento dell'intervento, entro 120 giorni, dall'approvazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma tra la stessa Regione, la Provincia di Crotone, il Comune di Crotone ed il Comune di Strongoli ai sensi dell’ art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. L’ Ente parco regionale ha personalità di diritto pubblico, con sede legale ed amministrativa nel territorio dei comuni interessati dal parco regionale, ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria. Sono organi dell'Ente parco:
- IL Presidente;
- IL Consiglio direttivo;
‑ IL Collegio dei revisori dei conti.
Gli organi dell'Ente parco regionale durano mi carica cinque
anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.
4
Il Presidente dell’Ente
parco regionale è nominato con decreto dal Presidente della Giunta regionale.
IL Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina
l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo,
adotta i provvedimenti. urgenti ed indifferibili che
sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta successiva.
Al Presidente dell'Ente parco regionale sono attribuiti i poteri di cui
all'art. 29 della legge 394/91.
5. Il Presidente dell'Ente parco regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Deputato Europeo o nazionale, Consigliere Regionale, provinciale, comunale, di comunità montana, nonché con quello di Sindaco o assessore comunale, Presidente o assessore provinciale, Presidente o assessore della comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l’espletamento delle funzioni inerenti l’incarico.
6. Il Consiglio
direttivo è formato dal Presidente e da sette componenti
nominati dal presidente della Giunta
regionale scelti tra le persone particolarmente qualificate per le attività in
materia di conservazione della natura e tra ì rappresentanti degli enti
territorialmente interessati, secondo le seguenti modalità:
a) da tre membri designati rispettivamente dalla Provincia di Crotone, dal Comune di Crotone e dal Comune di Strongoli;
b) un membro su designazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente operanti in Calabria;
c) un membro su designazione delle istituzioni scientifiche ed universitarie della Calabria;
d) un membro su designazione delle organizzazioni agricole presenti in Calabria;
e) un membro qualificato in rappresentanza dell'Assessorato regionale ai parchi.
7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. La mancata designazione non impedisce la formazione del Consiglio direttivo, infatti, decorsi inutilmente 45 giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali riguardanti l’Ente parco ed in particolare sui bilanci, ed inoltre:
a) definisce i criteri ed adotta il piano per il parco,
b) adotta il
regolamento del parco;
c) delibera lo
statuto dell’Ente parco.
9. E Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vicepresidente, scelto tra i membri designati.
10. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'art. 24 della L. 394/91, è composto da tre membri, uno dei quali scelti al sensi del D. L.vo 27 gennaio 1992 n. 88 con funzione di Presidente.
11. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tese a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
12. Il Collegio dei revisori dei conti invia al Dirigente del Servizio regionale dei Parchi una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell’Ente parco e sull'andamento dell'azione di controllo.
13. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed al Dirigente del Servizio regionale dei Parchi. Hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.
14. Ai componenti gli organi dell’Ente parco regionale spettano i compensi pari a quelli attribuiti per le medesime cariche agli organi dei Parchi nazionali
Art. 4
(Piano del Parco)
1.
La tutela dei valori naturali e ambientali,
paesistici, nonchè storico culturali, antropologici tradizionali affidata
all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.
2. Piano definisce il territorio del parco come un sistema di aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione differenziata al suo interno, e sono previste le seguenti zone:
a) zona A (riserva integrale) di eccezionale valore naturalistico in cui l'ambiente
naturale è conservato nella sua integrità;
b) zona B (riserva generale orientata), articolabile in più sottozone, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le attività agro – silvo ‑pastorali tradizionali, e la realizzazione delle infrastrutture ad esse strettamente
necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse a cura dell’Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi della lettera a) e b) del primo comma dell' art. 31 della legge 457/78;
c) zona C (area di protezione) nelle quali possono continuare secondo gli usi tradizionali o secondo i metodi di agricoltura biologica le attività agro – silvo ‑ pastorali e la raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi ai sensi della lettera a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge 457/78, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
d) zona D (arca di sviluppo) limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco finalizzate al miglioramento della vita socio - culturali delle collettività locali e al miglior godimento del parco dei visitatori. L'Ente di gestione, con l'approvazione del Piano per il parco, per ciascuna zona stabilisce le relative norme d’uso.
3. Il piano per il parco ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piami paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
4. Il Presidente dell’Ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. IL piano adottato viene depositato presso le sedi dei Comuni di Crotone e Strongoli e della Provincia di Crotone, e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro trenta giorni dalla data di deposito presso gli enti locali interessati si possono presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni successivi. L'approvazione avviene con le procedure previste nella vigente normativa urbanistica.
5. Le stesse
procedure si adottano per l'ampliamento del territorio del Parco, nonché per le modifiche e l'aggiornamento dello stesso.
Art. 5
(Nonne di salvaguardia)
1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi nazionali e regionali, all'interno del perimetro del parco di cui all'art. 1, a partire dalla data di approvazione della presente legge e fino all'approvazione del Piano del parco si applicano le nonne di salvaguardia di cui al comma 2
2. Non sono consentite:
a) l’apertura di nuove strade e la
realizzazione di costruzioni e di infrastrutture in
genere;
b) l’insediamento
di attività produttive di qualsiasi carattere e
l'ampliamento di quelli esistenti;
c) il mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa
ambientale;
d) interventi di bonifica e le manutenzioni di qualsiasi tipo, tranne quelle idrauliche operate dal Consorzio di Bassa valle del Neto;
e) l'insediamento di campeggi liberi e organizzati, di insediamenti turistici o abitativi di qualsiasi tipo, questo anche nell'area di rispetto;
f) l’asportazione e la raccolta di flora spontanea, compresa quella
fungina;
g) l'introduzione di specie animali e vegetali estranee, tranne quelle previste eventualmente nel piano d’intervento territoriale;
h) le attività
venatorie ed ittiche;
i) la circolazione con
veicoli a motore tranne nell'aree coltivate per gli stessi proprietari o
operatori agricoli che ne facciano richiesta
l) la
raccolta delle chiocciole;
m) accendere
fuochi all'aperto;
n) l'abbandono dei
rifiuti;
o) provocare suoni, rumori, schiamazzi
esplosioni, accendere luci, organizzare manifestazioni che possano risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente;
p) la
navigazione con qualsiasi tipo di natante esclusi
quelli autorizzati;
q) l'apertura di
cave e miniere;
r) il pascolo escluso quello autorizzato;
s)
l'introduzione di cani;
t)
l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi
strumento di cattura;
u) il taglio di alberi ed arbusti, esclusi quelli autorizzati;
v) la caccia
fotografica col capanno e le riprese cinematografiche a scopo di lucro o non
autorizzate.
Art. 6
(Le previsioni di spesa e i relativi finanziamenti)
1. La Regione provvede annualmente a impegnare la somma di £ 200.000.000 a favore dell’Ente parco Foce del fiume Neto.
2. La Regione provvede nell'ambito delle misure del P.O.R. 2000‑2006 a stanziare la somma di £ 500.000.000 per l'istituzione, l'avvio e la gestione del Parco;
Art. 7
(Sanzioni)
1. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'art. 5 sarà punito con ammenda il cui importo sarà rapportato alla gravità della violazione.
2. In particolare saranno puniti con ammende comprese tra L. 30.000 e lire 100.000 coloro che contravverranno alle proibizioni di cui alle lettere e), f), i ),l), m), n), o), p), t) e z) dell'art. 5 e con ammende da L. 100.000 a 1 milione negli altri casi.
3. I proventi delle
sanzioni saranno utilizzati per la realizzazione di opere
necessarie alla valorizzazione del parco.
SCHEDA
GENERALE DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO
FOCE NETO
Tipo
sito: E
Sito proponibile come Sito di
importanza
comunitaria che
confina con un altro s
Codice dei
sito: IT930009 NATURA 2000 che puo'
essere una Zona di
protezione speciale
o un sito proponibile come
Sito
di importanza comunitaria di una diversa
regione amministrativa
Descrizione:
Informazione
non disponibile
Superficie: 515.0
(ha) Altitudine media: 3 (mslm)
Altre caratteristiche del sito
Si tratta
di uno degli ultimi ambienti umidi della costa Jonica
calabrese, comprendente la foce
del F.Neto,
lembi forestali ripari , piccole aree palustri ed un tratto di fascia costiera.
Gli
ambienti
circostanti sono rappresentati da aree agricole, di bonifica anche recenti ed
insediamenti di case
sparse.
Comuni interessati al sito
CROTONE (Crolone)
STRONGOLI (Crotone)
HABITAT
PRESENTI NEL SITO
Leggenda: A =
Eccellente ; B = Buono ; C = Medio
Nome Habitat |
Codice
Natura 2000 |
Percentuale Copertura% |
Rappresentatività |
Grado di conversazione |
Valutazione
globale |
Classe di habitat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Torbiere basse alcaline |
7230 |
2.0 |
D |
|
|
Torbiere alte e torbiere basse |
|
Dune fisse del litorale di Crucianellio maritimae |
2210 |
5.0 |
D |
B |
B |
Dune marittime e continentali |
|
Dune mobili del cordone Litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune
bianche |
2120 |
5.0 |
B |
B |
B |
Dune marittime e continentali |
|
Foreste riparie galleria Termomediante (Nerio-Tamariceteae)
e della penisola iberica sud-occidenta |
92D0 |
5.0 |
C |
C |
C |
foreste |
|
Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche
(Arthrocnemetalia fruticosa) |
1420 |
5.0 |
B |
C |
C |
Habitat costieri e vegetazioni alifitiche |
|
Perticaie alofile mediterranee e tenno-atlantiche(Arthrocnemetalia fruticosae |
1420 |
5.0 |
B |
C |
C |
Foreste |
|
Foreste di Olea e Ceratonia |
9320 |
10.0 |
B |
B |
B |
Foreste |
|
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba |
92AO |
15.0 |
C |
C |
C |
Foreste |
|
Prati dunali di Brachypodietalia e
vegetazione annua |
2240 |
20.0 |
B |
C |
C |
Dune marittime e continentali |
|
SPECIE
PRESENTI NEL SITO
Nome
Specie |
Tipo Specie |
Nome volgare |
Nome Natura 2000 |
Famiglia |
Popolazione |
Numeroinividui |
Popolazione |
Conservazione |
Isolamento |
ValutazioneGlobale |
Moltivvazione |
Bufo viridis |
Anfibi |
Rospo verde o Rospo smeraldino |
Bufo viridis |
Anura Bufonidae |
dato non
disponibile |
|
|
|
|
|
|
Triturus Italcus |
Anfibi |
Tritone italiano |
Triturus italicus |
Urodela Salamandridae |
dato non
disponibile |
|
|
|
|
|
|
Emys orbicularis |
Rettili |
Testuggine d'acqua |
Emys orbicularis |
Testudines Emydidae |
Residente |
|
B |
B |
B |
B |
|
Testudo hermannni |
Rettili |
Testuggine comune |
Testudo hermanni |
Testudines Testudinidae |
Residente |
|
A |
B |
A |
B |
|
Elaphe quatuorlineata |
Rettili |
Cervone |
Elaphe quatuorlineata |
Squamata Colubridae |
Residente |
|
B |
B |
B |
B |
|
Caretta caretta |
Rettili |
Tartaruga marina comune |
Caretta caretta |
Testudines Chelonidae |
Riproduzione |
|
A |
B |
C |
B |
|
Elaphe longissima |
Rettili |
Colubro di
Esculapio |
Elaphe longissima |
Squamata Colubridae |
dato non
disponibile |
|
|
|
|
|
|
Coronella austriaca |
Rettili |
Colubro liscio |
Coronella austriaca
|
Squamata Colubridae |
Dato non disponibile |
|
|
|
|
|
|
Lacerta viridis |
Rettili |
Lucertola Ramarro |
Lacerta viridis |
Squamata Lacertidae |
Dato non disponibile |
|
|
|
|
|
|
Egretta alba |
Uccelli |
Airone bianco Maggiore |
Egretta alba |
Ciconiiformes |
Dato non disponibile |
5 |
D |
|
|
|
|
Ardea Purpurea |
Uccelli |
Airone rosso |
Ardea purpurea |
Ciconiiformes Ardeidae |
dato non
disponibile |
|
D |
|
|
|
|
Plegadis |
Uccelli |
Mignattino |
Plegadis falcinellus |
Ciconiiformes |
dato non
disponibile |
10 |
D |
|
|
|
|
Falcinellus |
|
|
|
Threskiomithidae |
|
|
|
|
|
|
|
Platalea leucorodia
|
Uccelli |
Spatola |
Platalea leucorodia |
Ciconiiformes Threskiornihidae |
dato non
disponibile |
60 |
B |
C |
C |
A |
|
Aythya nyroca |
Uccelli |
Moretta tabaccata |
Aythya nyroca |
Anseriformes Anatidae |
dato non
disponibile |
|
D |
|
|
|
|
Milvus migrans |
Uccelli |
Nibbio bruno |
Milvus migrans |
Accipitriformes Accipitridae |
dato non disponibile |
|
D |
|
|
|
|
Circus aeruginosus |
Uccelli |
Falco di palude |
Circus aeruginosus |
Accipitriformes Accipitridae |
dato non
disponibile |
5 |
D |
|
|
|
|
Circus cyaneus |
Uccelli |
Albanella reale |
Circus cyaneus |
Accipitriformes Accipitridae |
dato non
disponibile |
5 |
D |
|
|
|
|
Circus macrourus |
Uccelli |
Albanella pallida |
Circus macrourus |
Accipitriformes Accipitridae |
dato non
disponibile |
|
D |
|
|
|
|
Circus pygargus |
Uccelli |
Albanella minore |
Circus pygargus |
Accipitriformes Accipitridae |
dato non
disponibile |
|
D |
|
|
|
|
Pandion haliaetus |
Uccelli |
Falco pescatore |
Pandion haliaetus |
Accipitriforìnes Pandionidae |
dato non
disponibile |
|
D |
|
|
|
|
Falco naumanni |
Uccelli |
Grillaio |
Falco naumanni |
Falconiformes Falconidae |
dato non
disponibile |
|
D |
|
|
|
|
Grus grus |
Uccelli |
Gru |
Grus grus |
Gruiformes Gruidae |
dato non
disponibile |
150 |
A |
C |
B |
A |
|
Recurvirostra avosetta
|
Uccelli |
Ovocetta |
Recurvirostra avosetta |
Charadriiformes Recurviroatridae |
dato non
disponibile |
|
D |
|
|
|
|
Glareola praticola |
Uccelli |
Pernice di mare |
Glareola pratincola |
Charadriiformes Glareolidae |
dato non
disponibile |
|
D |
|
|
|
|
Pluvialis apricaria |
Uccelli |
Piviere dorato |
Pluvialis apricaria |
Charadriiformes Charadriidae |
dato non
disponibile |
|
D |
|
|
|
|
Larus melanocephalus |
Uccelli |
Gabbiano corallino |
Larus melanocephalus |
Charadriiformes: Laridae |
Dato non disponibile |
2000 |
A |
C |
C |
A |
|
1
Larus genei |
Uccelli |
Gabbiano roseo |
Larus genei |
Charadriiformes Laridae |
dato non
disponibile |
35 |
C |
C |
C |
C |
|
Larus audouinii |
Uccelli |
Gabbiano corso |
Larus audouinil |
Charadriiformes Laridae |
dato non
disponibile |
10 |
C |
C |
C |
C |
|
Gelochelidon nilotica
|
Uccelli |
Sterna zampe
nere |
Gelochelidon nilotica |
Charadriiformes Sternidae |
dato non
disponibile |
10 |
C |
C |
C |
C |
|
Stema caspia |
Uccelli |
Sterna maggiore |
Sterna caspia |
Charadriifonnes Sternidae |
dato non
disponibile |
10 |
D |
|
|
|
|
Sterna sandvicensis |
Uccelli |
Beccapesci |
Stema sandvicensis |
Charadriiformes Sternidae |
dato non
disponibile |
50 |
B |
C |
C |
B |
|
Chlidonias hybridus
|
Uccelli |
Mignattino piombato |
Chlidonias hybridus |
Charadriiformes Sternidae |
dato non
disponibile |
|
D |
|
|
|
|
Phoenicopter us ruber |
Uccelli |
Fenicottero |
Phoenicopterus ruber |
Phoenicopteriformes Phoenicopteridae |
Tappa |
|
D |
|
|
|
|
LEGGENDA
Popolazione |
Conversazione |
Isolamento |
Valutazione Globale |
Tale criterio e' utilizzato per
valutare la dimensione o la densità della popolazione presente sul sito in
rapporto a quelle del territorio nazionale. La misura
ottimale dovrebbe essere una percentuale "p" risultante al
rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale.
Si dovrebbe ricorrere ad una stima o ad una classe di intervalli
secondo il seguente modello progressivo: A: 1 00>=p> 15% B: 15>=p> 2% C: 2>=p> 0% Inoltre, in tutti i casi in cui
una popolazione della specie interessata e' presente sul sito in questione in
modo non significativo, cio'
dovrebbe essere indicato in una quarta categoria: D: popolazione non significativa Nei
casi in cui la rappresentatività del sito per la popolazione interessata e'
classificata D non sono richieste ulteriori informazioni per gli altri
criteri di valutazione concernenti questo tipo di habitat sul sito in
questione. In questi casi non bisogna compilare
i campi CONSERVAZIONE, ISOLAME`NTO E
VALUTAZIONE GLOBALE. |
A: Conservazione eccellente Elementi
in condizioni eccellenti indipendentemente dalla notazione alla relativa alla
possibilità di ripristino. B: Buona conservazione Elementi ben conservati
indipendentemente dalla notazione relativa alla
possibilità di ripristino. C: Conservazione media o imitata tutte le altre combinazioni |
Questo criterio puo' essere
interpretato come stima approssimativa del contributo di una data popolazione
alla diversità genetica della specie e al grado di fragilità di questa
popolazione specifica. Semplificando si puo' dire
che pù' la popolazione e' isolata maggiore e' il
suo contributo alla diversità genetica della specie. Di conseguenza il
termine "isolamento" dovrebbe essere preso in considerazione in un contesto più ampio applicandolo anche agli stretti endemismi, alle sottospecie, varietà, razze, nonche' alle sottopopolazioni di una metapopolazione.
In tale contesto si ricorre alla seguente
classificazione: A: Popolazione
(in gran parte) isolata B: Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di
distribuzione C: Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di
distribuzione |
Questo criterio si riferisce alla
stima globale del valore del sito per la
conservazione delle specie interessate e puo'
essere utilizzato per riassumere gli altri criteri e valutare il sito, Tali
elementi possono variare da una specie all'altra e includere attività umane,
sul sito e nelle aree circostanti in grado di influenzare il grado di
conservazione della specie, la gestione del territorio, la protezione
statutaria del sito, le relazione ecologiche tra i diversi tipi di habitat e
specie, ecc. Per questa valutazione globale si puo'
ricorrere al "miglior giudizio di esperti, applicando il sistema di
classificazione seguente: A: Valore eccellente B: Valore Buono C: Valore Significativo |